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ep-logo-cmyk_itPolitiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà
(2016/2270(INI))
Il Parlamento europeo,
omissis
Regimi di reddito minimo
[segue]
1. invita tutti gli Stati membri a introdurre regimi di reddito minimo adeguati, accompagnati da misure di sostegno al reinserimento nel mondo del lavoro per chi può lavorare e programmi d’istruzione e formazione adeguati alla situazione personale e familiare del beneficiario, al fine di sostenere le famiglie con redditi insufficienti e garantire loro un tenore di vita decoroso; sottolinea che il reddito minimo dovrebbe rappresentare l’ultima rete di protezione sociale e consistere in un sostegno finanziario adeguato, oltre che in un accesso garantito a servizi di qualità e politiche attive del lavoro, quale modo efficace per combattere la povertà e assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti; sottolinea, a tale proposito, che il diritto all’assistenza sociale è un diritto fondamentale e che regimi di reddito minimo adeguati aiutano le persone a vivere dignitosamente, sostengono la loro piena partecipazione alla società e garantiscono la loro autonomia durante tutto l’arco della vita;
2. ritiene che la promozione di società inclusive e senza povertà debba fondarsi sulla valorizzazione del lavoro e dei diritti del lavoro basati sulla contrattazione collettiva e su servizi pubblici di qualità, nell’ambito della sanità, della sicurezza sociale e dell’istruzione, per porre fine ai cicli di esclusione e promuovere lo sviluppo;
3. sottolinea l’importanza di finanziamenti pubblici adeguati a favore dei regimi di reddito minimo; invita la Commissione a monitorare specificamente l’utilizzo del 20 % della dotazione complessiva dell’FSE destinato alla lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, nonché a esaminare, nella prossima revisione del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali (regolamento (UE) n. 1303/2013) e, in particolare, nel quadro del Fondo sociale europeo e del programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI), le possibilità di finanziamento per aiutare ciascuno Stato membro a istituire un regime di reddito minimo, ove inesistente, o a migliorare il funzionamento e l’efficacia dei sistemi esistenti;
4. riconosce che per gli Stati membri è difficile passare da regimi di reddito minimo inesistenti o di scarsa qualità a regimi di alto livello; chiede pertanto agli Stati membri di adoperarsi per la progressiva realizzazione di regimi di reddito minimo adeguati, affrontando la questione dell’adeguatezza, della copertura e dell’utilizzo di tali sistemi;
5. sottolinea che l’istituzione di regimi di reddito minimo può sia ridurre le disuguaglianze e l’impatto sociale della crisi sia avere un impatto anticiclico fornendo risorse per migliorare la domanda nel mercato interno;
6. sottolinea che è fondamentale che tutte le persone bisognose abbiano accesso a regimi di reddito minimo sufficienti per poter soddisfare le loro esigenze di base, compresi i soggetti più esclusi come i senzatetto; ritiene che un reddito minimo adeguato sia indispensabile per permettere alle persone bisognose di vivere decorosamente, e che dovrebbe essere considerato congiuntamente al diritto a servizi pubblici e sociali universali; ritiene che i regimi di reddito minimo debbano garantire che la dipendenza dai servizi sociali non si perpetui e facilitare l’inclusione nella società; ricorda che la raccomandazione relativa all’inclusione attiva riconosce la necessità di una strategia integrata per l’attuazione delle tre parti dell’inclusione sociale (un’adeguata integrazione del reddito, mercati del lavoro che favoriscono l’inserimento e accesso a servizi di qualità);
7. sottolinea l’importanza della dimensione di stabilizzazione automatica dei sistemi di previdenza sociale per assorbire le onde d’urto generate a livello sociale da effetti esterni quali le recessioni; invita pertanto gli Stati membri, alla luce della raccomandazione
