Proposta di nuovo Statuto de La Casa del Quartiere Is Mirrionis
Nuovo Statuto de “La Casa del Quartiere Is Mirrionis”
Ecco una proposta di riscrittura integrale del nostro Statuto da sottoporre a un’Assemblea straordinaria dell’Associazione. L’ho adeguato alla normativa vigente del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) per la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS), inserendo al contempo le modifiche sulla struttura associativa mista (persone fisiche ed enti) e sul nuovo organismo di coordinamento.
Ho utilizzato formule flessibili (“APS” o “Associazione di Promozione Sociale”) in modo che lo statuto sia già a norma per l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), almeno credo, ma pienamente efficace anche se il comitato deciderà di perfezionare l’iscrizione in un secondo momento. [fm]
Vers. 4/06/2026
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“LA CASA DEL QUARTIERE IS MIRRIONIS – APS”
ARTICOLO 1 – Denominazione, Sede e Durata
1. È costituita l’Associazione denominata “La Casa del quartiere Is Mirrionis – APS”, in breve anche solo “Associazione”.
2. L’Associazione è un Ente del Terzo Settore, e, nel caso di sua iscrizione al RUNTS, assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS) ed è disciplinata dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito indicato come “CTS”). Nel caso di non iscrizione al RUNTS l’Associazione fa parte della categoria “Associazioni non riconosciute” e il suo funzionamento è regolato dalle norme del codice civile, salvo richiami espliciti al CTS.
3. L’acronimo “APS” o la dicitura “Associazione di Promozione Sociale” integreranno la denominazione sociale e verranno utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo a seguito e per effetto dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
4. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Cagliari, in via Quintino Sella 1. Il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
5. La durata dell’Associazione è illimitata.
ARTICOLO 2 – Finalità e Attività di Interesse Generale
1. L’Associazione ha come assoluto riferimento la Costituzione italiana nella sua interezza e potenzialità programmatica e particolarmente l’attuazione dell’art. 118, comma 4, in materia di sussidiarietà orizzontale; non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
2. Nello specifico, l’Associazione si propone di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, la partecipazione democratica e di cittadinanza attiva e il benessere degli abitanti del quartiere di Is Mirrionis, favorendo il lavoro di rete tra i soggetti del territorio. Verificandosi l’opportunità e compatibilmente con le risorse a disposizione, l’Associazione può estendere le proprie iniziative anche oltre i confini del quartiere Is Mirrionis, senza limiti, con particolare attenzione a Cagliari e alla sua città metropolitana. Memore del suo primo insediamento nel quartiere con la fondazione della Scuola Popolare, del Comitato di quartiere, del Circolo Culturale di quartiere (1971 e seguenti), l’Associazione si propone di contribuire alla rigenerazione urbanistica del Nucleo edilizio Sacripanti Via Is Mirrionis, segue numerazione), con il ricupero dell’edificio che ospitò nel tempo: un asilo, un centro sociale, la Scuola Popolare dei lavoratori, il Comitato di quartiere e il Circolo culturale di Is Mirrionis, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e culturale, nello spirito della Carta costituzionale.
3. Le attività di interesse generale volte al raggiungimento dei fini istituzionali sono:
• Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
• Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
• Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
• Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa nonarmata;
• Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
• Gestione di strumenti di comunicazione, anche con l’utilizzo delle più avanzate tecnologie info-telematiche, negli ambiti delle proprie finalità istituzionali.
• Promozione dei patti di collaborazione e partecipazione agli stessi ai sensi del Regolamento per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani della città di Cagliari
4. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla vigente normativa.
ARTICOLO 3 – Ammissione degli Associati
1. Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all’Associazione:
• Persone fisiche che condividono le finalità dell’associazione.
• Altre Associazioni di Promozione Sociale, Enti del Terzo Settore, nonché altre associazioni culturali e comitati, regolarmente costituiti e provvisti di codice fiscale, aventi sede o operanti nel quartiere di Is Mirrionis o portatori di un interesse rilevante per il quartiere.
2. Al fine di garantire la massima partecipazione democratica e inclusione del territorio, i gruppi informali di cittadini, i collettivi e le realtà culturali non formalizzate operanti nel quartiere o portatori di un interesse rilevante per il quartiere possono richiedere l’adesione alle attività e ai progetti dell’Associazione in qualità di “Realtà Aderenti e Partecipanti”, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e secondo quanto previsto dal successivo Articolo 9 per il funzionamento della Consulta
3. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente. Per le entità associative, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o comunque da un responsabile precisamente individuato e deve inoltre indicare il nominativo del Referente Fisso (di norma lo stesso responsabile) e del Referente Supplente delegati a rappresentare l’ente in seno all’Associazione.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla all’interessato entro 60 giorni. L’aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea degli associati.
