DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE: Bozza Regolamento per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani della città di Cagliari

Documento in bozza del 19 marzo 2026. Referente Davide Carta
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stemmaaraldico_comunecagliari_stilizzatoCOMUNE DI CAGLIARI
BOZZA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani della città di Cagliari


IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli articoli 2, 3, 9, 97, 114, 117 e 118, che riconoscono e promuovono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, nonché la tutela e valorizzazione del patrimonio comune;
VISTO lo Statuto del Comune di Cagliari, che riconosce il ruolo attivo dei cittadini e delle formazioni sociali nella vita pubblica e nella cura dei beni pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
PRESO ATTO delle esperienze maturate a livello nazionale e locale in materia di beni comuni urbani, con particolare riferimento ai regolamenti già adottati da altri comuni italiani (Bologna, Torino, Milano, Trento, Bari, Napoli, Palermo);
VISTO il documento “Prototipo di regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani” redatto da Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà;
CONSIDERATO l’esito del percorso di co-progettazione partecipata condotto con il supporto del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell’Università di Cagliari nell’ambito del progetto NeighbourHUB, che ha coinvolto attivamente cittadini, associazioni, scuole, parrocchie, e altri soggetti del territorio nei quartieri di Is Mirrionis e San Michele;
TENUTO CONTO del consolidato e significativo lavoro svolto dal Patto Educativo di Comunità della Municipalità di Pirri, nato nel 2021 e rinnovato nel 2024 con oltre 25 enti del territorio, che rappresenta un modello concreto di amministrazione condivisa, fondato su valori di coprogettazione, sostenibilità, inclusione e radicamento territoriale;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 15/10/2024 con cui sono state approvate le linee di indirizzo per la promozione dei Patti Educativi di Comunità, quali strumenti per rafforzare le comunità educanti nei diversi quartieri e per valorizzare le risorse educative formali e non formali del territorio, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, comunanza di interessi e sussidiarietà orizzontale;
VISTE le linee strategiche e metodologiche del progetto “PiSTe Comuni. Regolamento e Governance dei Patti di Collaborazione”, presentato in data 28 gennaio 2025 nel contesto del percorso cittadino di elaborazione partecipata del regolamento stesso, e che definisce un modello integrato di governance articolata, valorizzando il ruolo delle scuole come beni comuni e il coinvolgimento delle reti territoriali;
RITENUTO di dotare il Comune di Cagliari di uno strumento normativo organico e coerente per valorizzare e sostenere le iniziative di cittadinanza attiva, rigenerazione urbana, co-gestione degli spazi pubblici e promozione dell’amministrazione condivisa;
DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani della città di Cagliari”, allegato al presente atto e parte integrante dello stesso.
2. Di demandare agli uffici competenti l’attivazione dell’Ufficio per l’Amministrazione Condivisa e della piattaforma digitale dedicata, nonché l’organizzazione di una fase sperimentale della durata di 12 mesi.
3. Di dare mandato alla Giunta comunale per la predisposizione dei piani attuativi, delle linee guida applicative e della programmazione annuale dei Patti di collaborazione.
4. Di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale del Comune e la promozione attraverso assemblee pubbliche nei quartieri.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

RELAZIONE INTRODUTTIVA
La presente proposta di Regolamento nasce dalla volontà di rafforzare i legami tra cittadini, istituzioni e territorio, riconoscendo il valore sociale, culturale e civico della cura condivisa dei beni comuni.
Negli ultimi anni, numerose città italiane hanno intrapreso percorsi di innovazione amministrativa basati sul principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall’art. 118 della Costituzione. A partire dall’esperienza pioniera di Bologna (2014), si è affermato il modello dei “Patti di collaborazione” tra enti locali e cittadini per la gestione condivisa di spazi pubblici, edifici, beni ambientali, culturali e digitali.
Il Comune di Cagliari intende dotarsi di un proprio Regolamento sui beni comuni, aggiornato alle best practice nazionali (Roma 2024, Torino, Milano, Trento, Napoli) e coerente con le esperienze locali di rigenerazione partecipata, come quella avviata con il progetto NeighbourHUB nei quartieri di Is Mirrionis e San Michele, e con l’esperienza del Patto Educativo di Comunità della Municipalità di Pirri.
Proprio il Patto di Pirri rappresenta un riferimento concreto per la traduzione operativa del principio di sussidiarietà: la scuola come bene comune, la co-progettazione tra enti pubblici, terzo settore e cittadinanza, l’adozione di una governance leggera ma efficace (Cabina di regia, Osservatorio, Assemblea, Segreteria), la visione della comunità come soggetto educante e corresponsabile.
A rafforzare e legittimare questo orientamento è intervenuta la Deliberazione della Giunta Comunale n. 146/2024, che riconosce nei Patti Educativi di Comunità un dispositivo abilitante di trasformazione sociale e culturale, in grado di promuovere la comunità educante come presidio di coesione, prevenzione e partecipazione attiva nei territori.
In coerenza con queste premesse, il progetto “PiSTe Comuni” ha fornito un importante contributo metodologico e operativo nella definizione del Regolamento e nella proposta di governance multilivello dei Patti di collaborazione, rafforzando l’idea della scuola e degli spazi educativi come beni comuni urbani e strategici per la rigenerazione democratica e comunitaria della città.
Il Regolamento definisce i beni comuni urbani come risorse materiali e immateriali che la comunità riconosce funzionali al benessere collettivo e prevede l’attivazione di Patti di Collaborazione per interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa, garantendo trasparenza, inclusività, responsabilità reciproca e sostenibilità.
L’approvazione del Regolamento può rappresentare un passo avanti verso un’amministrazione più aperta, partecipativa e generativa, capace di valorizzare il protagonismo civico e di creare nuove alleanze tra istituzioni e comunità locali per la trasformazione della città in chiave solidale, ecologica e democratica.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini, singoli o associati, e l’Amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, materiali e immateriali, al fine di valorizzare la partecipazione attiva alla vita della città.
2. Il Regolamento si fonda sul principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, quarto comma, della Costituzione e sui principi contenuti ai commi 3 e 4 dell’art. 1 dello Statuto del Comune di Cagliari.
3. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell’art. 3 del presente Regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3 comma 2, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e all’art. 1, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell’amministrazione comunale.
5. Il presente regolamento trova applicazione in tutti i casi in cui la collaborazione non può avvenire secondo gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
6. Il Regolamento costituisce strumento di politica pubblica urbana per la rigenerazione sociale, culturale e ambientale della città e si integra con gli indirizzi di programmazione dell’Amministrazione comunale in materia di quartieri, spazi pubblici, verde urbano, patrimonio, cultura, politiche educative e sociali.

