Riassetto degli Enti locali: per ora la confusione regna sovrana…

pigliaru-si-fa-cdarico-181x300Ecco l’agenzia di stampa del pomeriggio del 20 Gennaio 2016
Riforma Enti locali: Cagliari è città metropolitana

Comprende oltre al comune capoluogo 16 amministrazioni limitrofe: Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta
(Ansa News)

Nasce in Sardegna la città metropolitana di Cagliari, che comprende oltre al comune capoluogo 16 amministrazioni limitrofe: Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta. Lo prevede l’articolo 24 della legge di riforma degli locali, approvato dal Consiglio regionale con i soli voti della maggioranza.
Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, questi Comuni potranno distaccarsi dalla città metropolitana con delibera del Consiglio comunale approvata dai due terzi dei consiglieri. La città metropolitana, oltre alle funzioni proprie previste per legge, esercita le competenze della Provincia di Cagliari esclusivamente per i Comuni del proprio territorio.
A guidare questo nuovo ente locale sarà il sindaco di Cagliari che assume le funzioni di sindaco metropolitano, eletto direttamente dai cittadini insieme al consiglio metropolitano.
Il sindaco potrà nominare un vicesindaco e decade dalla carica alla cessazione della funzione di sindaco di Cagliari. Per effetto di questa legge l’attuale primo cittadino di Cagliari, Massimo Zedda, sarà il primo sindaco metropolitano sino alle elezioni amministrative previste per la prossima primavera.

————
lampadadialadmicromicroPer chi cerca di capirne di più, ecco il collegamento alla pagina del resoconto del Consiglio regionale della Sardegna: http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Sedute.asp
———-
Il testo del disegno di legge della Giunta (n.176/A) con a fronte il testo della commissione competente (non aggiornato con gli emendamenti approvati nella seduta del 20 gennaio 2016): http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Disegni%20e%20proposte%20di%20legge/DL176A.pdf
—————————————–
Parte in elaborazione
(…)
Capo I
Norme per l’istituzione della città metropolitana di Cagliari
Art. 26
Istituzione della città metropolitana di Cagliari
1. È istituita la città metropolitana di Cagliari, secondo il modello dell’area metropoli- tana ristretta, con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del terri- torio metropolitano; promozione e gestione inte- grata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metro- politana; cura delle relazioni istituzionali affe- renti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
2. Fanno parte della città metropolitana, oltre al comune di Cagliari, i comuni individuati in base ai seguenti criteri:
a) i comuni contermini alla città di Cagliari;
b) i comuni facenti parte del “Forum perma-
nente dei sindaci dell’area vasta di Caglia- ri”, costituito con Protocollo d’intesa sotto- scritto il 13 dicembre 2005, se non compre- si nella precedente lettera a);
c) i comuni non rientranti nelle lettere a) e b) i cui insediamenti abbiano con il comune di Cagliari rapporti di stretta integrazione ter- ritoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, non- ché alle relazioni culturali e alle caratteri-
degli alimenti e il servizio di trasporto pubblico locale.
2. La Regione promuove le iniziative delle unioni di comuni orientate all’attivazione o implementazione di servizi di prossimità, tenuto conto degli indici di svantaggio socio- economico cui all’articolo 20.

stiche territoriali, secondo i dati Istat che misurano la mobilità e le matrici di origine e destinazione.

3. La Giunta regionale, con delibera adottata su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica, entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva l’elenco dei comuni facenti parte della città metropolitana dell’area vasta di Cagliari.

Art. 27
Norme per il distacco dalla città metropolitana di Cagliari
1. Entro venti giorni dalla data di approvazione della delibera di cui all’articolo 26, comma 3, i comuni compresi nella città metro- politana di Cagliari possono esercitare l’iniziati- va per il distacco dalla medesima, con delibera- zione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. L’iniziativa di cui al comma 1 non è ammessa qualora il distacco di un comune interrompa la continuità territoriale nell’ambito della città metropolitana.
3. Le deliberazioni dei consigli comunali sono trasmesse all’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica per la verifica della sus- sistenza dei requisiti di cui alla presente legge.