n. 202 dell’OIL che definisce i livelli di protezione sociale di base, ad assicurare e ad aumentare gli investimenti nei sistemi di protezione sociale per garantire che siano in grado di affrontare e prevenire la povertà e le diseguaglianze, assicurandone nel contempo la sostenibilità;
8. sottolinea, in relazione al dibattito sul reddito minimo, la posizione particolare delle famiglie con bambini e dei genitori soli e la misura in cui sono interessati dalla questione;
9. sottolinea che le persone dovrebbero poter partecipare pienamente alla società e all’economia e che tale diritto dovrebbe essere riconosciuto appieno e reso visibile nel processo decisionale dell’Unione, garantendo sistemi universali di protezione sociale di elevata qualità che comprendano al loro interno regimi di reddito minimo efficaci e adeguati;
10. ritiene che la protezione sociale, comprese le pensioni e servizi quali l’assistenza sanitaria, l’assistenza all’infanzia e l’assistenza a lungo termine, rimanga essenziale per una crescita equilibrata e inclusiva e che contribuisca inoltre ad allungare la vita lavorativa, a creare occupazione e a ridurre le disuguaglianze; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche che garantiscano la sufficienza, l’adeguatezza, l’efficienza e la qualità dei sistemi di protezione sociale durante tutto l’arco della vita di una persona, garantendo una vita dignitosa, lottando contro le disuguaglianze e promuovendo l’inclusione con l’obiettivo di eliminare la povertà,
soprattutto per coloro che sono esclusi dal mercato del lavoro e per i gruppi più vulnerabili;
11. sottolinea che un reddito adeguato durante tutto l’arco della vita è fondamentale per aiutare le persone con livelli di reddito insufficienti a raggiungere un tenore di vita dignitoso;
12. mette in evidenza che regimi di reddito minimo adeguati, in quanto strumenti di inclusione attiva, promuovono la partecipazione e l’inclusione sociale;
13. ricorda che uno dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 è ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone colpite dalla povertà e dall’esclusione sociale, e che sono tuttavia necessari ulteriori sforzi per conseguire tale obiettivo; ritiene che i regimi di reddito minimo possano essere un modo utile per raggiungere tale obiettivo;
14. sottolinea che il modo migliore per combattere la povertà e l’esclusione sociale è rappresentato da posti di lavoro dignitosi; ricorda, a tale proposito, l’importanza di stimolare la crescita, gli investimenti e la creazione di occupazione;
15. si rammarica che alcuni Stati membri non sembrino tenere conto della raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, che riconosce “il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana”;
16. rileva che, benché la maggior parte degli Stati membri disponga di regimi di reddito minimo, vari regimi di questo tipo non forniscono un sostegno al reddito adeguato per tutte le persone che ne hanno bisogno1; invita la Commissione a provvedere all’introduzione e, se necessario, al miglioramento dei regimi di reddito minimo garantito in modo da contribuire a prevenire la povertà e promuovere l’inclusione sociale;
17. sottolinea che l’introduzione di un regime di reddito minimo nazionale non dovrebbe ridurre la protezione offerta dai regimi di reddito minimo regionali;
18. sottolinea l’importanza del semestre europeo nell’incoraggiare gli Stati membri che non dispongono ancora di regimi di reddito minimo a introdurre sistemi di sostegno adeguato al reddito;
19. rileva che in alcuni Stati membri il diritto al reddito minimo è subordinato alla partecipazione a misure attive del mercato del lavoro; sottolinea, a tale proposito, l’importante ruolo dell’UE quale mezzo attraverso cui gli Stati membri possono scambiare le migliori pratiche;
20. ribadisce la sua posizione, espressa nella risoluzione del 20 ottobre 2010, sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa;
