“La Casa del Quartiere Is MIrrionis”: approvato all’unanimità il nuovo Statuto nell’Assemblea straordinaria dell’8 luglio 2026

NOTIZIA IMPORTANTE: nell’Assemblea straordinaria di oggi mercoledì 8 luglio 2026, convocata in seconda convocazione, approvato all’unanimità il nuovo Statuto dell’Associazione “La Casa del Quartiere Is Mirrionis”: https://www.aladinpensiero.it/?p=177379
ScreenshotL’Assemblea ha anche proceduto all’elezione del nuovo Consiglio direttivo per il quadriennio 2026-2029 (domani i dettagli). Terenzio Calledda e Diego Sassu sono stati confermati, rispettivamente presidente e segretario/tesoriere, direttamente con la norma transitoria dello Statuto art. 17, comma 3.

ScreenshotSTATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
LA CASA DEL QUARTIERE IS MIRRIONIS – APS

ARTICOLO 1 – Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (di seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e delle norme del Codice. Civile in quanto compatibili, l’Associazione denominata “La Casa del quartiere Is Mirrionis – Associazione di Promozione Sociale”, utilizzabile anche nella forma acronima “La Casa del quartiere Is Mirrionis – APS”. Nel prosieguo del presente Statuto l’ente è denominato anche solo “Associazione”.

2. L’Associazione si qualifica come Ente del Terzo Settore (ETS) ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS). L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dall’atto costitutivo e dal Codice del Terzo Settore.

3. L’acronimo “APS” o la dicitura “Associazione di Promozione Sociale” diventeranno parte integrante della denominazione sociale e verranno obbligatoriamente utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo a decorrere e per effetto dell’avvenuta iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

4. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Cagliari. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’organo amministrativo ha l’obbligo di comunicare tempestivamente l’indirizzo esatto agli uffici del RUNTS e agli enti competenti.

5. La durata dell’Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 – Finalità e Attività di Interesse Generale

1. L’Associazione ha come assoluto riferimento la Costituzione italiana nella sua interezza e potenzialità programmatica e particolarmente l’attuazione dell’art. 118, comma 4, in materia di sussidiarietà orizzontale; non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in maniera apartitica e aconfessionale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

2. Nello specifico, l’Associazione si propone di promuoverne lo sviluppo sociale, culturale, la partecipazione democratica, la cittadinanza attiva e il benessere degli abitanti del quartiere di Is Mirrionis, favorendo il lavoro di rete tra i soggetti del territorio. Verificandosi l’opportunità e compatibilmente con le risorse a disposizione, l’Associazione può estendere le proprie iniziative anche oltre i confini del quartiere Is Mirrionis, con particolare attenzione a Cagliari e alla sua città metropolitana, senza limiti di carattere nazionale, europeo e internazionale. Forte della tradizione storica avviata nel quartiere Is Mirrionis fin dal 1971 con la fondazione della Scuola Popolare, del Comitato di quartiere e del Circolo Culturale di quartiere, l’Associazione si propone di contribuire alla rigenerazione urbanistica del “Nucleo edilizio Sacripanti Via Is Mirrionis, segue numerazione”. Ciò avverrà in particolare attraverso il recupero dell’edificio che ospitò nel tempo un asilo, un centro sociale, la Scuola Popolare dei lavoratori, il Comitato di quartiere e il Circolo culturale di Is Mirrionis, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e culturale, nello spirito della Carta costituzionale.

3. Le attività di interesse generale volte al raggiungimento dei fini istituzionali, con riferimento alle categorie di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sono:

• Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lett. d, art. 5 comma 1 CTS);

• Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività di promozione della lingua sarda (in tutte le sue varianti), della storia, della letteratura, delle arti e, in generale, della cultura della Sardegna, anche attraverso l’organizzazione e la gestione di attività di diffusione e utilizzazione della lingua sarda e appositi sportelli informativi (di cui alla lett. i, art. 5 comma 1 CTS);

• Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e dell’ambiente, compreso il recupero, la rigenerazione e la valorizzazione degli spazi urbani, al fine di restituirli all’uso sociale e culturale della comunità (di cui alla lett. f, art. 5 comma 1 CTS);

• Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, con particolare riferimento alle azioni finalizzate al recupero e alla gestione condivisa dell’immobile di proprietà dell’Azienda Regionale AREA sito nel “Nucleo edilizio Sacripanti Via Is Mirrionis”, anche attraverso la promozione di patti di collaborazione ai sensi del Regolamento per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani della città di Cagliari, nonché collaborazioni con altre realtà in ambito regionale, nazionale e internazionale (di cui alla lett. z, art. 5 comma 1 CTS);

• Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (di cui alla lett. k, art. 5 comma 1 CTS);

• Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (di cui alla lett. w, art. 5 comma 1 CTS);

• Attività editoriali, di manifestazione e di diffusione della cultura, incluse la gestione di strumenti di comunicazione e informazione, anche con l’utilizzo di tecnologie info-telematiche, purché realizzate nell’ambito e a supporto delle finalità istituzionali di interesse generale sopra descritte (di cui alla lett. i, art. 5 comma 1 CTS).

• L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla vigente normativa. L’individuazione di tali attività diverse e la definizione dei relativi criteri sono di competenza dell’Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 – Ammissione degli Associati

1. Il numero degli/delle associati/e è illimitato. e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art. 35 c. 1 CTS (non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale). Possono aderire all’Associazione:

• Persone fisiche che condividono le finalità dell’associazione.

• Altre Associazioni di Promozione Sociale, Enti del Terzo Settore, nonché altre associazioni culturali e comitati, regolarmente costituiti e provvisti di codice fiscale, aventi sede o operanti nel quartiere di Is Mirrionis o portatori di un interesse rilevante per il quartiere, qualora il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 35, comma 2 del CTS.

2. Al fine di garantire la massima partecipazione democratica e inclusione del territorio, i gruppi informali di cittadini, i collettivi e le realtà culturali non formalizzate operanti nel quartiere o portatori di un interesse rilevante per il quartiere possono richiedere l’adesione alle attività e ai progetti dell’Associazione in qualità di “Realtà Aderenti e Partecipanti”, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e secondo quanto previsto dal successivo Articolo 9 per il funzionamento della Consulta.

3. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del/della richiedente. Per le entità associative, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o comunque da un responsabile precisamente individuato e deve inoltre indicare il nominativo del/della Referente Fisso (di norma lo stesso responsabile) e del Referente Supplente delegati a rappresentare l’ente in seno all’Associazione.

4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla all’interessato entro 60 giorni. L’aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea degli/delle associati/e.

ARTICOLO 4 – Diritti e Doveri degli Associati

1. Tutti gli/le associati/e (siano essi/e persone fisiche o entità associate attraverso i/le loro legali rappresentanti o delegati/e) hanno parità di diritti e di doveri.

2. Gli/Le associati/e hanno il diritto di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione e concorrere all’elaborazione del programma e approvare i rendiconti, votare di eleggere gli organi sociali e di essere eletti/e (per gli enti, l’elettorato passivo si applica alla persona fisica formalmente indicata come referente). Hanno inoltre diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno.

3. Gli/Le associati/e hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, e di versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti.

4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

5. Perdita della qualità di socio: la qualità di socio si perde per:
• dimissioni che devono essere presentate al Consiglio Direttivo;
• mancato pagamento della quota associativa annuale;
• scioglimento dell’Associazione o scioglimento dell’Ente aderente;
• espulsione o radiazione deliberata dal Consiglio direttivo per gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti o deliberazioni degli organi sociali;
• per comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione.

6. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso ricorso entro 30 giorni al Presidente che lo sottopone alla prima Assemblea dei soci per la decisione definitiva.

ARTICOLO 5 – Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

- L’Assemblea degli/delle Associati/e;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il/La Presidente;

- La Consulta delle Associazioni Aderenti (Organismo Consultivo di Rappresentanza);

- L’Organo di Controllo e/o Revisione legale (ove nominato nei casi previsti dalla legge).

ARTICOLO 6 – L’Assemblea degli/delle Associati/e

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli/le associati/e iscritti/e nel libro soci/e.

2. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili (ai sensi dell’art. 25 del CTS):

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo e Organo di Controllo/Revisione, ove istituito);

b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge;

c) approva il bilancio di esercizio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto;

f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. Ciascun/a associato/a (persona fisica o ente) ha diritto a un solo voto. Gli enti associati partecipano al voto per mezzo del/della proprio/a Referente Fisso/a o, in sua assenza, del/della Referente Supplente, regolarmente nominati e comunicati al Presidente.

4.L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli/delle associati/e; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Delibera a maggioranza dei/delle presenti.

