Pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge regionale sarda n. 20/2024. E non ci è affatto favorevole.

sostiene-tonino-dessiPubblicata la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge regionale sarda n. 20/2024
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(Sentenza ECLI:IT:COST:2025:184/2025 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:184).
E non ci è affatto favorevole.
La ricostruzione operata dalla Corte travolge tutto l’impianto normativo della Regione in materia di aree idonee per l’installazione di impianti di produzione elettrica da energie rinnovabili e afferma punto per punto la supremazia delle competenze attribuite allo Stato dalle disposizioni costituzionali e statutarie.
Non posso dire che non me lo aspettavo, almeno sul piano dei principi.
Il fatto è che la Corte asserisce anche la prevalenza delle norme autorizzatorie statali di portata procedurale generale e specifica e afferma che nella sostanza alla Regione non è consentito altro, dalle disposizioni statali, se non contribuire al vaglio di ogni singolo progetto per gli aspetti concreti di stretto merito.
Su questo mi sarei aspettato, lo ammetto, un atteggiamento più aperto del Giudice delle leggi.
Ci vorrà qualche tempo per metabolizzare questa complessa sentenza e per capire quali margini di autonomia residuino alla Regione.
D’acchito immagino che se nel tempo intercorso la Regione avesse approvato il Piano paesaggistico esteso a tutto il territorio regionale l’impatto delle norme statali e di questa stessa definizione in sede contenziosa del riparto delle competenze sarebbe stato più ridotto.
Ma ammetto anche che i tempi occorrenti per un’operazione del genere, per di più in regime di co-pianificazione con gli organi territoriali dello Stato competenti in materia paesaggistica, rinviata dal 2006 fino a oggi, verosimilmente non avrebbero consentito di tagliare utilmente quel traguardo.
Restano poi tutte le considerazioni sul pregresso, dalla evaporazione progressiva dello Statuto speciale fino alla scarsa vigilanza dei parlamentari sardi e dei membri sardi dei Governi italiani in occasione dell’esame da parte delle Camere o dell’adozione da parte dei Governi stessi di atti statali concretamente incidenti sulla nostra realtà istituzionale ed economico-sociale.
Ma appunto si tratta di recriminazioni che lasciano ormai il tempo che trovano.
E, a proposito, astenersi da asinerie “pratobelliste”. La pdl “Pratobello”, se approvata, non avrebbe avuto efficacia transitoria migliore della l.r. n. 20 e quanto a esito del giudizio costituzionale sarebbe stata travolta allo stesso identico modo, con le medesime identiche motivazioni.
@inprimopiano

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