Art. 28
Avvio della città metropolitana di Cagliari
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva con deliberazione l’elenco definitivo dei comuni che costituiscono la città metropolitana di Cagliari. In assenza della deliberazione della Giunta regionale, la città metropolitana è costi- tuita dai comuni compresi nell’elenco approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 26, comma 3, esclusi i comuni che hanno esercitato l’iniziativa per il distacco dalla medesima ai sensi dell’articolo 27.
————-

Capo I
Norme per l’istituzione della città metropolitana di Cagliari
Art. 24
Istituzione della città metropolitana di Cagliari
1. È istituita la città metropolitana di Cagliari con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
2. Fanno parte della città metropolitana, oltre al Comune di Cagliari, i seguenti Comuni: Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo S. Pietro, Sinnai, Villa S. Pietro e Uta.

Art. 25
Distacco dalla città metropolitana
1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nella città metropolitana di Cagliari, di cui all’articolo 24, comma 2, possono esercitare l’iniziativa per il distacco con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Entro quindici giorni successivi al termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, approva l’elenco dei comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari.

Art. 26
Successione della città metropolitana alla provincia
1. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza di cui all’articolo 25, comma 2 la con- ferenza metropolitana approva l’atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana con le mag- gioranze di cui all’articolo 31, comma 3, e si insedia il consiglio metropolitano costituito ai sensi dell’articolo 30.
2. Entro dieci giorni dall’approvazione dello statuto da parte della conferenza metropolitana, la città metropolitana subentra alla Pro-

Art. 27
Statuto della città metropolitana
1. Nel rispetto della presente legge, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l’articolazione delle loro competenze.
2. Lo statuto regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell’azione comples- siva di governo del territorio metropolitano; di- sciplina i rapporti tra i comuni e la città metro- politana in ordine alle modalità di organizzazio- ne e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme congiunte di organizzazione, eventualmente differenziate per aree territoriali.

3. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumenta- li e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub- blica.
4. Lo statuto disciplina i sistemi di accordo con le unioni di comuni contermini al ter- ritorio metropolitano che hanno relazioni in or- dine alle attività economiche, servizi essenziali, vita sociale e relazioni culturali.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i consigli comunali approvano l’atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana con le procedure e le maggio- ranze di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e si insedia l’assem- blea metropolitana, costituita ai sensi dell’artico- lo 32, comma 1.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, la città metropolitana subentra alla provincia di Cagliari con riguardo all’area terri- toriale ristretta di propria competenza e succede a essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne eser- cita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di fi- nanza pubblica e degli obiettivi del patto di sta- bilità interno; dalla stessa data la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi assumendo le funzioni di cui all’articolo 34.
4. Alla città metropolitana sono conferite le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni a essa attribuite, come previsto dall’articolo 35.
5. I comuni partecipanti conferiscono alla città metropolitana le risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni amministrative a essa trasferite.

Art. 28
Organi della città metropolitana
1. Sono organi della città metropolitana di Cagliari il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

Art. 29 Sindaco metropolitano
1. Il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti ed esercita le altre fun- zioni attribuite dallo statuto.
2. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del sindaco me- tropolitano con il sistema elettorale che sarà de- terminato con legge regionale. In fase di prima applicazione della presente legge e, in ogni caso fino all’approvazione della legge elettorale regionale, sindaco metropolitano è il sindaco del Comune di Cagliari.
3. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i componenti del consiglio metropolitano, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione alla conferenza metropolitana. Il

Art. 29
Statuto della città metropolitana
1. Nel rispetto della presente legge, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l’articolazione delle loro competenze.
2. Lo statuto regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell’azione comples- siva di governo del territorio metropolitano; di- sciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme congiunte di organizzazione, eventualmente differenziate per aree territoriali.
vincia di Cagliari, con riguardo al proprio territorio, e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica; dalla stessa data la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi assumendo le funzioni della città metropolitana.
3. Alla città metropolitana sono conferite le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni ad essa attribuite, come previsto dall’articolo 33.
4. I comuni partecipanti conferiscono alla città metropolitana le risorse umane e stru- mentali per lo svolgimento delle funzioni ammi- nistrative ad essa trasferite o delegate.