5. L’Assemblea straordinaria (modifiche statutarie, fusione, scissione) delibera con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti se in seconda convocazione. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli/delle associati/e.

6. L’Assemblea è convocata dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio, ed ogni qualvolta il/la Presidente o chi ne fa le veci reputi sia necessario, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli/delle associati/e aventi diritto al voto.

7. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, inviato almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, messaggistica digitale, ovvero mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente).

8. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione (sia esso fisico o virtuale), nonché l’elenco delle materie da trattare (Ordine del Giorno). Nello stesso avviso viene fissato il giorno e l’ora dell’eventuale seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima, con almeno un’ora di distanza.

9. Le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi sia in presenza, sia interamente a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero in modalità mista (ibrida), nel rispetto del principio di collegialità e trasparenza, garantendo in ogni caso l’identificazione dei/delle partecipanti, la loro contestuale partecipazione alla discussione e l’esercizio del diritto di voto. La sede dell’Assemblea in modalità online o mista è quella legale, o quella stabilita dal/dalla Presidente o da chi ne fa le veci.

10. In difetto di formale convocazione, l’Assemblea si considera validamente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati/e tutti/e gli/le associati/e aventi diritto al voto e la totalità dei/delle componenti del Consiglio Direttivo in carica, e nessuno/a si opponga alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 7 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. È composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 23 (ventitre), eletti dall’Assemblea tra gli/le associati/e persone fisiche e i/le referenti indicati/e dalle associazioni aderenti, purché regolarmente iscritti all’Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il/la Presidente, il/la Vicepresidente (su proposta del/della Presidente), il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a. Le cariche di Segretario/a e quella di Tesoriere/a possono essere attribuite alla medesima persona. In prima applicazione dispone l’art. !7, c.3 del presente Statuto.

4. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli tassativamente riservati all’Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da comunicarsi – anche per le vie brevi, posta elettronica, messaggistica informatica o telefonica – almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, mediante comunicazione inviata almeno 8 ore prima o nel caso di presenza della totalità dei/delle componenti nel più breve tempo possibile.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma presso la sede sociale, ma può essere convocato in qualsiasi altro luogo o mediante piattaforme di videoconferenza, teleconferenza o in modalità mista, purché sia garantita la possibilità di intervenire in tempo reale a tutti i/le consiglieri/e.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei/delle suoi/sue componenti in carica. Le decisioni possono essere assunte, ove ritenuto opportuno dal Presidente e se consentito dalla natura della deliberazione, anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per via telematica, purché resti traccia documentale del voto espresso da ciascun consigliere.

8. Il Consiglio Direttivo al fine di realizzare nel modo più efficiente ed efficacia la propria attività, costituisce Dipartimenti permanenti o Commissioni di lavoro, permanenti e/o temporanee, aperti/e alla partecipazione di tutti i/le soci/e ed, eventualmente, di specialisti/e rispetto alle materie di competenza. Il funzionamento dei Dipartimenti e delle Commissioni è stabilito da apposito regolamento, ovvero contenuto nel regolamento generale di funzionamento dell’Associazione. I Dipartimenti e le Commissioni sono coordinati ciascuno da un Delegato nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti o tra i soci. Possono eventualmente coinvolgere persone esperte rispetto alle materie di competenza. A titolo esemplificativo, non esaustivo, di seguito si elencano le possibili aree di competenza.
- Dipartimenti: Salute, Cultura, Arte, Musica, Teatro, Cinema, Sport, Altre attività sociali, Problematiche urbane e di quartiere, etc.
- Commissioni: Statuto, regolamenti e convenzioni, Programma, Sicurezza, etc.

9. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare Direttori o Coordinatori scientifici, Direttori o Coordinatori tecnici, Direttori bibliotecari, nonché Direttori o Coordinatori artistici, nel caso siano ritenuti utili alla realizzazione di progetti/iniziative stabili o temporanei programmati dall’Associazione.

ARTICOLO 8 – La/Il Presidente

1. La/Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. In caso di urgenza, il/la Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione utile.

3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal/dalla Vicepresidente.

ARTICOLO 9 – La Consulta delle Associazioni Aderenti

1. È istituita la Consulta delle Associazioni Aderenti, quale organismo permanente di rappresentanza, espressione e coordinamento di tutte le associazioni, gli enti del Terzo Settore, nonché delle realtà culturali e dei gruppi informali di quartiere o comunque di interesse del quartiere, specificamente accreditati dall’Associazione.