Art. 2 – Finalità
1. Il Regolamento promuove e disciplina la collaborazione attiva tra cittadini e amministrazione comunale per:
a) promuovere la cittadinanza attiva, riconoscendo e sostenendo forme di autonomia civica;
b) valorizzare il patrimonio collettivo;
c) prendersi cura dei beni comuni urbani;
d) favorire la rigenerazione civica e urbana attraverso la co-produzione di valore pubblico;
e) favorire la coesione sociale e l’inclusione, favorendo lo sviluppo di comunità educanti e solidali;
f) stimolare modelli di sviluppo sostenibile;
g) promuovere l’innovazione amministrativa, sociale, culturale e ambientale;
h) rafforzare la fiducia tra istituzioni e comunità locali.

Art. 3 – Ambito di applicazione
1. Il Regolamento si applica ai beni pubblici o privati d’uso pubblico riconosciuti dalla collettività come funzionali all’interesse generale e al benessere individuale e collettivo.
2. Tra i beni comuni urbani rientrano, a titolo esemplificativo: edifici, piazze, giardini, aree verdi, scuole, spazi sportivi, centri civici, archivi, beni e dati digitali, beni confiscati, spazi culturali, beni ambientali, sociali e della memoria.
3. Il Regolamento si applica anche a beni riconosciuti come comuni da processi partecipativi territoriali. (come nel caso dei progetti NeighbourHUB e PiSTe Comuni…)

Art. 4 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
a) beni comuni: ai fini del presente Regolamento, beni comuni sono i beni materiali ed immateriali che, indipendentemente dalla loro titolarità, acquistano la qualità di beni comuni in quanto oggetto di progettualità di gestione condivisa tra la cittadinanza e l’Amministrazione, disciplinata nel relativo Patto di collaborazione che ne riconosca formalmente la funzionalità al benessere della comunità, all’esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all’interesse delle generazioni future, garantendone e migliorandone la fruizione individuale e collettiva. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono assumere la qualità di beni comuni materiali quelli identificabili in uno spazio fisico, o porzioni di esso, quali giardini, strade, rotatorie, marciapiedi, portici, piazze, parchi, muri, scuole, biblioteche, centri culturali e partecipativi, manufatti da sottrarre allo stato di abbandono, pertinenze inutilizzate, edifici in disuso, superfici ed aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, aree utilizzabili per attività sportive, sottopassi, etc.; possono assumere la qualità di beni comuni immateriali il patrimonio radicato di valori sociali e culturali posti a base della Costituzione Italiana e dello Statuto del Comune di Cagliari, costituenti l’identità storica e culturale della nazione e della nostra città, quali, a mero titolo esemplificativo, la solidarietà, la coesione sociale, la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio, delle acque, del suolo, delle fonti energetiche, le attività intellettuali e culturali, la cultura dell’arte cinematografica, le opere d’ingegno, le attività di recupero della memoria storica e delle tradizioni, le attività formative e di istruzione, le attività sportive, le attività di inclusione sociale, le attività di creatività urbana, le attività di innovazione digitale, knowledge commons, non fungible token, le attività di collaborazione civica;
b) comune o amministrazione: il Comune di Cagliari nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative titolari o assegnatarie del bene oggetto del patto ovvero, nel caso dei beni immateriali, prossime alle cittadine e ai cittadini attivi che presentano una proposta di patto riguardante quei beni;
c) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni, comprese quelle informali, anche di natura imprenditoriale purché nella dimensione della responsabilità sociale e non nell’attività di profitto, che si attivino, per periodi di tempo anche limitati, per svolgere attività di cura e rigenerazione dei beni comuni nell’interesse generale della comunità;
d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti tra cittadine e cittadini e Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale, tra le quali rientrano la cura, la valorizzazione sociale, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, incentrate sulla collaborazione e fondate sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di risorse e responsabilità, che non generino vincoli contrattuali e che non abbiano finalità lucrative;
e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l’amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
f) patto di collaborazione: l’atto, stipulato ai sensi dell’art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., attraverso il quale il Comune e le cittadine e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni materiali ed immateriali sul territorio cittadino;
g) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con carattere di inclusività e integrazione;
h) gestione condivisa: interventi finalizzati alla rigenerazione, valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con carattere di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
i) spazi pubblici: gli spazi definiti all’art. 1 comma 1, lett. a) del presente Regolamento, aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
j) scuole aperte partecipate: spazi scolastici (edifici, cortili, giardini) messi a disposizione della città dopo l’orario scolastico attraverso la gestione gratuita e partecipata da parte di cittadine e cittadini attivi, genitori, studenti, ex-studenti, singoli o associati;
k) sezione Web Beni Comuni: lo spazio web del portale istituzionale del Comune di Cagliari dedicato alla pubblicizzazione di informazioni e notizie sulle attività del presente Regolamento e alla condivisione di percorsi di partecipazione ed inclusività, istituito in ottemperanza al presente Regolamento;
l) Forum dei Cittadine e Cittadini Attivi: lo spazio fisico per la cittadinanza attiva deputato a supportare la promozione, la diffusione ed il confronto delle attività di attuazione del presente Regolamento, nonché a garantire la consultazione periodica degli appartenenti alla comunità cittadina per il monitoraggio dell’efficacia delle azioni attuate;
m) cura: programma di azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani, con carattere di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
n) valorizzazione: programma di azioni ed interventi che realizzano un aumento di importanza, valore, utilità del bene comune anche accrescendone i pregi originali a vantaggio della collettività e senza comprometterne la pubblica fruibilità;
o) rigenerazione: programma di interventi volti alla tutela di un bene comune o di parti di esso che agisce sulla consistenza materiale dello stesso allo scopo di portarlo alla funzionalità originaria, anche migliorandola. Il programma può essere integrato con proposte di cura e/o valorizzazione.

