UN ESERCIZIO GIAPPONESE. Città di Cagliari. REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

BC Viale Merellolampada aladin micromicroAbbiamo preso il Regolamento di Torino e l’abbiamo letteralmente ricopiato sostituendo a Città di Torino Città di Cagliari. E’ solo un esercizio alla “giapponese”, come si diceva un tempo perché erano i giapponesi i maestri del ricopiare/imitare. Oggi, invece, sono considerati tali soprattutto i cinesi. A prescindere, in questo caso vogliamo solo sostenere che a redigere un regolamento sui beni comuni urbani, di cui la Città di Cagliari è priva, basta poco: basta appunto copiare intelligentemente dalle migliori regolamentazioni (a cui corrispondano buone pratiche) conosciute. Noi vorremmo però arrivare all’approvazione formale di un regolamento (da parte del Consiglio comunale) attraverso un percorso di condivisione con i cittadini attivi e le loro organizzazioni associative. Spetta al Comune e, in particolare ai consiglieri comunali (tutti: di maggioranza e di minoranza) e, ovviamente, al Sindaco e alla Giunta, di avviare questo percorso partecipativo per arrivare rapidamente alla meta. Al riguardo il Laboratorio sulla Sussidiarietà (www.labsus.org) guidato dal prof. Gregorio Arena fornisce ogni necessario e qualificato supporto. Spetta poi all’Amministrazione comunale di dotarsi di un’adeguata organizzazione di carattere gestionale perché tutto venga concretamente attuato nel migliore dei modi. (Franco Meloni direttore di Aladinews e componente dell’Osservatorio Beni Comuni della Sardegna).

comunecagliari2014_stemmacoloriCITTA’ DI CAGLIARI

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI.
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- RIADATTAMENTO PER CAGLIARI.
Da approvare con deliberazione del Consiglio Comunale…
- segue -

DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Principi generali
Articolo 4 – I cittadini attivi
Articolo 5 – Patto di collaborazione
Articolo 6 – Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 7 – Disposizioni generali
Articolo 8 – Collaborazioni ordinarie
Articolo 9 – Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani
Articolo 10 – Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi Articolo 11 – Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

CAPO III – CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 12 – Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO
Articolo 13 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali Articolo 14 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale Articolo 15 – Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
Articolo 16 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno Articolo 17 – Autofinanziamento
Articolo 18 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE Articolo 19 – Comunicazione collaborativa
Articolo 20 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 21 – Prevenzione dei rischi
Articolo 22 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità Articolo 23 – Tentativo di conciliazione
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 24 – Clausole interpretative
Articolo 25 – Entrata in vigore e sperimentazione Articolo 26 – Disposizioni transitorie

DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell’Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell’adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione riconoscono essere funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l’Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
b) Comune o Amministrazione: il Comune di Cagliari nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani;
d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
f) Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;
g) Gestione condivisa: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
h) Rigenerazione: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 – Principi generali
1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
b) Pubblicità e trasparenza: l’Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
c) Responsabilità: l’Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
f) Sostenibilità: l’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
g) Proporzionalità: l’Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
i) Informalità: l’Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
j) Autonomia civica: l’Amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;
k) Prossimità e territorialità: l’Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 4 – I cittadini attivi
1. L’intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
4. L’efficacia dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell’Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
7. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

Articolo 5 – Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i
requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) l’eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati:
cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
k) l’affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per l’inosservanza delle clausole del patto;
l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.
4. Il patto di collaborazione, ove comporti risparmi di spesa, si configura quale accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento n. 357 (Disciplina dei contratti).

Articolo 6 – Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione
1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
a) la cura occasionale;
b) la cura costante e continuativa;
c) la gestione condivisa occasionale;
d) la gestione condivisa costante e continuativa;
e) la rigenerazione temporanea;
f) la rigenerazione permanente.
2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
c) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili. Manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili, a patto che gli interventi non trasformino l’immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 – Disposizioni generali
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, con determinazione del Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, viene istituito un Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione. Il Gruppo di lavoro può dotarsi di uno sportello per i rapporti con i cittadini. Il Gruppo di lavoro, per l’esame di specifiche proposte di collaborazione, può convocare Circoscrizioni e Uffici competenti non rappresentati nel Gruppo.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. La manifestazione dell’assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
a) il patto rientri nell’elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all’articolo 8;
b) il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all’articolo 9;
c) il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell’articolo 10.