21. prende debitamente atto del parere del Comitato economico e sociale europeo relativo a una direttiva quadro su un reddito minimo adeguato nell’Unione europea, che dovrebbe fissare standard e indicatori comuni, fornire i metodi per monitorare la sua attuazione e migliorare il dialogo tra i soggetti interessati, gli Stati membri e le istituzioni dell’UE;
invita al riguardo la Commissione e gli Stati membri a valutare le modalità e gli strumenti per garantire un reddito minimo adeguato in tutti gli Stati membri;
22. accoglie con favore la dichiarazione della Commissione secondo cui il semestre europeo è ora maggiormente incentrato sui risultati occupazionali e sociali, ma ritiene che siano necessari maggiori sforzi per conseguire questo obiettivo e assicurare la coerenza globale, in particolare attraverso la promozione degli investimenti sociali; invita la Commissione a monitorare e valutare regolarmente i progressi compiuti dagli Stati membri, in relazione alle raccomandazioni specifiche per paese, nel garantire servizi accessibili, convenienti e di qualità, nonché nell’attuare regimi di reddito minimo adeguati ed efficaci;
23. sottolinea l’importanza del semestre europeo nel monitorare l’adeguatezza dei regimi di reddito minimo esistenti e il loro impatto sulla riduzione della povertà, in particolare attraverso le raccomandazioni specifiche per paese, ma mette altresì in evidenza l’importanza della relazione comune sull’occupazione e dell’analisi annuale della crescita;
24. sottolinea che i regimi di reddito minimo dovrebbero garantire un reddito al di sopra della soglia di povertà, prevenire le situazioni di grave deprivazione materiale e far uscire le famiglie da tali situazioni, e che dovrebbero essere accompagnati dall’erogazione di servizi pubblici quali l’assistenza sanitaria, l’istruzione e l’assistenza all’infanzia;
25. ritiene che i regimi di reddito minimo dovrebbero essere integrati in un approccio strategico orientato all’inclusione e all’integrazione sociale, che preveda sia politiche generali sia misure mirate in materia di alloggi, assistenza sanitaria, istruzione e formazione, servizi sociali e altri servizi di interesse generale, che aiutino le persone a combattere la povertà, fornendo nel contempo un sostegno personalizzato, nonché assistenza nell’accesso al mercato del lavoro per chi può lavorare; ritiene che il reale obiettivo dei regimi di reddito minimo non sia semplicemente assistere, ma soprattutto accompagnare i beneficiari nel passaggio da situazioni di esclusione sociale a una vita attiva, evitando così una dipendenza a lungo termine;
26. invita gli Stati membri a migliorare il coordinamento e la pianificazione integrata tra le amministrazioni e i servizi che si occupano delle diverse parti dell’inclusione attiva, sviluppando un unico punto di contatto per i clienti e migliorando la capacità dei servizi e le risorse messe a loro disposizione in modo da aumentare l’accesso a tali servizi e migliorarne la qualità;
27. ritiene essenziale garantire un reddito adeguato anche per le persone in situazioni vulnerabili per le quali il reinserimento nel mercato del lavoro non è o non è più possibile, come riconosciuto dalla raccomandazione relativa all’inclusione attiva;
28. chiede che si compiano progressi rilevanti e verificati per quanto riguarda l’adeguatezza dei regimi di reddito minimo, in modo da ridurre la povertà e l’esclusione sociale, in particolare tra i soggetti più vulnerabili della società, e da contribuire a garantire loro il diritto a una vita dignitosa;
29. osserva con preoccupazione che in molti Stati membri, per esempio, i costi dell’assistenza a lungo termine superano anche il reddito pensionistico medio; sottolinea l’importanza di tenere conto delle esigenze specifiche e del costo della vita delle diverse
fasce di età;
30. sottolinea l’importanza di definire criteri di ammissibilità appropriati in funzione della realtà socioeconomica degli Stati membri, per permettere di beneficiare di un regime di reddito minimo adeguato; ritiene che tali criteri dovrebbero includere il fatto di non beneficiare di un sussidio di disoccupazione o che tale sussidio non sia sufficiente per evitare la povertà e l’esclusione sociale, e dovrebbero inoltre tenere conto del numero di figli e altre persone a carico; sottolinea tuttavia che detti criteri non dovrebbero creare ostacoli amministrativi che impediscano alle persone che si trovano già in una situazione di estrema vulnerabilità di accedere ai regimi di reddito minimo (ad esempio, non si dovrebbe chiedere un indirizzo fisico ai senzatetto);