Art. 30 Consiglio metropolitano
1. Il consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo e controllo; propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metro- politano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sotto- porre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentano al- meno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazio- ne complessivamente residente, il consiglio ap- prova in via definitiva i bilanci dell’ente.
2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri.
3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

4. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale determinato con legge regionale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni o sia stato ripartito il territorio in zone dotate di autonomia amministrativa. A tal fine il comune capoluogo propone l’articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La proposta del consiglio comunale è sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, secondo le procedure disciplinate dallo statuto comunale, in quanto compatibili, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la Regione abbia provveduto, con propria legge, all’istituzione dei nuovi comuni e alla loro de- nominazione ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l’istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni).
5. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi allo status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislati- vo n. 267 del 2000.
6. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.
7. Per l’elezione del consiglio metropolitano si applicano, oltre alle disposizioni della presente legge, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge n. 56 del 2014; ai fini delle elezioni del consiglio metropolitano la riparti- zione in fasce dei comuni della città metropoli-

Art. 30
Organi della città metropolitana
1. Sono organi della città metropolitana di Cagliari il sindaco metropolitano, l’assemblea metropolitana e il consiglio di amministrazione.

Art. 31 Sindaco metropolitano
1. Il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede l’assemblea metropolitana e il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
2. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del sindaco metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale. In fase di prima applicazione della presente legge e, in ogni caso fino all’approvazione della legge elettorale regionale, sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo.
3. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione all’assemblea metropoli-

3. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare funzioni alla città me- tropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Lo statuto disciplina i sistemi di accordo con le unioni di comuni contermini al territorio metropolitano che hanno relazioni in ordine alle attività economiche, servizi essenziali, vita sociale e relazioni culturali.

tana. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il sindaco metropolitano decade dalla carica per cessazione della titolarità dell’incarico di sindaco del proprio comune. In tal caso il vicesindaco metropolitano rimane in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco metropo- litano.
4. Il sindaco metropolitano può, altresì, assegnare deleghe a componenti del consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di collegialità secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
5. L’incarico di sindaco metropolitano è esercitato a titolo gratuito.

Art. 32 Assemblea metropolitana
1. L’assemblea metropolitana è l’organo di indirizzo e controllo ed è composto dal sinda- co metropolitano, che la convoca e la presiede e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana o da un loro delegato. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l’elezio- ne diretta dei componenti dell’assemblea metro- politana con il sistema elettorale che sarà deter- minato con legge regionale. Approva le modifi- che statutarie, i regolamenti, i piani e i pro- grammi e i bilanci dell’ente; approva ogni altro atto a essa sottoposto dal sindaco metropolitano e dal consiglio di amministrazione; esercita le altre funzioni attribuitele dallo statuto.
2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni dell’assemblea metropolita- na.
3. L’assemblea metropolitana dura in carica cinque anni.
4. L’incarico di componente dell’assem- blea metropolitana è esercitato a titolo gratuito.
vicesindaco esercita le funzioni del sindaco me- tropolitano in ogni caso in cui questi ne sia im- pedito. Il sindaco metropolitano decade dalla ca- rica per cessazione della titolarità dell’incarico di sindaco del proprio comune. In tal caso il vice- sindaco metropolitano rimane in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

4. Il sindaco metropolitano può inoltre assegnare deleghe a componenti del consiglio metropolitano, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
5. Il sindaco del Comune di Cagliari assume le funzioni di sindaco metropolitano alla scadenza del termine di cui all’articolo 25, comma 2; alla stessa data esso assume anche le funzioni commissariali di cui all’articolo 40 bis, comma 3.

