“Il/la Presidente che vorremmo”

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“Il/la Presidente che vorremmo”
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22 Novembre 2021 by c3dem_admin | su C3dem.

Istituzioni e associazioni che si ispirano alle culture politiche dei padri costituenti hanno sottoscritto un documento per indicare il profilo che deve avere il prossimo Capo dello Stato. Tra esse: Associazione Città dell’uomo (Milano), Agire Politicamente (Roma), Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi (Torino), Centro per la Riforma dello Stato (Roma), Centro Studi Giovanni Marcora (Inveruno – Milano), Circolo Carlo Rosselli (Milano), Comitati Dossetti per la Costituzione, Fondazione Achille Grandi (Roma), Fondazione Lelio e Lisli Basso (Roma), Fondazione Nilde Iotti (Roma), Istituto Alcide De Gasperi (Bologna), Istituto Nazionale Ferruccio Parri (Milano), Istituto Vittorio Bachelet (Roma), Movimento Europeo Italia (Roma), Rosa Bianca (Milano).
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Questo documento è sottoscritto da istituzioni e associazioni che si ispirano alle culture
politiche dei padri costituenti: Associazione Città dell’uomo, fondata da Giuseppe Lazzati
(Milano), Agire Politicamente (Roma), Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi
(Torino), Centro per la Riforma dello Stato (Roma), Centro Studi Giovanni
Marcora (Inveruno – Milano), Circolo Carlo Rosselli (Milano), Comitati Dossetti per la
Costituzione, Fondazione Achille Grandi (Roma), Fondazione Lelio e Lisli Basso (Roma),
Fondazione Nilde Iotti (Roma), Istituto Alcide De Gasperi (Bologna), Istituto Nazionale
Ferruccio Parri (Milano), Istituto Vittorio Bachelet (Roma), Movimento Europeo Italia
(Roma), Rosa Bianca (Milano).
Obiettivo: ragionare sul profilo del/della Presidente della Repubblica, l’opposto dello
stucchevole chiacchiericcio sul toto nomi
.