Art. 5 – Principi generali
1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività̀ al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
b) pubblicità̀ e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità̀ di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
c) responsabilità̀: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché́ quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
d) inclusività̀ e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività̀;
e) pari opportunità̀ e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
f) partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
g) sostenibilità̀: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
h) proporzionalità̀: l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
i) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
j) informalità̀: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità̀ solo quando ciò̀ è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità̀ e semplicità̀ nella relazione, purché́ sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
k) autonomia civica: l’amministrazione riconosce il valore costituzionale dell’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
l) prossimità̀ e territorialità̀: l’amministrazione riconosce nelle comunità̀ locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”.
m) riconoscimento della scuola come bene comune (rif. Patto Educativo di Comunità e Delibera G.C. 146/2024);
n) governance multilivello e condivisa (rif. PiSTe Comuni).

Articolo 6 – Le cittadine ed i cittadini attivi
1. La partecipazione ai patti di collaborazione, intesa quale strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperta a tutti i soggetti, singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni, comprese quelle informali, anche di natura imprenditoriale, purché nella dimensione della responsabilità sociale e non nell’attività di profitto, che si attivino, per periodi di tempo anche limitati, per svolgere attività di cura e rigenerazione dei beni comuni nell’interesse generale della comunità, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. Non possono prendere parte ai patti i soggetti destinatari delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.59 (Codice delle leggi antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136) o per i quali ricorre un motivo di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. o, comunque, dichiarati incapaci di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. Nel caso in cui le cittadine e i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui al successivo art. 7 rappresentano, nei rapporti con l’Amministrazione, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere gli interventi ed i programmi ivi previsti.
4. La partecipazione ai patti di collaborazione non comporta, in alcun modo, la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune di Cagliari, né dà vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune di Cagliari ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni possono prevedere la partecipazione di operatori volontari del servizio civile, tirocini curricolari o misure alternative alla pena detentiva o pecuniaria con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di pubblica utilità in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 7 – Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione, stipulato ai sensi dell’art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è lo strumento con cui Amministrazione e cittadine e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e valorizzazione sociale e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, tramite la sottoscrizione di uno specifico modello predisposto dall’Amministrazione, definisce:
a) il soggetto proponente: nel caso la proposta di collaborazione sia trasmessa da parte delle cittadine e dei cittadini attivi singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni, comprese quelle informali, anche di natura imprenditoriale, purché nella dimensione della responsabilità sociale e non nell’attività di profitto, viene indicato un referente unico incaricato per le comunicazioni e gli aspetti organizzativi della collaborazione. Gli statuti e gli atti costitutivi raccolti in fase istruttoria sono acquisiti al fascicolo del procedimento unitamente a tutti i documenti rilevanti ai fini della definizione del Patto;
b) l’indicazione del Responsabile Unico del Procedimento: nella fase attuativa di ciascun Patto di collaborazione il R.U.P., individuato dal Dirigente, costituisce il punto di contatto tra le cittadine e i cittadini attuatori del Patto e gli altri Uffici dell’amministrazione interessata. Rientrano tra le funzioni del R.U.P., oltre a quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9, la convocazione di incontri con le cittadine e i cittadini attivi nella fase iniziale per co-progettare il Patto e, successivamente, per la sua implementazione. In generale, il R.U.P. gestisce il rapporto di collaborazione fra le cittadine e i cittadini attivi coinvolti nell’attuazione delle azioni previste dal Patto e l’Amministrazione. Il R.U.P., prima di procedere all’istruttoria e/o alla co-progettazione del Patto, verifica l’insussistenza, a carico delle cittadine e dei cittadini proponenti, delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 59 (Codice delle leggi antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136) o dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. o, comunque, la capacità dei medesimi di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Le sue funzioni si svolgono per l’intera durata del Patto di riferimento;
c) il luogo di realizzazione dell’iniziativa;
d) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
e) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
f) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
g) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto;
h) l’eventuale definizione, per lo specifico Patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
i) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
j) le misure di pubblicità del Patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal Patto;
k) la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le eventuali sanzioni – proporzionali alla violazione – per l’inosservanza delle clausole del Patto da parte delle cittadine e dei cittadini attivi;
l) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadine e cittadini attivi, anche eventualmente organizzati, per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del Patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
o) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l’assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del presente Regolamento;
p) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
q) le modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse alla realizzazione del Patto;
r) gli strumenti per garantire la collaborazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio;
s) le eventuali forme di sostegno da parte dell’Amministrazione alle attività e programmi che costituiscono il contenuto del Patto di collaborazione;
t) il Patto di collaborazione prevede le modalità di controllo da parte dell’Amministrazione relativo alle attività svolte e la eventuale decadenza in caso di inadempienza. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, l’Amministrazione avvia, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura per mettere fine al patto di collaborazione.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 8 – Disposizioni generali
1. La collaborazione con le cittadine e i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 118, ultimo comma, della Costituzione.
2. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
a) assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
b) consentire il massimo coordinamento con gli Organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
c) garantire alle cittadine e ai cittadini proponenti una facilitazione nel rapporto con l’Amministrazione titolare/assegnataria del bene.
3. Al fine di semplificare la relazione con le cittadine e i cittadini, si individua un’unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell’amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa è denominata Ufficio per l’amministrazione condivisa (di seguito Ufficio).
4. L’Ufficio così come individuato in applicazione dei sopra illustrati criteri:
a) emana la proposta di collaborazione per la cura e/o rigenerazione e/o valorizzazione sociale dei beni comuni della città, aperta a tutti e pubblicata sulla Sezione Web Beni Comuni del sito istituzionale in forma di avviso pubblico, con indicazione delle specifiche finalità, dei termini e delle modalità di adesione; supporta gli altri uffici comunali nella relazione con le cittadine ed i cittadini attivi, nella individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
b) supporta le cittadine e i cittadini attivi nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione derivanti dalla proposta di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
c) accoglie la proposta di collaborazione dopo avere accertato la propria competenza istruttoria;
d) istruisce la proposta di collaborazione avanzata dalle cittadine e dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, predispone il Patto di collaborazione, coordina i diversi uffici interessati e comunica al soggetto proponente il nome del responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
e) svolge una funzione trasversale di attivazione e di coordinamento degli ulteriori uffici dell’Amministrazione coinvolti per competenza nella fase istruttoria, anche attraverso il ricorso all’istituto della Conferenza di servizi, acquisisce i pareri previsti dal presente Regolamento;
f) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
g) raccoglie i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto e li trasferisce alla struttura dell’Amministrazione competente all’aggiornamento dei dati sulla sezione web appositamente istituita;