Art. 31 Conferenza metropolitana
1. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana o da un loro delegato.
2. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 3.
3. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rap- presentano almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza del- la popolazione complessivamente residente.

Art. 32
Funzioni della città metropolitana
1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni della Provincia di Cagliari per il pro- prio territorio, quelle proprie stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali, quelle at-

Art. 33
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è eletto dall’assemblea metropolitana al suo interno ed è formato da non più di quattro membri oltre al presidente. Il consiglio collabora con il sindaco metropolitano ed esercita le sue funzioni in forma collegiale.
2. Il consiglio di amministrazione eser- cita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statu- to e dai regolamenti e compie tutti gli atti rien- tranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, all’assem- blea, al sindaco metropolitano o ai dirigenti dell’ente.
3. L’incarico di componente del consiglio di amministrazione è esercitato a titolo gratuito.

Art. 34
Funzioni della città metropolitana
1. A valere sulle risorse proprie e trasfe- rite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropoli- tana sono attribuite le funzioni fondamentali del- la provincia di Cagliari, quelle proprie stabilite
tana e l’indice di ponderazione sono determinati ai sensi dell’articolo 39. I riferimenti ai commi 33 e 34 dell’articolo 1 della legge n. 56 del 2014, contenuti nei commi riportati al primo periodo del presente comma, si intendono fatti all’artico- lo 39 della presente legge.
8. In sede di prima applicazione l’ele- zione del consiglio metropolitano è indetta dal Presidente della Regione non oltre il trentacinquesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge per una data compresa tra il trentesimo e il quarantesimo giorno dalla indizione. Le liste sono presentate dalle ore otto del ventesimo alle ore dodici del ventunesimo giorno successivi al decreto di indizione.

dalla presente legge o da altre leggi regionali e quelle attribuite dai comuni facenti parte della città metropolitana.
2. La città metropolitana svolge le seguenti funzioni:
a) adozione e aggiornamento annuale del pia- no strategico di sviluppo del territorio me- tropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalla Regio- ne;
b) elaborazione, in coerenza con il piano stra- tegico, dello strumento di pianificazione generale della città metropolitana al quale gli strumenti generali dei singoli comuni si coordinano, secondo le disposizioni della legge di governo del territorio;
c) promozione e gestione in forma integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città me- tropolitana;
d) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee;
e) strutturazione di sistemi coordinati di ge- stione dei servizi pubblici e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
f) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianifica- zione urbanistica comunale nell’ambito me- tropolitano;
g) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando so- stegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la voca- zione della città metropolitana come deline- ata nel piano strategico;
h) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
tribuite alle unioni di comuni dalla presente leg- ge e quelle eventualmente attribuite dai comuni facenti parte della città metropolitana.

2. La città metropolitana svolge le seguenti funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale del pia- no strategico di sviluppo del territorio me- tropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalla Regio- ne;
b) elaborazione, in coerenza con il piano stra- tegico, dello strumento di pianificazione generale della città metropolitana al quale gli strumenti generali dei singoli comuni si coordinano, secondo le disposizioni della legge di governo del territorio;
c) promozione e gestione in forma integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città me- tropolitana;
d) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee;
e) strutturazione di sistemi coordinati di ge- stione dei servizi pubblici e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
f) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianifica- zione urbanistica comunale nell’ambito me- tropolitano;
g) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando so- stegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la voca- zione della città metropolitana come deline- ata nel piano strategico;
h) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;
i) d’intesa con i comuni interessati può eserci- tare le funzioni di predisposizione dei do- cumenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
j) assicura la soluzione delle controversie di carattere patrimoniale o finanziario in atto

