Perché?

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Ecco perché!
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Il parere del dott. Giangiacomo Pisotti, magistrato (sulla sua pag fb).
“ Intervistato dal Corriere della Sera circa le sue opinioni critiche sul c.d. Green pass (il link all’articolo si trova digitando su Google: Cacciari super green pass emergenza senza fine), Massimo Cacciari, filosofo, a una domanda così risponde: «La Costituzione italiana consente che si obblighi ad un trattamento sanitario, ma non prevede il sacrificio di una persona per non danneggiare gli altri. Non può esistere una regola per cui io mi assumo un rischio obiettivo soltanto per il beneficio di terzi. Nessun ordinamento sulla faccia della terra lo prevede».
Non si pretende, da un filosofo, un’approfondita conoscenza del diritto costituzionale; ma la lettura di una singola norma secondo una logica giuridica minima, questo è quanto ci si aspetterebbe.
Dunque: il secondo comma dell’art. 32 della Costituzione, dopo avere affermato il principio secondo cui “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario”, prevede una deroga aggiungendo: “se non per disposizione di legge”. Cacciari considera evidentemente la potenziale deroga – l’obbligo per legge di subire un trattamento – come finalizzata a proteggere, in certe particolari ipotesi, esclusivamente il singolo destinatario, non anche i “terzi”.
È un’interpretazione priva di fondamento. Va ricordato, anzitutto, che secondo il nostro ordinamento ognuno di noi ha sempre il diritto di rifiutare anche un trattamento indispensabile per salvargli la vita. Se domani mi dicessero che sono affetto da una peritonite e che morirei se non mi sottoponessi immediatamente a un intervento chirurgico, io potrei rifiutarmi, e nessuno potrebbe portarmi con la forza in sala operatoria (commetterebbe violenza privata). La mia vita è quindi nella mia disponibilità.
La possibilità di impormi per legge un trattamento sanitario può quindi derivare non dall’intento del legislatore di proteggere me, ma da un interesse che sia valutato come superiore. Si tratta dell’interesse che la nostra Costituzione considera nel primo comma dello stesso art. 32, secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. In quest’ottica, l’obbligo costituzionale del singolo di subire un trattamento previsto da una specifica legge è considerato dagli studiosi e dalla giurisprudenza giustificato soltanto se si tratta di proteggere non lui individualmente (è vietato), ma l’interesse generale alla salute. Questo è l’interesse che i Costituenti hanno considerato idoneo a giustificare di volta in volta, con specifiche leggi, i trattamenti obbligatori.
Ciò detto, mi astengo rigorosamente dal dire la mia opinione sul diverso problema se la legge sul green pass tuteli o meni la salute collettiva: è un problema di merito, scientifico, rispetto al quale sono consapevole che la mia personale opinione è assolutamente irrilevante”.

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