31. ribadisce l’importanza di un accesso equo ai regimi di reddito minimo, senza discriminazioni basate sull’etnia, il genere, il livello d’istruzione, la nazionalità, l’orientamento sessuale, la religione, la disabilità, l’età, le idee politiche o l’estrazione socioeconomica;
32. esprime preoccupazione dinanzi all’elevato tasso di mancato utilizzo dei sussidi tra le persone che hanno diritto a un reddito minimo; ritiene che il mancato utilizzo dei sussidi costituisca uno dei principali ostacoli all’inclusione sociale delle persone interessate; chiede alla Commissione e al comitato per la protezione sociale di esaminare ulteriormente il problema del mancato utilizzo dei sussidi e di formulare raccomandazioni e orientamenti per arginarlo; invita gli Stati membri a combattere il mancato utilizzo dei sussidi anche attraverso la sensibilizzazione dei cittadini in merito all’esistenza di regimi di reddito minimo, l’offerta di opportuni orientamenti sull’accesso a questi ultimi e il miglioramento dell’organizzazione amministrativa;
33. sottolinea la necessità che gli Stati membri intervengano concretamente per definire una soglia di reddito minimo, in base a indicatori pertinenti, ivi compresi i bilanci di riferimento, al fine di garantire la coesione economica e sociale e ridurre il rischio di povertà in tutti gli Stati membri; ritiene che questo dato dovrebbe essere presentato annualmente in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della povertà (17 ottobre);
34. osserva che molti Stati membri utilizzano già gli indicatori di protezione del reddito minimo (Minimum Income Protection Indicator – MIPI); chiede l’utilizzo dei dati MIPI da parte di tutti gli Stati membri, il che consentirà inoltre un migliore confronto tra i sistemi nazionali;
35. ritiene che il reddito minimo dovrebbe essere considerato temporaneo ed essere sempre accompagnato da politiche attive di inclusione nel mercato del lavoro;
36. sostiene che i regimi di reddito minimo sono strumenti di transizione per ridurre la povertà e lottare contro tale fenomeno e che occorre considerarli alla stregua di un investimento sociale; constata gli effetti anticiclici dei regimi di reddito minimo;
37. insiste sulla necessità di tenere conto, nella definizione delle soglie di reddito minimo, del numero di persone a carico, in particolare dei bambini o delle persone con elevata dipendenza, per spezzare il circolo vizioso della povertà, in particolare della povertà infantile; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la rapida attuazione della raccomandazione del 2013 dal titolo “Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”; ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale sullo stato di avanzamento della lotta contro la povertà infantile e sull’attuazione della raccomandazione, con l’ausilio degli indicatori ivi contenuti;
38. sottolinea che i bilanci di riferimento possono contribuire a fissare il livello di reddito minimo necessario per soddisfare le esigenze fondamentali delle persone, compresi gli aspetti non monetari, quali l’accesso all’istruzione e all’apprendimento permanente, un alloggio dignitoso, servizi sanitari di qualità, attività sociali e partecipazione civica, tenendo conto nel contempo della composizione del nucleo familiare e dell’età dei suoi componenti, nonché del contesto economico e sociale di ciascuno Stato membro; ricorda che la Commissione, nella sua comunicazione sul pacchetto d’investimenti sociali, esorta gli Stati membri a fissare bilanci di riferimento che contribuiscano a definire un sostegno al reddito efficace e adeguato che tenga conto delle esigenze sociali identificate a livello locale, regionale e nazionale, al fine di migliorare la coesione territoriale; chiede inoltre di utilizzare i bilanci di riferimento quale strumento per valutare l’adeguatezza dei regimi di reddito minimo offerti dagli Stati membri;
