Sussidiarietà e Lavoro

lavoroxlavoroSussidarietà per una nuova socialità che mette al centro la persona e porti al ridisegno delle Istituzioni
di Franco Meloni

Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico della Settimana sociale dei cattolici italiani (a Cagliari dal 26 al 29 ottobre sul tema, suggerito da Papa Francesco, “Il lavoro che vogliamo libero, creativo, partecipativo, solidale”), ha spiegato che il filo conduttore del Convegno sarà “il principio di sussidiarietà, che richiama un’esigenza di raccordo degli ordini civili articolandoli in modo che nessuno possa avanzare la pretesa di possedere il monopolio degli interventi sulla società”.
Sul concetto di sussidiarietà ci sembra utile fornire sintetici elementi di chiarificazione. In un secondo intervento cercheremo di ragionare sulle sue implicazioni nella gestione dei beni comuni, rispetto alla creazione di lavoro e della sua valorizzazione nei termini esplicitati dal tema convegnistico.
La sussidiarietà come principio di organizzazione sociale trova accoglimento e sistematizzazione teorica nella dottrina sociale della Chiesa cattolica. Il primo documento che la contiene è l’enciclica Rerum Novarum (1891) di papa Leone XIII. Successivamente la Chiesa ha ulteriormente elaborato il concetto attraverso le encicliche di altri Papi: Pio XI Quadragesimo Anno (1931); Giovanni XXIII Mater et magistra (1961); Giovanni Paolo II Centesimus annus (emanata nel 1991 nel centenario della “Rerum Novarum”), la quale ultima riafferma e attualizza le precedenti elaborazioni: «Disfunzioni e difetti dello Stato assistenziale derivano da un’inadeguata comprensione dei compiti propri dello Stato. Anche in questo ambito deve essere rispettato il principio di sussidiarietà: una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità ed aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune». - segue -
Ma veniamo alla definizione giuridica accolta nel nostro ordinamento (giova anche ricordare che il principio di sussidiarietà è posto alla base dei rapporti tra l’Unione Europea e gli Stati aderenti) e, soprattutto alle conseguenze della pratica della sussidiarietà orizzontale, attingendo a tal fine alle elaborazioni del prof. Gregorio Arena e del suo Laboratorio per la Sussidarietà (www.labsus.org).
Il principio di sussidiarietà è regolato dall’articolo 118 della Costituzione italiana: “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”. Ne consegue che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. L’intervento dell’entità di livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l’autonomia d’azione all’entità di livello inferiore.
Il principio di sussidiarietà si esplica in due dimensioni:
- verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino e ai bisogni del territorio;
- orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine.
Con riferimento alla sussidiarietà orizzontale, la Costituzione legittima la partecipazione dei cittadini alle decisioni e alle azioni che riguardano la cura di interessi aventi rilevanza sociale, prevedendo che le amministrazioni pubbliche la favoriscano, con conseguenze positive per le persone e per la collettività in termini di benessere spirituale e materiale. L’applicazione di questo principio ha un elevato potenziale di cambiamento positivo delle amministrazioni pubbliche in quanto la partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva concorre a migliorarne la capacità di rispondere ai bisogni delle persone e alla soddisfazione dei diritti sociali. In questa direzione sono ormai numerose le amministrazioni pubbliche che hanno intrapreso iniziative per favorire la sussidiarietà orizzontale – ad esempio i Comuni attraverso appositi regolamenti per la gestione con i cittadini, singoli e associati, dei beni comuni urbani – e dall’altro le entità della società civile si sono mosse con azioni concrete, anche sostenute da attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, di ricerca e di documentazione.
I cittadini attivi, applicando il principio di sussidiarietà orizzontale, si prendono cura dei beni comuni. In tema appare convincente la distinzione operata da LabSus tra “cittadini attivi” e “volontari”. Entrambi sono “disinteressati”, in quanto esercitano una forma di libertà, solidale e responsabile, che ha come obiettivo la realizzazione non di interessi privati, per quanto assolutamente rispettabili e legittimi, bensì dell’interesse generale. I cittadini attivi, custodi e non proprietari dei beni comuni, esercitano sugli stessi un diritto di cura fondato sull’interesse generale. In sostanza: i volontari sono “disinteressati” in quanto vanno oltre i legami di sangue per prendersi cura di estranei; i cittadini attivi sono “disinteressati” in quanto vanno oltre il diritto di proprietà per prendersi cura di beni che sono di tutti.
L’applicazione pratica del concetto di sussidiarietà dovrebbe comportare un ridisegno totale degli ordinamenti istituzionali, con un alleggerimento delle burocrazie e una semplificazione istituzionale e con l’apertura di ampi spazi per l’esercizio della democrazia partecipativa. La Sardegna dovrebbe giovarsene anche nella riforma del proprio assetto istituzionale che l’esito del Referendum costituzionale del 4 dicembre comporta differente rispetto a quello attualmente vigente.

3 Responses to Sussidiarietà e Lavoro

  1. […] di esprimere, in libertà, tutto il loro potenziale. Sarebbe questa una violazione del principio di sussidiarietà che, abbinato a quello di solidarietà, costituisce un pilastro portante della dottrina sociale […]

  2. […] L’ispirazione cristiana che ci sorregge guarda, insieme, alla difesa e completa applicazione della Costituzione e al Pensiero sociale della Chiesa con l’obiettivo di mettere al centro di ogni analisi e scelta politica, sociale, economica, culturale e scientifica la dignità della Persona, la Giustizia sociale, lo spirito della Solidarietà e quello della Sussidiarietà. […]

  3. […] dalla news online Aladinpensiero (http://www. aladinpensiero.it). Saludos. ———————- Da un intervento su aladinpensiero online del 2017. di Franco Meloni. (…) La sussidiarietà come principio di organizzazione sociale trova accoglimento e […]

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