2. La Consulta è composta dai/dalle Referenti Fissi/e (o, in caso di loro impedimento, dai/dalle Referenti Supplenti) comunicati formalmente da ciascun ente associato, nonché dai/dalle rappresentanti individuati/e dai gruppi informali e dalle realtà non formalizzate ammesse a partecipare ai sensi dell’Articolo 3, comma 2. I/Le referenti restano in carica fino a revoca o sostituzione da parte della realtà che rappresentano.

3. La Consulta ha funzioni consultive, propositive e di programmazione partecipata. Nello specifico:

• Propone al Consiglio Direttivo progetti, iniziative e attività integrate per il quartiere di Is Mirrionis e oltre;

• Collabora alla definizione delle linee programmatiche annuali dell’Associazione esprimendo pareri e proposte al Consiglio Direttivo;

• Facilita la co-progettazione e le sinergie tra le realtà del territorio e l’Associazione stessa.

4. La Consulta elegge al proprio interno un/una Portavoce della Consulta, che ha il compito di convocare l’organismo, coordinarne i lavori e fare da raccordo stabile con il Consiglio Direttivo. Per la convocazione si applicano in analogia le modalità di cui al Consiglio Direttivo. Se non già eletto/a nel Consiglio Direttivo (e pertanto con tutti i diritti e gli obblighi dei/delle consiglieri/e), il/la Portavoce può essere invitato/a alle riunioni del Direttivo stesso, senza diritto di voto.

5. La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno e viene regolamentata, per i dettagli sul suo funzionamento, da un apposito Regolamento Interno approvato dal Consiglio Direttivo. Fino all’adozione di detto regolamento valgono le disposizioni pertinenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – Attività di comunicazione e Media partner

1. L’Associazione dispone di propri strumenti di comunicazione, come un sito web ufficiale con dominio proprio, e spazi in tutti i social che ritiene utili alla diffusione e pubblicizzazione delle proprie attività. Tutte le attività di comunicazione sopra descritte sono presidiate dal Consiglio Direttivo che nomina eventuali direttori/direttrici, amministratori/amministratrici, delegati/e, collaboratori/collaboratrici, nella misura ritenuta utile avuto riguardo delle finalità dell’Associazione medesima.

2. L’Associazione può convenzionarsi con media cartacei, online, in modalità miste, radio-Tv, utilizzanti altre tecnologie della comunicazione, per meglio approfondire e pubblicizzare le proprie iniziative. Il Consiglio Direttivo può attribuire a questi la qualifica di “media partner”. Rappresentanti dei media partner potranno essere invitati a partecipare, a scopo consultivo e senza diritto di voto, alle riunioni della Consulta delle Associazioni, su invito del/della Portavoce o del Consiglio Direttivo su invito del/della Presidente.

ARTICOLO 11 – Rapporti con le Istituzioni e altri Enti

1. L’Associazione stabilisce rapporti privilegiati con le Istituzioni e le Entità di cui al titolo del presente articolo (Unione Europea, Regione Autonoma della Sardegna, Comune e Città Metropolitana di Cagliari, altri Enti Locali, Centri di Ricerca, Università, Ersu, istituzioni scolastiche ed ecclesiali, enti regionali e altre istituzioni pubbliche o private). Tali rapporti sono regolati attraverso accordi (quadro o specifici), protocolli d’intesa, compartecipazioni, intese formali o verbali.

ARTICOLO 12 – “LAB-SUSSIDIARIETÀ SARDEGNA – Centro di Competenza per l’Innovazione Sociale e la Partecipazione”

1. L’Associazione collabora, previa opportuna selezione, a iniziative promosse in sede locale, nazionale e internazionale finalizzate al miglioramento della qualità della vita e della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e alla gestione della cosa pubblica. Tali iniziative si sviluppano in un’ottica di produzione di innovazione sociale — anche attraverso la sperimentazione e l’impiego di nuove tecnologie — inclusione, benessere, sicurezza, sostenibilità ambientale, valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale e sviluppo economico sostenibile.

