La leggina regionale che costituisce Sardegna Free Zone rischia di fermare il faticoso cammino del punto franco di Cagliari

“Sardegna Free Zone”: un’operazione di benaltrismo?

Mi sbaglierò, ma la legge regionale approvata oggi, al di là delle intenzioni dei consiglieri regionali che l’hanno approvata con voto unanime, rischia di rallentare le poche iniziative positive in atto in materia di “zona franca”, come l’avvio del “punto franco” doganale nel porto di Cagliari. Sapete cosa significa creare una nuova entità, formata dai sindaci (quali?) dalle autorità portuali, dalla Regione? E perchè sono state ignorate le Camere di Commercio (che dovrebbero rappresentare le imprese). I nostri politici hanno girato il mondo (a nostre spese) per vedere le diverse esperienze. A tutti è piaciuta Barcellona. Bene si fa forse Catalogna zona franca?  E l’Autorità portuale Piergiorgio Massidda, il presidente della Camera di Commercio Giancarlo Deidda e il Sindaco di Cagliari Massimo Zedda che dicono? (f.m.)

Noi di Aladin comunque approfondiremo e vigileremo

- La proposta di legge regionale nel testo poi approvato

- La legge regionale approvata

La notizia su L’Unione Sarda on line (continua)
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Nasce Sardegna Free Zone, tassello
per l’istituzione delle zone franche

Passo in avanti per l’istituzione delle zone franche in Sardegna. Ecco di cosa si tratta e come è stata costituita Sardegna Free Zone.
Con una leggina di un solo articolo, approvata all’unanimità in pochi minuti dal Consiglio regionale, si punta a modificare il decreto del Presidente del Consiglio del giugno 2001 prevedendo la trasformazione della società di gestione dei porti franchi “Cagliari Free Zone” in “Sardegna Free Zone”.
Entro 60 giorni la presidenza della Regione dovrà anche definire la delimitazione territoriale di tutte le zone franche dell’Isola.
Attualmente l’unica delimitata è quella del porto di Cagliari, mentre devono essere ancora perimetrate le aree di Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme e Arbatax.
La società “Sardegna Free Zone” è formata per il 33% dai Comuni interessati, per un altro 33% dalle Autorità di gestione dei porti e per il restante 34% dalla Regione. La legge prevede anche i poteri sostitutivi da parte del prefetto di Cagliari, in caso di inerzia dei Comuni.

L’UNIONE SARDA ON LINE di martedì 30 luglio 2013 13:55

One Response to La leggina regionale che costituisce Sardegna Free Zone rischia di fermare il faticoso cammino del punto franco di Cagliari

  1. Aladin scrive:

    Dal sito del Consiglio regionale, seduta del 30 luglio 2013
    Iscrizione all’ordine del giorno, ai sensi dell’articolo 102 del Regolamento, discussione e approvazione della proposta di legge Sanna Gian Valerio – Mulas – Sabatini – Cuccu – Cucca – Manca – Cocco Pietro – Corda – Meloni Valerio – Agus – Campus – Diana Giampaolo – Cocco Daniele Secondo – Ben Amara – Diana Mario – Bruno – Porcu – Barracciu: “Norme urgenti per l’attuazione ed il funzionamento delle zone franche istituite nella Regione Sardegna” (482).

    PRESIDENTE. Passiamo al successivo punto all’ordine del giorno.

    L’ordine del giorno reca la discussione e approvazione della proposta di legge numero 482.

    Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

    PITTALIS (P.d.L.). Presidente, per chiedere che su questa proposta di legge vengano inseriti anche, consentendolo i proponenti, anche perché ha già costituito oggetto di un disegno di legge anche della Giunta dello stesso tenore le firme dei componenti del gruppo del P.d.L.

    PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

    Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

    Metto in votazione il passaggio all’esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

    (E’ approvato)

    Passiamo all’esame dell’articolo 1.

    (Si riporta di seguito il testo dell’articolo1:

    Art. 1

    Trasformazione di società
    di gestione

    1. Al fine di dare piena operatività alle zone franche della Sardegna istituite ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna concernenti l’istituzione di zone franche), la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, adotta apposita delibera contenente la proposta di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001 (Ulteriori disposizioni per l’operatività della zona franca di Cagliari), che preveda la trasformazione della società di gestione denominata “Cagliari Free Zone” in “Sardegna Free Zone” e avente la finalità di porre in capo a quest’ultima e per tutte le zone franche istituite, le competenze già previste agli articoli 7, 9 e 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001. Nei termini previsti la Presidenza della Regione raccoglie e, qualora non ancora perfezionata, definisce la delimitazione territoriale di tutte le zone franche della Sardegna.

    2. La società Sardegna Free Zone dispone di un capitale sociale così ripartito per: il 33 per cento fra i comuni interessati, il 33 per cento fra le autorità di gestione dei porti e il restante 34 per cento detenuto dalla Regione autonoma della Sardegna.

    3. Entro i successivi sessanta giorni dalla adozione del decreto di modifica del Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione determina, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, gli indirizzi generali per l’attività del soggetto gestore delle zone franche di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme ed Arbatax.

    4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 3 i poteri sostitutivi, in caso di inerzia rispetto alle presenti disposizioni, sono esercitati dal Prefetto della Provincia di Cagliari sentiti i prefetti delle province sarde interessate.)

    PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

    (E’ approvato)

    Passiamo all’esame dell’articolo 2.

    (Si riporta di seguito il testo dell’articolo 2:

    Art. 2

    Entrata in vigore

    1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).)

    PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

    (E’ approvato)

    Votazione nominale

    PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 482.

    (Segue la votazione)

    Prendo atto che il consigliere Rassu ha votato a favore.

    Risultato della votazione

    PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

    (Il Consiglio approva).

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