5. L’Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del Comune maggiormente interessate.

6. Le proposte di collaborazione emanate dall’Amministrazione o formulate dalle cittadine e dai cittadini devono, inoltre, contenere le seguenti indicazioni minime:
a) i riferimenti anagrafici e di contatto delle cittadine e dei cittadini attivi proponenti singoli e/o associati formalmente o informalmente;
b) l’ambito di interesse, una illustrazione descrittiva dell’intervento, delle motivazioni e degli obiettivi;
c) il bacino di utenza considerato, i risultati e i benefici attesi per la collettività;
d) le risorse umane, strumentali ed economiche messe a disposizione e le eventuali attività spettanti all’Amministrazione;
e) i tempi di realizzazione e la sostenibilità nel tempo dei risultati attesi.

Nelle proposte possono essere, altresì, indicate:
a) le eventuali professionalità coinvolte;
b) le eventuali fonti di finanziamento;
c) le eventuali tavole grafiche e/o allegati documentali, a corredo di quanto l’Amministrazione deve mettere a disposizione dei proponenti in quanto in suo possesso.
6. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo anche le attività di valorizzazione dei beni comuni immateriali di cui all’art. 2, lettera a), che potranno essere oggetto di Patto di collaborazione previo riconoscimento di bene comune immateriale con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Articolo 9 – Patti di collaborazione ordinari
a.1. L’Ufficio, ai sensi del precedente art. 8, nella figura del Dirigente preposto, è responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale concernente le proposte di collaborazione, nonché dell’adozione degli atti conclusivi del procedimento. In particolare, tale struttura, oltre alle competenze di cui all’art. 7 del presente Regolamento, provvede alla valutazione dei requisiti di ammissibilità delle proposte medesime supportando, ove necessario, le cittadine e i cittadini attivi nella elaborazione della proposta di collaborazione, provvede all’acquisizione, ove necessari, dei pareri da parte degli uffici dell’Amministrazione coinvolti per competenza e delle società che erogano servizi (CTM, ecc.), anche previo ricorso all’istituto della Conferenza di servizi di cui all’art. 14 e successivi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., ovvero agli accordi tra amministrazioni previsti dall’art. 15 del medesimo testo legislativo, promuove momenti di dialogo e/o confronto con gli interlocutori pubblici e/o privati sul territorio al fine della più completa acquisizione degli elementi istruttori, provvede alla redazione dei patti di collaborazione ed agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza.
a.2. Le cittadine ed i cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l’Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.
a.3. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l’iter istruttorio per la loro realizzazione. Nel portale il Comune può individuare e proporre in un apposito elenco i beni comuni oggetti di possibili patti ordinari.
a.4. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
a.5. Il Dirigente responsabile della Struttura Organizzativa può assegnare al funzionario la responsabilità del procedimento di cui alla Legge 241/90 e ss.mm.ii., ad eccezione della sottoscrizione del Patto di collaborazione. In ogni caso, l’Ufficio competente può individuare un facilitatore opportunamente formato sulla materia di cui al presente Regolamento che, oltre agli adempimenti procedimentali, curi l’interlocuzione con le cittadine e i cittadini attivi facilitando, tramite l’ascolto sui vari temi, anche controversi, riportandoli alle parti interessate proponendo ad esse delle soluzioni, poi indicate nei Patti di Collaborazione, sia la fase di co-progettazione e di formazione dei patti, sia la fase della loro attuazione.
a.6. Le proposte di collaborazione ritenute ammissibili sono trasmesse agli Assessorati di riferimento e alle Commissioni Consiliari competenti che, entro trenta giorni, possono esprimere osservazioni di rilievo, con particolare riguardo alla compatibilità rispetto alle linee programmatiche di interesse pubblico previste per l’ambito di intervento considerato.
a.7. Qualora la proposta ricada nel territorio di Pirri, la Municipalità può esprimere parere tecnico/amministrativo sulla coerenza del patto agli indirizzi politici entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della struttura titolare/assegnataria del bene. Decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni, il parere si intenderà acquisito per silenzio-assenso.
a.8. In caso di motivato parere ostativo da parte degli Uffici e/o da parte della Municipalità di Pirri, è facoltà dell’Ufficio titolare del procedimento chiedere agli istanti la rielaborazione della proposta per adeguarla alle richieste, ove ne ricorrano le condizioni, ovvero procedere a diniego con espresso riferimento alle motivazioni addotte dal Municipio.
a.9. In caso di esito positivo dell’istruttoria di cui al precedente comma 1, il Dirigente provvede ad approvare con determinazione lo schema di Patto di collaborazione, redatto ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude con la sottoscrizione del Patto di collaborazione tra il Dirigente responsabile, le cittadine e i cittadini attivi, gli eventuali altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti e l’Amministrazione. In caso di espressa o tacita rinuncia alla sottoscrizione del Patto di collaborazione da parte delle cittadine e dei cittadini attivi proponenti entro i trenta giorni successivi al provvedimento di approvazione, comporta l’archiviazione del procedimento da parte dell’Unità Organizzativa competente, senza che ciò precluda la riproposizione di identica o simile proposta da parte degli stessi proponenti o di altre cittadine e altri cittadini attivi.
a.10. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della proposta di collaborazione pervenuta sia ad iniziativa delle cittadine e dei cittadini attivi sia in risposta all’avviso pubblicato dall’Amministrazione. Qualora la natura degli interessi pubblici da tutelare e la complessità dell’istruttoria richiedessero un tempo di conclusione del procedimento superiore ai 90 giorni, sarà comunicato agli istanti il nuovo termine di conclusione e le relative motivazioni.
a.11. I patti di collaborazione sono pubblicati sulla Sezione Web Beni Comuni, unitamente alle rendicontazioni, alle verifiche periodiche di conformità ed efficacia delle azioni attuate e/o ai collegamenti informatici utili a favorire la conoscenza e la partecipazione agli stessi.