Articolo 8 – Collaborazioni ordinarie
1. Con deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali, sentita la Commissione Consiliare di cui all’articolo 25 comma 2 ed in coerenza con gli indirizzi da essa espressi, viene definito l’elenco delle collaborazioni ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. La deliberazione individua le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua gli Uffici competenti e i Dirigenti delegati alla conclusione dei patti di collaborazione.
3. I cittadini attivi possono richiedere agli Uffici competenti di aderire al patto di collaborazione.
4. Il Dirigente, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali e la fattibilità tecnica, stipula il patto di collaborazione.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

Articolo 9 – Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani
1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l’Ufficio competente e il Dirigente delegato alla conclusione del
patto di collaborazione. Nel caso in cui il patto preveda la disponibilità di edifici o locali di proprietà della Città, la Giunta Comunale o i competenti organi circoscrizionali sentono la Commissione Consiliare di cui all’articolo 25 comma 2, per recepirne gli indirizzi.
2. Il Dirigente competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi. L’avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.
3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell’avviso, viene effettuata dal Gruppo di lavoro che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L’eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Dirigente competente.
4. La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi in collaborazione con l’Ufficio competente e il Gruppo di lavoro.
5. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente.

Articolo 10 – Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi
1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell’elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all’articolo 8, nella consultazione pubblica di cui all’articolo 9 o nell’elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all’articolo 14.
2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Gruppo di lavoro, che svolge l’attività di pre-istruttoria e di individuazione degli Uffici competenti alla sua valutazione preliminare.
3. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali.
4. Il Dirigente competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
5. La deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali, sentita la Commissione Consiliare di cui all’articolo 25 comma 2 ed in coerenza con gli indirizzi da essa espressi, individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l’Ufficio competente e il Dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.
6. Il Dirigente pubblica la proposta di collaborazione e la relativa deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Dirigente competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, può avviare un confronto tra i diversi proponenti
finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 9.
8. L’attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra l’Ufficio competente, il Gruppo di lavoro e i cittadini attivi.
9. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente.

Articolo 11 – Elenco degli immobili e degli spazi pubblici
1. La Giunta Comunale o i competenti organi circoscrizionali individuano periodicamente gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione di cui all’articolo 5. L’elenco viene approvato sentita la Commissione Consiliare di cui all’articolo 25 comma 2 ed in coerenza con gli indirizzi da essa espressi.
2. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa.

CAPO III CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 12
Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici
1. la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall’articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all’Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare. 4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza
Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l’uso dell’immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
9. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
10. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’articolo 838 Codice Civile.
11. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

Articolo 13 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
1. Ai sensi dell’articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell’ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione che richiedono l’occupazione di suolo pubblico sono escluse dall’applicazione del canone ai sensi dell’articolo __-, comma ___ lettera __) del Regolamento __________________, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Cagliari per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento _____________________ e per l’applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
4. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall’articolo 11, comma secondo, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
5. Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 14 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d’uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. 2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 15 – Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all’articolo 3.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 16 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell’ambito di patti di collaborazione.
2. Nell’ambito dei patti di collaborazione, l’Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
a) l’uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
b) l’attribuzione all’Amministrazione delle spese relative alle utenze;
c) l’attribuzione all’Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 17 – Autofinanziamento
1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell’ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all’autofinanziamento.

Articolo 18 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell’interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l’installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 19 – Comunicazione collaborativa
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un portale web dedicato. 2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 20 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e
accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con
altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili ed utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 21 – Prevenzione dei rischi
1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 22 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l’Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l’Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l’Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Articolo 23 – Tentativo di conciliazione
1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall’Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24 – Clausole interpretative
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 25 – Entrata in vigore e sperimentazione
1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale viene istituita una Commissione per verificare l’attuazione del presente regolamento e valutare la necessità di adottare interventi correttivi. Tali competenze possono essere altresì attribuite a Commissione Consiliare già istituita. Ai lavori della Commissione possono essere invitati rappresentanti dei cittadini attivi. La Commissione dà gli indirizzi relativamente ai patti di collaborazione che interessino edifici o locali di proprietà della Città di Cagliari.