Art. 35 Successione e subentro
1. Entro lo stesso termine di cui all’articolo 28, comma 1, il commissario della provincia di Cagliari trasmette all’Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica:
a) l’elenco dei beni mobili e immobili della provincia, specificando quelli che insistono nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;
b) il rendiconto della gestione dell’ultimo esercizio finanziario;
c) la situazione di bilancio aggiornata;
d) l’elenco dei procedimenti in corso;
e) l’elenco del personale, suddiviso per categoria, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato con qualsiasi tipologia contrattuale, distinto per funzione secondo la strut- tura del bilancio di previsione.
2. Entro lo stesso termine di cui all’articolo 28, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappre- sentative per quanto riguarda il personale, si as- segnano alla città metropolitana, secondo il cri- terio della competenza territoriale:
a) i beni mobili e immobili insistenti nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;
b) il personale a tempo indeterminato nella misura percentuale necessaria allo svolgimento delle funzioni trasferite alla città metropolitana, tenuto conto della popolazione e della superficie territoriale della città metropolitana stessa;
c) i procedimenti in corso connessi alle funzioni trasferite.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata, con i comuni che in passato facevano parte del Comune di Cagliari.

Art. 33 Successione e subentro
1. Entro il medesimo termine di cui all’articolo 25, comma 2, il commissario della Provincia di Cagliari trasmette all’Assessore competente in materia di enti locali:
a) l’elenco dei beni mobili e immobili della provincia, specificando quelli che insistono nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;
b) il rendiconto della gestione dell’ultimo esercizio finanziario;
c) la situazione di bilancio aggiornata;
d) l’elenco dei procedimenti in corso;
e) l’elenco del personale, suddiviso per categoria, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato con qualsiasi tipologia contrat- tuale, distinto per funzione secondo la strut- tura del bilancio di previsione.
2. Entro lo stesso termine di cui all’articolo 25, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto riguarda il personale, si as- segnano alla città metropolitana, secondo il cri- terio della competenza territoriale:
a) i beni immobili insistenti nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana ed i beni mobili;
b) il personale a tempo indeterminato nella misura percentuale necessaria allo svolgimento delle funzioni della città metropolitana, tenuto conto della popolazione e della superficie territoriale della città metropoli- tana stessa;
c) i procedimenti in corso connessi alle funzioni trasferite.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014.
4. In fase di prima applicazione della presente legge, successivamente al decreto di cui al comma 2, può fare domanda di trasferimento anche il personale delle province che non svolge le funzioni attribuite alla città metropolitana, purché appartenenti alle categorie professionali necessarie per la copertura dei posti vacanti in organico.
5. All’atto dell’attribuzione delle funzio- ni dei beni e del personale alla città metropolita- na, le province interessate, sopprimono i corri- spondenti posti in organico.
6. Le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono trasferite dalla Regione alla città metropoli- tana di Cagliari a valere sul fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.
7. Con il medesimo decreto e in base a- gli stessi criteri di cui al comma 2, si provvede all’assegnazione del personale con contratti di lavoro atipico e a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della presente leg- ge, fino alla scadenza in essi prevista.
8. La città metropolitana esercita le funzioni a essa conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e finanziarie.
secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, dopo il decreto di cui al comma 2, può fare domanda di trasferimento anche il personale delle province che non svolge le fun- zioni attribuite alla città metropolitana, purché appartenente alle categorie professionali neces- sarie per la copertura dei posti vacanti in organico.
5. All’atto dell’attribuzione delle funzioni dei beni e del personale alla città metropolita- na, le province interessate, sopprimono i corri- spondenti posti in organico.
6. Le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono trasferite dalla Regione alla città metropoli- tana di Cagliari a valere sul fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.
7. Con il medesimo decreto e in base a- gli stessi criteri di cui al comma 2, si provvede all’assegnazione del personale con contratti di lavoro atipico e a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della presente leg- ge, fino alla scadenza in essi prevista.
8. La città metropolitana esercita le funzioni ad essa conferite dalla data di effettivo tra- sferimento dei beni e delle risorse umane e finanziarie.

Art. 33 bis Municipalità di Pirri
1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione diretta dei cittadini nel territorio del Comune di Cagliari si mantiene la Municipalità di Pirri di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali).
2. Lo statuto del Comune di Cagliari disciplina l’organizzazione e le funzioni attribuite alla Municipalità di Pirri

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>