Articolo 10 – Patti di collaborazione complessi
1. I Patti di collaborazione complessi, da sottoscriversi previo parere delle Commissioni Consiliari competenti, riguardano beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico e/o culturale e/o paesaggistico tali da essere assoggettati a vincoli o tutele o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo o che, in aggiunta o in alternativa, comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuativa nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale. La complessità del Patto deve rendersi oggettivamente rilevabile in ordine alla pluralità di competenze sul bene individuato, tali da non poter ricondurre ad un’unica struttura amministrativa l’esercizio della potestà amministrativa sul bene stesso.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all’amministrazione beni comuni da inserire nell’elenco, trasmettendo la proposta all’Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all’Ufficio che pubblica sul portale del Comune l’avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta l’attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.
5. Ferme restando le procedure istruttorie attribuite all’Ufficio di cui all’art. 8 del presente Regolamento, il Patto di collaborazione complesso viene assoggettato a preventiva verifica di fattibilità, anche previo ricorso all’istituto della Conferenza di servizi di cui all’art. 14 e successivi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., ovvero agli accordi tra amministrazioni di cui all’art. 15 della medesima legge. La Conferenza di servizi viene estesa, qualora ne ricorra la necessità, alle aziende partecipate dall’Amministrazione comunale e – più in generale – alle Aziende che erogano servizi ai fini della pianificazione di eventuali interventi finalizzati allo svolgimento delle attività dei patti.
6. Il parere da parte della Municipalità di Pirri viene acquisito anche in fase di verifica di fattibilità. In caso di parere ostativo da parte della Municipalità, si procede secondo quanto previsto all’art. 9 comma 8.
7. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione complessa ed al fine di conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l’Ufficio competente, successivamente alla fase di verifica della fattibilità della proposta, può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando il Forum delle cittadine e dei cittadini attivi di cui all’art. 2 lett. l), convocando assemblee sul territorio, anche attivando percorsi partecipativi via web rivolti al territorio interessato al Patto.
8. Le proposte ritenute ammissibili in esito alla verifica di fattibilità, unitamente ad eventuali accordi tra amministrazioni, sono rimesse all’approvazione della Giunta Comunale, previo parere delle Commissioni Consiliari competenti, a seconda della competenza, unitamente allo schema di Patto di collaborazione complesso, ai fini della valutazione dell’interesse pubblico e della conformità del Patto agli indirizzi politici.
9. Successivamente all’approvazione da parte della Giunta Comunale, previo parere delle Commissioni Consiliari competenti, il Dirigente della Struttura Organizzativa competente sottoscrive il Patto di collaborazione complesso.
10. Il Patto di collaborazione complesso rispetta il contenuto minimo di cui al precedente art. 7, oltre a contenere tutte le eventuali prescrizioni, pareri, condizioni, nulla osta emesse dalle Amministrazioni competenti.
11. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni. Qualora la natura degli interessi pubblici da tutelare e la complessità dell’istruttoria richiedessero un tempo di conclusione del procedimento superiore ai 120 giorni, sarà comunicato agli istanti il nuovo termine di conclusione e le relative motivazioni.
12. Entro il termine dell’attività istruttoria di cui ai precedenti paragrafi, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un Patto di collaborazione complesso, l’Ufficio assume motivato provvedimento di diniego e lo notifica ai richiedenti, illustrandone le motivazioni.
13. Laddove per i medesimi beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi, la Struttura Organizzativa competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
14. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile ma dovranno essere previsti già in fase di sottoscrizione dei patti di collaborazione con documentate e argomentate motivazioni che, allegate, faranno parte integrante e sostanziale dello stesso Patto di collaborazione.
15. Le proposte ammissibili e i patti di collaborazione sono pubblicati sulla Sezione Web Beni Comuni, unitamente alle rendicontazioni e alla documentazione e/o ai collegamenti informatici utili a favorire la conoscenza e la partecipazione agli stessi.
16. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell’approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell’interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI BENI COMUNI MATERIALI E IMMATERIALI
Articolo 11 – Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni materiali e immateriali