Articolo 26 – Disposizioni transitorie
1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

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L’originale

CITTA’ DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070), esecutiva dal 25 gennaio 2016.
INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Principi generali
Articolo 4 – I cittadini attivi
Articolo 5 – Patto di collaborazione
Articolo 6 – Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione
CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 7 – Disposizioni generali
Articolo 8 – Collaborazioni ordinarie
Articolo 9 – Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni
comuni urbani
Articolo 10 – Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi Articolo 11 – Elenco degli immobili e degli spazi pubblici
CAPO III – CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 12 – Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici
CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO
Articolo 13 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali Articolo 14 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale Articolo 15 – Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
Articolo 16 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno Articolo 17 – Autofinanziamento
Articolo 18 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
N. 375
CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE Articolo 19 – Comunicazione collaborativa
Articolo 20 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 21 – Prevenzione dei rischi
Articolo 22 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità Articolo 23 – Tentativo di conciliazione
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 24 – Clausole interpretative
Articolo 25 – Entrata in vigore e sperimentazione Articolo 26 – Disposizioni transitorie
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli
articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell’Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell’adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e
l’Amministrazione riconoscono essere funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l’Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
b) Comune o Amministrazione: il Comune di Torino nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione
condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani;
d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
f) Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;
g) Gestione condivisa: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
h) Rigenerazione: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
Articolo 3 – Principi generali
1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata
al perseguimento di finalità di interesse generale;
b) Pubblicità e trasparenza: l’Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle
opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
c) Responsabilità: l’Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
f) Sostenibilità: l’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
g) Proporzionalità: l’Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
i) Informalità: l’Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
j) Autonomia civica: l’Amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;
k) Prossimità e territorialità: l’Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.
Articolo 4 – I cittadini attivi
1. L’intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
4. L’efficacia dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto
contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell’Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
7. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.
Articolo 5 – Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i
requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) l’eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati:
cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
k) l’affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per l’inosservanza delle clausole del patto;
l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.
4. Il patto di collaborazione, ove comporti risparmi di spesa, si configura quale accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento n. 357 (Disciplina dei contratti).
Articolo 6 – Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione
1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
a) la cura occasionale;
b) la cura costante e continuativa;
c) la gestione condivisa occasionale;
d) la gestione condivisa costante e continuativa;
e) la rigenerazione temporanea;
f) la rigenerazione permanente.
2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento,
animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di
eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
c) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili. Manutenzione, restauro,
riqualificazione di beni immobili, a patto che gli interventi non trasformino l’immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.
CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE Articolo 7 – Disposizioni generali
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-
amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, con determinazione del Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, viene istituito un Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione. Il Gruppo di lavoro può dotarsi di uno sportello per i rapporti con i cittadini. Il Gruppo di lavoro, per l’esame di specifiche proposte di collaborazione, può convocare Circoscrizioni e Uffici competenti non rappresentati nel Gruppo.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. La manifestazione dell’assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
a) il patto rientri nell’elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all’articolo 8;
b) il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all’articolo 9;
c) il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi
dell’articolo 10.
Articolo 8 – Collaborazioni ordinarie
1. Con deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali, sentita la Commissione Consiliare di cui all’articolo 25 comma 2 ed in coerenza con gli indirizzi da essa espressi, viene definito l’elenco delle collaborazioni ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. La deliberazione individua le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua gli Uffici competenti e i Dirigenti delegati alla conclusione dei patti di collaborazione.
3. I cittadini attivi possono richiedere agli Uffici competenti di aderire al patto di collaborazione.
4. Il Dirigente, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione
della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali e la fattibilità tecnica, stipula il patto di collaborazione.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
Articolo 9 – Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani
1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l’Ufficio competente e il Dirigente delegato alla conclusione del
patto di collaborazione. Nel caso in cui il patto preveda la disponibilità di edifici o locali di proprietà della Città, la Giunta Comunale o i competenti organi circoscrizionali sentono la Commissione Consiliare di cui all’articolo 25 comma 2, per recepirne gli indirizzi.
2. Il Dirigente competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi. L’avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.
3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell’avviso, viene effettuata dal Gruppo di lavoro che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L’eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Dirigente competente.