2. Per il perseguimento di tali finalità, l’Associazione promuove il “LAB-SUSSIDIARIETÀ SARDEGNA – Centro di Competenza per l’Innovazione Sociale e la Partecipazione”. L’Associazione opera all’interno del Centro in qualità di “Laboratorio Vivente” (Living Lab), apportando il proprio patrimonio di esperienze per approfondire le teorie e le pratiche di sussidiarietà e diffondere modelli positivi a livello regionale, nazionale e internazionale. A tal fine, l’Associazione consolida e implementa i rapporti e gli accordi con le università, a partire da quelle di Cagliari e Sassari, con centri di ricerca, associazioni socio-culturali ed enti locali.

3. Il “LAB-SUSSIDIARIETÀ SARDEGNA” si configura come spazio di elaborazione e progettazione condivisa, in cui l’analisi e la ricerca costituzionale si coniugano con l’azione diretta e le istanze del territorio, al fine di rendere l’innovazione sociale un processo strutturato, istituzionalizzato e replicabile.

4. L’Associazione promuove, attraverso il Centro di Competenza, lo sviluppo della legislazione regionale sarda in materia di amministrazione condivisa dei beni comuni, partecipazione digitale e democrazia diretta, in armonia e analogia con le normative già vigenti in altre regioni italiane.

5. A titolo esemplificativo e coerentemente con le finalità descritte, l’Associazione valorizza l’esperienza di gestione della “Casa del quartiere – Hangar di Is Mirrionis”, operando in sinergia con il Comune di Cagliari e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti o coinvolgibili.

ARTICOLO 13 – Risorse Economiche e Patrimonio

1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

• Quote associative e contributi degli associati;

• Erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;

• Contributi pubblici, dell’Unione Europea, di enti locali o istituzioni;

• Contributi di entità private di pubblica utilità, come fondazioni e enti filantropici;

• Entrate derivanti da attività di interesse generale e attività diverse di cui agli artt. 5 e 6 del CTS.

2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 14 – Bilancio di Esercizio

1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio (formato da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione, oppure da un semplice rendiconto per cassa qualora i proventi siano inferiori ai limiti di legge previsti dall’art. 13 del CTS).

3. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea convocata per la sua approvazione, che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

ARTICOLO 15 – Volontariato e Personale Dipendente

1. I/Le volontari/e sono persone che svolgono attività in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i/le volontari/e che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L’Associazione può assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 36 del CTS.

ARTICOLO 16 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria secondo le maggioranze previste dall’Articolo 6.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS (quando attivo ed efficace per l’ente) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell’art. 9 del CTS.

ARTICOLO 17 – Norme Transitorie e di Rinvio

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’iscrizione al RUNTS (quali l’utilizzo dell’acronimo APS, i regimi fiscali di favore e i controlli formali del registro) avranno efficacia automatica a partire dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nel Registro medesimo. Fino ad allora l’Associazione opera secondo le norme del codice civile e le leggi speciali previgenti.

2. Il/La Presidente è autorizzato/a ad avviare e portare a compimento tutte le pratiche per il riconoscimento della categoria APS del CTS e la relative iscrizione al RUNTS, previa delibera del Consiglio Direttivo, o, in caso di eventuali necessari adempimenti statutari, dell’Assemblea.

3. Le cariche sociali vigenti alla data di approvazione del presente statuto, precisamente il presidente Terenzio Calledda CF CLLTNZ59D06B354U e il segretario-tesoriere Diego Sassu CF SSSDGI51A13F721L sono confermate per il quadriennio 2026-2029. Nel caso di sdoppiamento della carica di segretario/a e quella di tesoriere/a, fermo restando quella di tesoriere in capo al signor Diego Sassu, la nomina del/della nuovo/a segretario/a decorrerà dalla data dell’Assemblea nell’ambito della elezione del nuovo Consiglio Direttivo o in altra data successiva.

4. Tutti gli organismi collegiali devono rispettare nella loro composizione le differenziazioni di genere.

5. Per il quadriennio 2026-2029 il Consiglio Direttivo è presieduto da Terenzio Calledda (membro di diritto, CF CLLTNZ59D06B354U) e vede come Segretario/Tesoriere Diego Sassu (CF SSSDGI51A13F721L). I restanti componenti per completare la composizione numerica del primo Consiglio Direttivo (entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall’Articolo 7) sono eletti e nominati dall’Assemblea dei soci e i loro nominativi e codici fiscali vengono formalizzati nell’Atto Costitutivo o nel relativo Verbale assembleare.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non derogato, le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
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