1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni materiali ed immateriali, anche di carattere occasionale, sono previste dai patti di collaborazione di cui al presente Regolamento, salvo ogni altra destinazione del bene decisa dall’Amministrazione, ferma restando la facoltà di recesso dal Patto per sopraggiunti motivi di interesse pubblico e a condizione che il Patto di collaborazione non sia in contrasto con il Regolamento per la gestione dei beni indisponibili e con ogni altro regolamento vigente in materia di gestione del patrimonio comunale. In particolare, sono esclusi dai patti di collaborazione di cui al presente Regolamento quei beni che l’Amministrazione intende dare in concessione, mettere a bando o destinare alla co-progettazione.
2. Le cittadine e i cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena il recesso da parte dell’Amministrazione.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione, sia ordinari che complessi, devono pervenire all’Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.
4. Il Patto di collaborazione può prevedere che le cittadine e i cittadini attivi, nell’ambito degli interventi di cura, rigenerazione e valorizzazione sociale dei beni comuni, assumano in via diretta interventi di piccola manutenzione, anche di carattere occasionale, rientranti nell’abilità e nella diligenza dell’esecutore, purché gli stessi siano effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, previa dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Amministrazione e senza oneri a carico dell’Amministrazione. Non rientrano nei patti di collaborazione gli interventi di piccola manutenzione e cura occasionali e gratuiti effettuati dalle cittadine e dai cittadini in via diretta, che vengono concordati e autorizzati dall’Amministrazione con modalità e modulistica semplificate.
5. L’Amministrazione può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, valorizzazione, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’articolo 838 Codice civile.
6. Fatte salve le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire su un bene oggetto di Patto di collaborazione per l’esecuzione di interventi manutentivi urgenti ed indifferibili, atti a tutelare la pubblica incolumità, previa comunicazione ai firmatari del Patto, la cui attuazione può essere sospesa per il periodo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza/fruibilità dei luoghi.

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO
Articolo 12 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
a.1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell’ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
a.2. Nell’ambito dei patti di collaborazione, l’Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
a.3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
a) l’uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
b) l’attribuzione all’amministrazione delle spese relative alle utenze;
c) l’attribuzione all’amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 13 – Esenzioni
d.1. Gli interventi previsti dai patti di collaborazione sono assimilati ad attività di carattere istituzionale, con applicazione delle esenzioni per esse previste dai regolamenti comunali, in conformità alla vigente normativa in materia in caso di utilizzo di spazi comunali per manifestazioni e riunioni finalizzate all’attuazione di patti di collaborazione, qualora le medesime rivestano carattere occasionale e non costituiscano esercizio di attività commerciale, e/o comunque di sfruttamento economico in senso lato o a fini di lucro. L’applicazione delle suddette esenzioni avverrà, comunque, sulla scorta della verifica della documentazione a corredo presentata prima di ciascun evento all’Unità Organizzativa competente per materia.
d.2. In particolare le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione che richiedono l’occupazione di suolo pubblico sono escluse dall’applicazione del canone del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (CUP) in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
d.3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e per l’applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
4. Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 14 – Agevolazioni
1. L’Amministrazione si impegna a facilitare il più possibile le attività di comunicazione/informazione/accesso alle cittadine e cittadini attivi interessati ai patti di collaborazione sia attraverso l’individuazione del facilitatore di cui all’art. 7, comma 2, all’interno di ciascuna Struttura Organizzativa titolare del bene comune sia attraverso la sezione web dedicata.
2. L’Amministrazione si impegna a favorire lo scambio di informazioni con le cittadine e i cittadini attivi privilegiando strumenti rapidi ed informali quali contatti telefonici, piattaforme di messaggistica elettronica ed e-mail.
3. Qualora il Patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani di particolare interesse pubblico, l’Amministrazione può prevedere nel Patto di collaborazione l’impiego di operatori volontari del servizio civile sulla base dei progetti attivati ai sensi del D.Lgs. n. 77/02.
4. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
5. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell’istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l’amministrazione, privilegiando strumenti rapidi ed informali quali contatti telefonici, e-mail e piattaforme di messaggistica elettronica.
6. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 15 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d’uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