ARTICOLO 4 – Diritti e Doveri degli Associati
1. Tutti gli associati (siano essi persone fisiche o entità associate attraverso i loro legali rappresentanti o delegati) hanno parità di diritti e di doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di votare in Assemblea (se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati), di eleggere gli organi sociali e di essere eletti (per gli enti, l’elettorato passivo si applica alla persona fisica formalmente indicata come referente). Hanno inoltre diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno.
3. Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, e di versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti.
4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
ARTICOLO 5 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
1. L’Assemblea degli Associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. La Consulta delle Associazioni Aderenti (Organismo di Rappresentanza);
5. L’Organo di Controllo e/o Revisione legale (ove nominato nei casi previsti dalla legge).
ARTICOLO 6 – L’Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro soci.
2. Ciascun associato (persona fisica o ente) ha diritto a un solo voto. Gli enti associati partecipano al voto per mezzo del proprio Referente Fisso o, in sua assenza, del Referente Supplente.
3. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera a maggioranza dei presenti.
4. L’Assemblea straordinaria (modifiche statutarie, fusione, scissione) delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti se in seconda convocazione. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio, ed ogni qualvolta il Presidente o che ne fa le veci reputi sia necessario, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.
6. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, inviato almeno 7 giorni prima della data fissata per l’adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, messaggistica digitale, ovvero mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente).
7. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione (sia esso fisico o virtuale), nonché l’elenco delle materie da trattare (Ordine del Giorno). Nello stesso avviso può essere fissato il giorno e l’ora per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima.
8. Le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi sia in presenza, sia interamente a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero in modalità mista (ibrida), nel rispetto del principio di collegialità e trasparenza, garantendo in ogni caso l’identificazione dei partecipanti, la loro contestuale partecipazione alla discussione e l’esercizio del diritto di voto. La sede dell’Assemblea in modalità online o mista è quella legale, o quella stabilità dal Presidente o da chi ne fa le veci;
9. In difetto di formale convocazione, l’Assemblea si considera validamente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati aventi diritto al voto e la totalità dei componenti del Consiglio Direttivo in carica, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
ARTICOLO 7 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. È composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 a un massimo di 9, eletti dall’Assemblea tra gli associati persone fisiche e i referenti indicati dalle associazioni aderenti.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e quella di Tesoriere possono essere attribuite alla medesima persona.
4. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli tassativamente riservati all’Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.
5. – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da comunicarsi – anche per le vie brevi, posta elettronica, messaggistica informatica o telefonica – almeno 3 giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, mediante comunicazione inviata almeno 8 ore prima o nel caso di presenza della totalità dei componenti nel più breve tempo possibile.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma presso la sede sociale, ma può essere convocato in qualsiasi altro luogo o mediante piattaforme di videoconferenza, teleconferenza o in modalità mista, purché sia garantita la possibilità di intervenire in tempo reale a tutti i consiglieri.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le decisioni possono essere assunte, ove ritenuto opportuno dal Presidente e se consentito dalla natura della deliberazione, anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per via telematica, purché resti traccia documentale del voto espresso da ciascun consigliere.
ARTICOLO 8 – Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione utile.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
ARTICOLO 9 – La Consulta delle Associazioni Aderenti
1. È istituita la Consulta delle Associazioni Aderenti, quale organismo permanente di rappresentanza, espressione e coordinamento di tutte le associazioni, gli enti del Terzo Settore, nonché delle realtà culturali e dei gruppi informali di quartiere specificamente accreditati dall’Associazione.
2. La Consulta è composta dai Referenti Fissi (o, in caso di loro impedimento, dai Referenti Supplenti) comunicati formalmente da ciascun ente associato, nonché dai rappresentanti individuati dai gruppi informali e dalle realtà non formalizzate ammesse a partecipare ai sensi dell’Articolo 3, comma 2. I referenti restano in carica fino a revoca o sostituzione da parte della realtà che rappresentano.
3. La Consulta ha funzioni consultive, propositive e di programmazione partecipata. Nello specifico:
• Propone al Consiglio Direttivo progetti, iniziative e attività integrate per il quartiere di Is Mirrionis;
• Esprime pareri non vincolanti ma obbligatori sulle linee programmatiche annuali dell’Associazione;
• Facilita la co-progettazione e le sinergie tra le realtà del territorio e l’Associazione stessa.
