COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

La Regione, per il tramite dell’Ufficio relazioni col pubblico, risponde alla nostra richiesta, segnalata anche sul nostro sito, di disporre sul sito web istituzionale della versione integrale del PRS, presentata dall’Assessore Paci alle parti sociali. Ecco precisamente la risposta.
Egr. dott. Meloni,
il nuovo PRS non è stato ancora pubblicato in quanto non ancora approvato dalla Giunta regionale.
Come sempre, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sezione Delibere, e sul sito tematico SardegnaProgrammazione.
Cordiali saluti

stemma_regione_sardegnal’Urp della Programmazione
DIRETZIONE GENERALE DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Ufficio Relazioni col Pubblico
Via Cesare Battisti s.n. – 09123 Cagliari – Tel. 070/6067027 – Fax 0706064609
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Le nostre considerazioni e ulteriori richieste
Ringrazio per la risposta tempestiva.
Sono insoddisfatto della stessa. Infatti, come giornalista e come semplice cittadino ritengo che sia opportuno che tutti i documenti delle Istituzioni che siano già stati resi pubblici, anche in forma provvisoria, interlocutoria, bozza, etc., debbano essere messi a disposizione sul web. Dando ovviamente conto dello stato di definizione/formalizzazione dei medesimi. Si fa un servizio alla democrazia partecipativa se tale documentazione viene messa a disposizione tempestivamente senza attendere le formalizzazioni che dovranno seguire, anche con modifiche alle elaborazioni originarie. Peraltro nella fattispecie il comportamento dell’assessore Paci ha corrisposto a tale impostazione, seppure in modo parziale, cosa che ha suscitato le nostre ribadite rimostranze.
Altro suggerimento è che documenti di grande complessità come i Piani e i Programmi POR e similari vengano messi a disposizione non solo nelle versioni integrali, ma anche in versioni in linguaggio comune, cioè “tradotti” dall’imperante burocratese in cui sono scritti, sezionati per argomenti e sottoargomenti e inseriti in apposite piattaforme informatizzate che consentano una facile lettura e un’agevole raccolta dei pareri dei cittadini, singoli e organizzati. Al riguardo avevamo in altra circostanza segnalato una buona prassi del Miur, che potrebbe essere imitata: http://www.aladinpensiero.it/?p=30131
Con spirito collaborativo, cordiali saluti
Franco Meloni, direttore Aladinpensiero
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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU n.80 del 5-4-2013 )
Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013
(…)
Art. 5
Accesso civico

1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non e’ sottoposta ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non
deve essere motivata, e’ gratuita e va presentata al responsabile
della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione
di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla
pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato
richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero
comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento,
l’informazione o il dato richiesti risultano gia’ pubblicati nel
rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al
richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo’
ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2,
comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di
pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico e’ disciplinata dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
cosi’ come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del
Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui
all’articolo 43, comma 5.

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