Articolo 16 – Scuola e formazione
1. L’Amministrazione promuove e organizza percorsi formativi per le cittadine e i cittadini e per i propri dipendenti, anche attraverso eventi pubblici e percorsi partecipativi, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadine e cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente Regolamento.
2. L’Amministrazione promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza attiva, alla responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni e della povertà educativa ed alla sostenibilità ambientale attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra le Istituzioni scolastiche ed i genitori, gli studenti, gli insegnanti e chiunque altro voglia impegnarsi per la cura delle scuole come beni comuni materiali ed immateriali.
3. L’Amministrazione promuove e organizza percorsi formativi destinati ai giovani finalizzati alla gestione di spazi aggregativi e polifunzionali in tutti i quartieri della città da gestire in forma gratuita ed autogestita sul modello delle scuole aperte partecipate presenti in città di cui al punto j) dell’art. 2 del presente Regolamento.
4. L’Amministrazione, con le Scuole di ogni ordine e grado, promuove la conoscenza del Patto di collaborazione di cui al presente Regolamento.

Articolo 17 – Autofinanziamento e donazioni
1. L’Amministrazione agevola le iniziative delle cittadine e dei cittadini volte a reperire fondi per la realizzazione dei patti di collaborazione, a condizione che, negli atti di rendicontazione, sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Donazioni, sovvenzioni e contributi di qualunque natura a sostegno del Patto di collaborazione, provenienti da fonte esterna all’Amministrazione, possono essere accettati solo con il consenso unanime dei sottoscrittori del Patto e previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione, in ossequio ai regolamenti comunali vigenti.
3. In caso di donazioni modali, le relative condizioni vengono integrate nel Patto di collaborazione.
4. Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo provenienti da soggetti che si pongono in palese contrasto con le finalità del presente Regolamento, i valori costituzionali, lo Statuto Comunale.

CAPO V – COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 18 – Comunicazione di interesse generale
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell’amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un’area dedicata nel portale del Comune.
2. L’attività di comunicazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull’amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi;
d) assicurare la riconoscibilità dei progetti di amministrazione condivisa, valorizzando l’impegno delle cittadine e dei cittadini attivi.

Articolo 19 – Forum delle cittadine e dei cittadini attivi
1. Entro tre mesi dall’approvazione del presente Regolamento, è istituito il Forum delle cittadine e dei cittadini attivi con il fine di favorire la promozione, diffusione e confronto diretto e lo scambio di idee e di buone pratiche sull’attuazione del presente Regolamento tra cittadine e cittadini attivi, portatori di interesse, istituzioni e concessionari dei servizi pubblici, procedere alla consultazione periodica degli appartenenti alla comunità cittadina per il monitoraggio dell’efficacia delle azioni attuate per effetto del presente Regolamento.
2. Il Forum è istituito con le modalità di cui al Regolamento per gli Istituti di partecipazione ed iniziativa popolare.

Articolo 20 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili ed utilizzate;
e) autovalutazione dell’impatto sociale ed ambientale generato.

CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 21 -Formazione e informazione per prevenire rischi
1. L’Amministrazione promuove la formazione e l’informazione delle cittadine e dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza, valutandone di volta in volta la necessità in relazione alla tipologia del Patto, facendo ricorso a propri formatori o a formatori esterni, preferibilmente volontari e, ove ritenuto necessario, inserendo le modalità dell’attività formativa all’interno del Patto stesso.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell’ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
4. Il Comune può stipulare a beneficio dei cittadini attivi apposite polizze assicurative per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 22 – Riparto delle responsabilità
1. Il Patto di collaborazione indica e disciplina, in modo puntuale, i compiti di cura, rigenerazione valorizzazione sociale e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l’Amministrazione e le cittadine e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. In rapporto alla complessità del Patto ed in ordine ai criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta, l’Amministrazione, oltre a valutare la necessità di eventuali profili assicurativi connessi alla particolarità del bene, è tenuta a definire all’interno del Patto le coperture assicurative obbligatorie delle cittadine e dei cittadini attivi contro infortuni, malattia e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura dei beni comuni, esonerando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento della prestazione volontaria, ovvero causati da terzi. Nel caso in cui cittadine e cittadini attivi singoli o gruppi informali non fossero provvisti di copertura assicurativa l’Amministrazione, nell’ambito delle proprie risorse, si impegna ad individuare, a favore delle stesse, idonee tutele assicurative nei rami infortunio e responsabilità civile per danni causati a terzi o ai beni oggetto del Patto. Le cittadine e i cittadini attivi sono manlevati da danni causati da terzi al bene oggetto del Patto.
3. Le cittadine e i cittadini attivi che in autonomia o in collaborazione con l’Amministrazione curano beni comuni rispondono degli eventuali danni secondo gli ordinari criteri di legge.

Articolo 23 – Tentativo di conciliazione
1. Qualora insorgano controversie tra le parti del Patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione amichevole avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dalle cittadine e dai cittadini attivi e due dall’Amministrazione.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante, decisa all’unanimità dei suoi componenti.
3. Il Comitato di conciliazione viene nominato all’occorrenza ed espleta il proprio ruolo di conciliazione limitatamente alla controversia per cui è stato nominato e per il periodo strettamente necessario ad esperire il tentativo di conciliazione.
4. Il Comitato di conciliazione viene nominato con atto del Dirigente competente, che non può farne parte, così come non possono farne parte eventuali funzionari individuati quali responsabili del procedimento oggetto di controversia.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 24 – Clausole interpretative
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadine e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per le cittadine e i cittadini attivi di realizzare le esperienze di amministrazione condivisa di cui al presente Regolamento.