4. La Consulta elegge al proprio interno un Portavoce della Consulta, che ha il compito di convocare l’organismo, coordinarne i lavori e fare da raccordo stabile con il Consiglio Direttivo. Per la convocazione si applicano in analogia le modalità di cui al Consiglio Direttivo. Se non già eletto nel Consiglio Direttivo (e pertanto con tutti i diritti e gli obblighi dei consiglieri), il Portavoce può essere invitato alle riunioni del Direttivo stesso, senza diritto di voto.
5. La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno e viene regolamentata, per i dettagli sul suo funzionamento, da un apposito Regolamento Interno approvato dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 10 – Attività di comunicazione e Media partner
1. L’Associazione dispone di propri strumenti di comunicazione, come un sito web ufficiale con dominio proprio, e spazi in tutti i social che ritiene utili alla diffusione e pubblicizzazione delle proprie attività. Tutte le attività di comunicazione sopra descritte sono presidiate dal Consiglio Direttivo che nomina eventuali direttori, amministratori, delegati, collaboratori, nella misura ritenuta utile avuto riguardo delle finalità dell’Associazione medesima.
2. L’Associazione può convenzionarsi con media cartacei, online, in modalità miste, radio-Tv, utilizzanti altre tecnologie della comunicazione, per meglio pubblicizzare le proprie iniziative. Il Consiglio Direttivo può attribuire a questi la qualifica di “media partner”. Rappresentanti dei media partner potranno essere invitati a partecipare, a scopo consultivo e senza diritto di voto, alle riunioni della Consulta delle Associazioni o del Consiglio Direttivo su invito del Presidente.
ARTICOLO 11 – Rapporti con l’Unione Europea, la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune e la Città metropolitana di Cagliari e gli altri Enti Locali, le Università (in particolare quella di Cagliari) e i loro Dipartimenti, le Chiese, la Diocesi e le Parrocchie (con particolare riferimento a Cagliari e sua città metropolitana), l’Ersu, l’Agenzia regionale Area, con altre Istituzioni pubbliche e Entità socio culturali pubbliche e private.
1. L’Associazione stabilisce rapporti privilegiati con le Istituzioni e le Entità di cui al titolo del presente articolo. I rapporti sono stabiliti attraverso accordi (quadro o specifici), protocolli d’intesa, compartecipazioni, intese formali o anche verbali.
ARTICOLO 12 – Risorse Economiche e Patrimonio
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
• Quote associative e contributi degli associati;
• Erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
• Contributi pubblici, dell’Unione Europea, di enti locali o istituzioni;
• Contributi di entità private di pubblica utilità, come fondazioni e enti filantropici
• Entrate derivanti da attività di interesse generale e attività diverse di cui agli artt. 5 e 6 del CTS.
2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
ARTICOLO 13 – Bilancio di Esercizio
1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio (formato da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione, oppure da un semplice rendiconto per cassa qualora i proventi siano inferiori ai limiti di legge previsti dall’art. 13 del CTS).
3. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea convocata per la sua approvazione, che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
ARTICOLO 14 – Volontariato e Personale Dipendente
1. I volontari sono persone che svolgono attività in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 36 del CTS.
ARTICOLO 15 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria secondo le maggioranze previste dall’Articolo 6.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS (quando attivo ed efficace per l’ente) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell’art. 9 del CTS.
ARTICOLO 16 – Norme Transitorie e di Rinvio
1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’iscrizione al RUNTS (quali l’utilizzo dell’acronimo APS, i regimi fiscali di favore e i controlli formali del registro) avranno efficacia automatica a partire dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nel Registro medesimo. Fino ad allora l’Associazione opera secondo le norme del codice civile e le leggi speciali previgenti.
2. Il Presidente è autorizzato ad avviare e portare a compimento tutte le pratiche per il riconoscimento della categoria APS del CTS e la relativa iscrizione al RUNTS, previa delibera del Consiglio Direttivo, o, in caso di eventuali necessari adempimenti statutari, dell’Assemblea.
3. Le cariche sociali vigenti alla data di approvazione del presente statuto, precisamente il presidente Terenzio Calledda e il segretario-tesoriere Diego Sassu, sono confermate per il triennio 2026-2027-2028 fino al 31/12/2028. Nel caso di sdoppiamento della carica di segretario rispetto a quella di tesoriere, fermo restando quella di tesoriere in capo al sig. Diego Sassu, la nomina del nuovo segretario decorrerà dalla data dell’Assemblea nell’ambito della elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e, per quanto richiamate o in caso d’iscrizione al RUNTS, quelle del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni).





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