4. La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi in collaborazione con l’Ufficio competente e il Gruppo di lavoro.
5. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente.
Articolo 10 – Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi
1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell’elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all’articolo 8, nella consultazione pubblica di cui all’articolo 9 o nell’elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all’articolo 14.
2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Gruppo di lavoro, che svolge l’attività di pre-istruttoria e di individuazione degli Uffici competenti alla sua valutazione preliminare.
3. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali.
4. Il Dirigente competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
5. La deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali, sentita la Commissione Consiliare di cui all’articolo 25 comma 2 ed in coerenza con gli indirizzi da essa espressi, individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l’Ufficio competente e il Dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.
6. Il Dirigente pubblica la proposta di collaborazione e la relativa deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Dirigente competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, può avviare un confronto tra i diversi proponenti
finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 9.
8. L’attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra l’Ufficio competente, il Gruppo di lavoro e i cittadini attivi.
9. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente.
Articolo 11 – Elenco degli immobili e degli spazi pubblici
1. La Giunta Comunale o i competenti organi circoscrizionali individuano periodicamente gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione di cui all’articolo 5. L’elenco viene approvato sentita la Commissione Consiliare di cui all’articolo 25 comma 2 ed in coerenza con gli indirizzi da essa espressi.
2. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa.
CAPO III
CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 12
Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici
1.
la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall’articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all’Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare. 4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza
Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e
competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l’uso dell’immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
9. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
10. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’articolo 838 Codice Civile.
11. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.
CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO
Articolo 13 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
1. Ai sensi dell’articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni
di specifici tributi per attività poste in essere nell’ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione che richiedono l’occupazione di suolo pubblico sono escluse dall’applicazione del canone ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257) e per l’applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
4. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall’articolo 11, comma secondo, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
5. Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
Articolo 14 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d’uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. 2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.
Articolo 15 – Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all’articolo 3.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.
Articolo 16 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell’ambito di patti di collaborazione.
2. Nell’ambito dei patti di collaborazione, l’Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
a) l’uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
b) l’attribuzione all’Amministrazione delle spese relative alle utenze;
c) l’attribuzione all’Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla
realizzazione delle attività previste.
Articolo 17 – Autofinanziamento
1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell’ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all’autofinanziamento.
Articolo 18 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell’interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l’installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.
CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 19 – Comunicazione collaborativa
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani,
prevedendo anche la realizzazione di un portale web dedicato. 2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a
disposizione;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo
scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni,
facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
Articolo 20 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e
accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con
altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla
conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili ed utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 21 – Prevenzione dei rischi
1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da
adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
Articolo 22 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l’Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l’Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l’Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
Articolo 23 – Tentativo di conciliazione
1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall’Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 24 – Clausole interpretative
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei
beni comuni urbani.
Articolo 25 – Entrata in vigore e sperimentazione
1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale viene istituita una Commissione per verificare l’attuazione del presente regolamento e valutare la necessità di adottare interventi correttivi. Tali competenze possono essere altresì attribuite a Commissione Consiliare già istituita. Ai lavori della Commissione possono essere invitati rappresentanti dei cittadini attivi. La Commissione dà gli indirizzi relativamente ai patti di collaborazione che interessino edifici o locali di proprietà della Città di Torino.
Articolo 26 – Disposizioni transitorie
1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
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3 Responses to UN ESERCIZIO GIAPPONESE. Città di Cagliari. REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

  1. […] E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI[Aladinews 4 marzo 2017] Abbiamo preso il Regolamento di Torino e l’abbiamo letteralmente ricopiato sostituendo a […]

  2. […] E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI[Aladinews 4 marzo 2017] Abbiamo preso il Regolamento di Torino e l’abbiamo letteralmente ricopiato sostituendo a Città […]

  3. […] dei primi impegni a mio parere dovrebbe essere quello di far approvare dal Consiglio comunale il “regolamento per la partecipazione dei cittadini alla cura, alla gestione condivisa e alla rig…, di cui Cagliari è priva in pessima compagnia con le peggiori amministrazioni comunali italiane. […]

Rispondi a Spazi civici a Cagliari: il problema ( che non si vuole affrontare) è la gestione | Aladin Pensiero Annulla risposta

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