39. ritiene che gli Stati membri, nell’istituire sistemi di reddito minimo adeguati, dovrebbero tenere conto del fatto che la soglia di rischio di povertà è fissata da Eurostat al 60 % del reddito disponibile equivalente mediano nazionale (dopo l’erogazione delle prestazioni sociali), insieme ad altri indicatori, come i bilanci di riferimento; ritiene che i bilanci di riferimento potrebbero essere utilizzati per combattere più efficacemente la povertà e per verificare la solidità del livello di reddito minimo e della soglia summenzionata, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
40. ritiene che la mancanza di dati aggiornati sul reddito e sulle condizioni di vita costituisca un ostacolo all’attuazione e al confronto di un bilancio di riferimento e di un reddito minimo tenendo conto delle specificità nazionali;
41. invita la Commissione e gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche in merito ai regimi di reddito minimo;
42. invita la Commissione e il comitato per la protezione sociale a documentare e diffondere esempi di strategie di successo e a promuovere la revisione tra pari e altri metodi di scambio di buone pratiche in materia di regimi di reddito minimo; raccomanda di incentrare questi sforzi su questioni fondamentali quali la garanzia di una rivalutazione periodica, il miglioramento della copertura e dell’utilizzo dei sussidi, l’esame del problema dei disincentivi e il rafforzamento dei collegamenti tra le diverse parti dell’inclusione attiva;
43. ritiene che, viste le numerose questioni emerse in relazione ai regimi di reddito minimo, quali l’accessibilità, la copertura, il finanziamento, le condizioni di ammissibilità e la durata, un concetto per i regimi di reddito minimo nazionali potrebbe essere utile per contribuire a creare condizioni di parità tra gli Stati membri; invita al riguardo la Commissione a effettuare una valutazione d’impatto dei regimi di reddito minimo nell’Unione, a chiedere un monitoraggio e un resoconto periodico e a prendere in esame ulteriori misure, tenendo conto delle condizioni economiche sociali di ciascuno Stato membro e delle esigenze dei gruppi più vulnerabili, nonché valutando se i regimi consentono alle famiglie di soddisfare le loro esigenze personali di base e di ridurre la povertà;
44. esprime preoccupazione per i tagli all’importo e/o alla durata delle indennità di disoccupazione e per l’inasprimento dei criteri di ammissibilità che si sono registrati in molti Stati membri nel corso degli ultimi anni, determinando un aumento del numero delle persone che fanno affidamento ai regimi di reddito minimo e un’ulteriore pressione su tali regimi;
45. sottolinea che le disuguaglianze sono in aumento all’interno di ciascuno Stato membro e all’interno dell’UE;
46. esprime preoccupazione per il fatto che in molti Stati membri il livello delle prestazioni e la copertura dei regimi di reddito minimo sembrano essersi ridotti negli ultimi anni; ritiene che gli Stati membri dovrebbero aumentare la copertura da parte dei regimi di reddito minimo delle persone che necessitano di sostegno, in linea con le raccomandazioni dell’ESPN2:
a) invita gli Stati membri dotati di sistemi molto complessi e frammentati a semplificarli e a sviluppare sistemi più completi;
b) invita gli Stati membri che attualmente dispongono di bassi livelli di copertura a rivedere le loro condizioni per garantire che siano coperte tutte le persone in stato di bisogno;
c) invita gli Stati membri i cui regimi di reddito minimo attualmente escludono gruppi significativi in situazione di povertà a modificare i loro regimi per garantire una migliore copertura a queste persone;
d) invita gli Stati membri che presentano elevati livelli di discrezionalità amministrativa nei loro sistemi di reddito minimo centrali a porsi l’obiettivo di ridurre tale discrezionalità e a garantire l’esistenza di criteri chiari e coerenti per l’adozione delle decisioni, insieme a una procedura di ricorso efficace;
