A bellu puntu seusu!

disperazioneLe banche anzitutto, al di sopra anche del giudice!

democraziaoggi loghettodi Andrea Pubusa, su Democraziaoggi

Sei in difficoltà? Per perdita del lavoro, calo degli affari o per malattia? Non puoi pagare il mutuo casa? Una nuova norma consente alle banche di portarti via la casa e venderla in tempi rapidi, senza garanzia giurisdizionale. Come si vede, una bella misura speciale, di solidarietà… alle banche! – segue
Paradossalmente, questa novità legislativa in discussione alle Camere nasce dal recepimento di una direttiva europea (direttiva UE 2014/17) che si dice volta ad aumentare le tutele per i consumatori nei contratti di credito! Guarda caso, però, snellisce le procedure a favore delle banche, in caso di inadempimento del debitore. Il punto centrale e grave della disciplina, un vero salto indietro di più di un secolo, in termini di civiltà giuridica, è che questa espropriazione avviene senza la garanzia giurisdizionale, senza l’intervento del giudice nella fase esecutiva, dall’esproprio fino alla vendita della casa. Le banche devono far cassa subito in caso di difficoltà del debitore. Questa è l’idea. Ora, infatti, per le banche ci vogliono circa 7 anni per concludere la procedura e realizzare un incasso da una casa pignorata. Questo ritardo sarebbe una delle cause delle sofferenze bancarie.
Di cosa si preoccupa il legislatore al tempo della crisi? Di salvaguardare anzitutto il sistema bancario, che è poi una delle cause della crisi stessa. E così nello schema di decreto del governo si afferma che istituto bancario e debitore possono convenire, alla stipula del contratto di mutuo (o anche quando il finanziamento è già in corso), che in caso di inadempimento la restituzione o il trasferimento del bene che costituisce la garanzia comporti l’estinzione del debito. In parole povere? Qualora saltino sette rate (ora portate a 14) la banca ha la facoltà di mettere in vendita l’immobile e tenere dal ricavato della vendita quanto le è dovuto, riconoscendo l’eventuale eccedenza al debitore, principio già esistente nel nostro oiordinamento (divieto di patto commissorio). Se dalla vendita non si ricava una somma sufficiente il debitore dovrà restituire il residuo dopo sei mesi dalla conclusione della vendita. E quindi, presumibilmente, sarà esposto ad una procedura esecutiva per portargli via anche le mutande!
La disciplina è certamente in contrasto con la Costituzione nella parte in cui esclude la garanzia giurisdizionale in una procedura, quella esecutiva, che incide nella sfera giuridica del debitore. Si può certo accelerare la procedura, anzi questo è doveroso per tutti i giudizi, nel rispetto, però, dell’art. 24 Cost.: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento“. Quindi anche nell’esecuzione la garanzia giurisdizionale è dovuta, senza limiti, per l’esecuzione delle sentenze e nei riguardi della Pubblica amministrazione (art. 113). Operano poi tutti i principi del giusto processo dell’articolo 111 della Costituzione, sia quanto alla garanzia del contraddittorio, sia quanto alla terzietà del giudicante e alla parità delle armi, sia ancora quanto alla ragionevole durata del processo ed alla sua regolamentazione per legge. Il processo di esecuzione è diretto dal giudice dell’esecuzione, un organo del tribunale competente. Questa bella “riforma” in discussione in parlamento esclude tutto questo, ponendo le banche addirittura al di sopra del giudice! Nei loro confronti per il malcapitato debitore non c’è quel “giudice a Berlino“, che esisteva perfino per il mugnaio Bertold contro il potente imperatore Federico II di Prussia, che, arrogantemente, voleva portargli via una parte della sua proprietà per ingrandire il parco intorno al castello di Sans Souci. Il sistema bancario si fa giustizia da sé! Un bel passo avanti, non c’è che dire!
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