Oggi sabato 30 marzo 2019

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Avvenimenti&Dibattiti&Commenti&Appuntamenti—————

«La legge sulla legittima difesa è pura propaganda, ma con effetti pericolosi»
30 Marzo 2019
[Democraziaoggi] Per stimolare la riflessione, pubblichiamo oggi due interviste di segno non identico, che rispecchiano le opinioni critiche alla legge leghista sulla legittima difesa. Personalmente sono più in sintonia con l’opinione dell’avv. Caiazza, anche se – paradossalmente – la grossolanità della disciplina, denunciata dal PM Michelozzi, è anche il suo lato debole perché rende più agevole […]
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Legittima difesa senza limiti, incostituzionale
30 Marzo 2019
Andrea Fabozzi Il Manifesto 29.3.2019, ripubblicato da Democraziaoggi.
Massimo Michelozzi. Il sostituto procuratore di Venezia: per come è formulato il nuovo comma, anche un passante che assiste all’intrusione nella casa di un altro potrebbe sparare […]
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LEGITTIMA DIFESA
Post su fb di Gian Giacomo Pisotti, magistrato. Venerdì 29 marzo 2019.
Quella di oggi è presentata come una giornata storica (“bellissima”), anche da componenti del governo con appositi cartelli, perché finalmente sarebbe consentito, per la prima volta, di difendersi dai delinquenti. Ma la realtà non è questa. Senza andare troppo indietro nel tempo, basta ricordare che il codice penale del 1931 (epoca fascista) conteneva già una norma equilibrata, consentendo la difesa con comportamenti proporzionati alla gravità dell’offesa. Nei casi di eccesso per colpa (quindi, non volontario) si commetteva un reato di lesioni colpose o di omicidio colposo, con pene lievi che ormai consentivano la concessione dei principali benefici di legge (nessuno è mai andato in carcere per i soli eccessi di quel tipo).
Nel 2006 la norma è stata resa più favorevole per chi si difendeva, poiché la proporzionalità era, in una serie di casi, presunta, senza bisogno di prova.
Con la legge odierna [segue] il rischio di essere puniti per l’errore circa la proporzionalità è, per dirla in breve, pressoché eliminato (in considerazione del presumibile turbamento psichico derivante dall’offesa). La novità è questa, e consente di dire, pacatamente, che perciò non si tratta di una legge “rivoluzionaria”, nonostante le forti riserve, anche di costituzionalità, che possono esprimersi. È in larga misura una legge-messaggio, che, per come è stata presentata (“finalmente ci si può difendere”; ma era possibile difendersi anche prima), creerà molto consenso a favore dei promotori e renderà più diffuso l’uso delle armi.
Grave, e estremamente pericoloso, è per altro verso il messaggio che deriva dalla solidarietà espressa molto recentemente, anche ad altissimo livello governativo, a condannati in via definitiva per comportamenti che non hanno niente a che fare con le previsioni della nuova legge. È il caso, tra gli altri, di chi ha sparato a un ladro raggiunto in campagna, con l’aiuto di un dipendente, mentre rubava del gasolio da un trattore; che è stato colpito quando si trovava a terra o in ginocchio, e che è restato gravemente ferito. Un ministro, il quale ha visitato in carcere il condannato – per tentato omicidio volontario – ha dichiarato di non voler discutere la fondatezza della sentenza (neppure i difensori avevano invocato la legittima difesa), ma gli ha espresso una forte solidarietà.
In questo modo vengono giustificate la vendetta e la pena di morte privata e l’uso indiscriminato delle armi, in contrasto con principi fondamentali di un grande paese civile. E si presenta implicitamente in modo artefatto la nuova legge.

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