47. sottolinea l’importanza di fare in modo che i lavoratori, i disoccupati e i gruppi sociali vulnerabili partecipino maggiormente all’apprendimento permanente, nonché la necessità di migliorare il livello delle qualifiche professionali e l’acquisizione di nuove competenze, che costituiscono uno strumento fondamentale per accelerare l’integrazione nel mercato del lavoro, aumentare la produttività e aiutare le persone a trovare un impiego;
48. sottolinea l’importanza degli sviluppi demografici in relazione alla lotta contro la povertà in Europa;
49. sottolinea che occorre adottare con urgenza misure concrete per eliminare la povertà e l’esclusione sociale, promuovere reti di sicurezza sociale efficaci e ridurre le disuguaglianze, in modo da contribuire alla coesione economica e territoriale; sottolinea che tali misure devono essere adottate al livello adeguato, con azioni a livello nazionale ed europeo, secondo la ripartizione delle competenze per le politiche pertinenti;
50. sostiene l’approccio della Commissione in materia di investimenti sociali, secondo cui politiche sociali ben concepite costituiscono un fattore di stimolo della crescita economica e, al tempo stesso, proteggono le persone dalla povertà e fungono da stabilizzatori economici1;
51. accoglie con favore le riflessioni e gli studi su come conseguire una più equa
distribuzione del reddito e della ricchezza all’interno delle nostre società;
52. sottolinea che l’impatto della crisi economica rientra fra i fattori essenziali che impediscono lo sviluppo di un approccio agli investimenti sociali da parte degli Stati membri2;
53. chiede che, in sede di definizione delle politiche macroeconomiche, si presti d’ora in poi la dovuta attenzione alla necessità di ridurre le disuguaglianze sociali e di garantire a tutte le categorie sociali l’accesso a servizi sociali pubblici finanziati in maniera adeguata, contrastando in questo modo la povertà e l’esclusione sociale;
54. chiede che si intervenga per ridurre le disuguaglianze sociali mettendo le persone nella condizione di sfruttare al meglio i propri talenti e le proprie capacità; chiede altresì di concentrare il sostegno sociale su coloro che sono sia poveri sia incapaci di produrre un reddito sufficiente unicamente con i propri sforzi;
55. segnala che le recenti esperienze di riforme basate su esenzioni fiscali mostrano che è preferibile finanziare le politiche in materia di reddito minimo avvalendosi del sostegno di bilancio piuttosto che di incentivi fiscali;
56. sottolinea che l’istruzione, i trasferimenti sociali e regimi fiscali progressivi, equi e di tipo redistributivo, unitamente a misure pratiche volte a rafforzare la competitività e a contrastare l’evasione e l’elusione fiscali, possono contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale;
57. sottolinea l’esigenza di adattare i regimi di reddito minimo esistenti per meglio rispondere alla sfida posta dalla disoccupazione giovanile;
Programmi di occupazione sociale
58. prende atto di alcuni programmi di occupazione sociale, che consistono nella possibilità, per chiunque voglia e sia in grado di lavorare, di disporre di un lavoro transitorio nel settore pubblico, in enti privati non-profit o in imprese dell’economia sociale; sottolinea, tuttavia, l’importanza che questi programmi promuovano un lavoro con diritti, basato sulla contrattazione collettiva e sulla legislazione del lavoro;
59. ritiene che i programmi di pubblico impiego dovrebbero contribuire a migliorare l’occupabilità dei lavoratori e favorirne l’accesso al mercato del lavoro regolare; ricorda che tali programmi dovrebbero includere un percorso personalizzato, garantire stipendi dignitosi e contribuire a un’occupazione dignitosa;
60. ritiene che la creazione di posti di lavoro dignitosi debba essere una priorità per l’UE, come passo importante verso la riduzione della povertà e dell’esclusione sociale;

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