Il/la Presidente che vorremmo
Abbiamo apprezzato e apprezziamo il Presidente Mattarella e auspichiamo che chi gli
succederà si situi nel solco dell’interpretazione dell’alto mandato da lui offerta. In un tempo
contrassegnato da esuberanti fantasie in tema di riforme costituzionali, noi invece ci
riconosciamo nel dettato della Carta circa natura e compiti del capo dello Stato, nonché
nella modalità della sua elezione affidata al Parlamento integrato con i rappresentanti delle
Regioni.
Ciò non ci impedisce, anzi, in certo modo, ci incoraggia ad auspicare che la discussione
circa non già la concreta persona, bensì il profilo del/della Presidente che a breve succederà
a Mattarella non sia esclusivo appannaggio del ceto politico-parlamentare, bensì divenga
oggetto di pubblico confronto. Questo, sia perché si tratta della figura istituzionale nella
quale sarebbe bene che il paese stesso si riconoscesse sia per il rilievo pratico crescente che
essa ha acquisito nel tempo. Una figura niente affatto notarile. Discuterne pubblicamente
anche per non rassegnarsi a “derubricare la pratica” consegnandola a logiche minori o
strumentali: le convenienze di parte, le ambizioni personali, i giochi di palazzo, le manovre
su un’eventuale anticipazione (auspicata o paventata) delle elezioni politiche.
Quali, dunque, il suo profilo e i suoi caratteri?
In estrema sintesi, diremmo così: una persona che fedelmente corrisponda alla
funzione assegnatale dalla Costituzione vigente. Non è scontato in una stagione nella quale
si evocano confusi modelli gollisti e si teorizza la fungibilità tra ruoli ai vertici dello Stato,
che vanno invece tenuti nitidamente distinti. Può succedere che vi siano personalità
adeguate a esercitare poteri di governo, ma anche, ovviamente in tempi diversi, compiti di
garanzia, purché non si appanni la consapevolezza della sostanziale differenza tra le
rispettive funzioni.
Proprio l’ancoraggio a ciò che prescrive la Costituzione – la sola Costituzione che vale,
quella scritta, contro la fuorviante distinzione tra cosiddetta Costituzione formale e
indefinita Costituzione materiale – suggerisce due corollari: l’inopportuna previsione di un
secondo mandato al Presidente in scadenza e il rifiuto di malcelate suggestioni
presidenzialiste o semipresidenzialiste “di fatto” che, con sorprendente leggerezza, sono
state apertamente prospettate persino da esponenti del governo. Nella mens dei Costituenti,
che pure non hanno formalmente stabilito il divieto di un secondo mandato, la sua durata
settennale, a scavalco dei cinque anni delle legislature, sottintende che la regola è quella di
un solo mandato. Essa è anche la ratio dell’istituto del semestre bianco. Al riguardo,
Mattarella, ribadendo una posizione più volte espressa, ha saggiamente posto fine a
pressioni e attese improprie. Né è ancora pensabile, come pure si è fatto, che si possa
eleggere un o una Presidente con scadenza di mandato preordinata o addirittura negoziata,
diversa dai sette anni stabiliti dalla Costituzione. Sarebbe una impropria menomazione
della sua figura e delle sue prerogative. In ogni caso, fosse anche in presenza di circostanze
straordinarie, non è buona norma fare eccezioni ritagliate sulla persona che pro tempore
incarna l’istituzione, con il rischio di alterare il profilo oggettivo di quell’alto organo di
garanzia che è la Presidenza della Repubblica.
Non è infondata la tesi condensata in un’abusata metafora: quella di un potere
presidenziale che, al modo della fisarmonica, si restringe o si dilata a seconda delle
circostanze e, segnatamente, del suo rapporto con gli altri poteri dello Stato. E tuttavia esso
conosce pur sempre limiti. Del resto, lo stesso Mattarella ebbe modo di rimarcarlo,
asserendo che tratto essenziale di uno Stato democratico di diritto è quello per il quale tutti
i poteri sono limitati. Compreso, egli ha aggiunto, quelli in capo al Quirinale.
Di qui il profilo del/della Presidente che vorremmo. Una severa, rigorosa figura di
garante della Costituzione, a cominciare dal principio della separazione, dell’equilibrio e
della leale collaborazione tra i poteri. Un/una presidente che si riconosca nel senso
pregnante del principio secondo il quale il lavoro è il fondamento della cittadinanza
politica. Un/una Presidente che assicuri la difesa del principio di legalità, nonché
l’indipendenza e l’autonomia della Magistratura, accompagnandola, in questa travagliata
fase, nel necessario e urgente processo teso alla sua rigenerazione e al suo riscatto, senza i
quali potrebbe lievitare una spinta al suo asservimento. Un/una Presidente custode e
interprete dell’unità e dell’integrità della nazione, che non misconosca le ragioni
dell’autonomia delle comunità territoriali, ma evitando contrapposizioni e scontri fra poteri
centrali e locali, che abbiamo talvolta scontato dentro il dramma della pandemia. Un/una
Presidente impegnato/a ad assicurare l’unità giuridica ed economica della nazione. Un/una
Presidente che si adoperi per correggere le derive da tempo abbondantemente in atto verso
un depotenziamento delle prerogative del Parlamento e che, di conseguenza, prima, per
esempio, di procedere a uno dei suoi atti più qualificanti, come il conferimento dell’incarico
per la formazione dei governi, dia corso a effettive consultazioni dei presidenti delle Camere,
nonché dei gruppi parlamentari. Un/una Presidente che si situi nel solco dello storico
europeismo del nostro paese, fondatore del processo d’integrazione europea, e dunque
impegnato ad assecondarne il percorso teso a coniugare sovranità nazionale e sovranità
europea nel quadro di «una unione sempre più stretta», in coerenza con un’interpretazione
evolutiva dell’art. 11 della Costituzione. Un/una Presidente che, a capo del Consiglio
superiore della difesa, in conformità al dettato del suddetto art. 11, garantisca il ripudio
della guerra e, positivamente, l’impegno per la giustizia e la pace tra le nazioni.
In una parola un/una Presidente non di parte, supremo arbitro della vita politica.
Semmai Politico/a con la maiuscola, inteso/a cioè come interprete e attivo/a garante dei
superiori interessi del paese. Una figura che unisca il paese anziché dividerlo e che lo
rappresenti al meglio presso la comunità internazionale.

Dovrebbe essere superfluo – ma non lo è – aggiungere una sorta di precondizione
fondamentale che attenga alla sua concreta persona: l’integrità personale attestata da una
biografia specchiata. Come si conviene a chi siamo soliti definire “primo/a cittadino/a”, da
cui tutti possano, con orgoglio, sentirsi rappresentati e, perché no?, trarre esempio.

17 novembre 2021
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Costituzione della Repubblica Italiana

Titolo II – Il Presidente della Repubblica
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. [15]

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Note:

[15] (Nota all’art. 88, secondo comma).
Comma così sostituito dall’art.1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8 novembre 1991, n. 262).
Nella formulazione anteriore, il secondo comma dell’art. 88 recitava: «Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

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