Articolo 25 – Entrata in vigore e sperimentazione
1. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall’entrata in vigore, al termine del quale il Regolamento stesso potrà essere soggetto a revisione.

Articolo 26 – Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa
1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l’amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all’amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 27 – Disposizioni transitorie
1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 28 – Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia di beni pubblici, amministrazione trasparente, volontariato, enti del Terzo Settore, co-programmazione e co-progettazione.

Art. 29 – Allegati
1. Modello di Patto di Collaborazione.
2. Linee guida operative.
3. Sintesi della Delibera G.C. 146/2024.
4. Metodo PiSTe Comuni.
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ALLEGATO 1 – MODELLO DI PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA Il Comune di Cagliari, nella persona del Dirigente responsabile del Settore ____________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via _____________, di seguito denominato “Comune”
E [Denominazione del soggetto attivo o dell’organizzazione], con sede in Cagliari, Via ____________, codice fiscale/P.IVA ____________, rappresentato/a da _______________, di seguito denominato “Cittadini Attivi”
PREMESSO CHE
Il bene oggetto del presente Patto è il seguente: _______________________________;
I Cittadini Attivi hanno presentato una proposta di collaborazione in data //____ in conformità al Regolamento per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;
L’Amministrazione ha valutato positivamente la proposta;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto del Patto Le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività di ___________ (cura / rigenerazione / gestione condivisa / animazione civica) relative al bene ___________ situato in ______________________.
Art. 2 – Durata Il presente Patto ha durata di ___ mesi/anni a partire dal //____. È possibile la proroga previo accordo scritto tra le parti.
Art. 3 – Obblighi dei Cittadini Attivi I Cittadini Attivi si impegnano a:
Realizzare le attività previste nel progetto allegato (Allegato A);
Garantire il rispetto delle norme di sicurezza, decoro e legalità;
Partecipare agli incontri di monitoraggio e rendicontazione civica;
Presentare una relazione finale entro ____ giorni dalla conclusione.
Art. 4 – Obblighi dell’Amministrazione Il Comune si impegna a:
Fornire supporto tecnico-amministrativo;
Concedere in uso spazi, materiali e/o attrezzature indicati nell’Allegato B;
Garantire copertura assicurativa per le attività previste, se necessaria;
Pubblicizzare le attività tramite i canali istituzionali.
Art. 5 – Monitoraggio e revisione Le parti concordano un calendario di incontri periodici per il monitoraggio partecipato. Eventuali modifiche al Patto saranno concordate e sottoscritte con apposito addendum.
Art. 6 – Recesso e risoluzione Ciascuna parte può recedere con preavviso di 30 giorni. Il Comune può revocare il Patto in caso di gravi inadempienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data, _______________
Il Comune di Cagliari

I Cittadini Attivi

ALLEGATO 2 – LINEE GUIDA OPERATIVE
1. Identificazione dei beni comuni disponibili
Pubblicazione su piattaforma comunale.
Aggiornamento annuale da parte dei settori competenti.
2. Presentazione delle proposte
Modulo online standard.
Documentazione progettuale minima.
Scheda semplificata per cittadini singoli o gruppi informali.
3. Fase di co-progettazione
Incontri facilitati.
Eventuale supporto del DICAAR-UNICA o facilitatori civici.
4. Sostegni disponibili
Contributi economici tramite bandi annuali.
Materiali, logistica, accesso a spazi comunali.
Formazione gratuita (laboratori civici, project management, cittadinanza).
5. Monitoraggio e valutazione
Auto-valutazione da parte dei soggetti attivi.
Incontri pubblici di restituzione.
Integrazione con osservatorio civico dei patti.

ALLEGATO 3 – SINTESI DELLA DELIBERA G.C. N. 146/2024
Riconoscimento dei Patti Educativi di Comunità come strumenti di attuazione della sussidiarietà.
Centralità della scuola come bene comune urbano.
Promozione della comunità educante e della coprogettazione territoriale.
Avvio sperimentale a Pirri e progressiva estensione cittadina.
Integrazione con strumenti come Piano sociale, Piano scuola, Piano cultura.

ALLEGATO 4 – METODOLOGIA “PISTE COMUNI”
Modello multilivello di governance: segreteria tecnica, cabina di regia, osservatorio, assemblea.
Reti territoriali come attori fondamentali.
Criteri per la valutazione: radicamento, impatto sociale, replicabilità.
Monitoraggio civico con indicatori qualitativi e quantitativi.

CITTÀ CAPOLUOGO DOVE IL REGOLAMENTO FUNZIONA MEGLIO
Bologna: pioniera in Italia (dal 2014), oltre 600 patti attivi, con un Ufficio Beni Comuni e una rete civica strutturata.
Torino: ha lanciato il regolamento nel 2019, puntando molto sulla rigenerazione urbana e i beni culturali.
Napoli: ha adottato una forma evoluta di “beni comuni emergenti”, fortemente radicata nei movimenti dal basso. [ https://static-www.comune.napoli.it/wp-content/uploads/2026/03/REGOLAMENTO_SULLA_COLLABORAZIONE_TRA_CITTADINI_E_MUNICIPALIT___3_PER_LA_CURA_E_RIGENERAZIONE_DEI_BENI_COMUNI_DI_COMPETENZA_MUNICIPALE_approvato_con_Delibera_C.M._19_del_18_11_2024.pdf ]
Milano: affianca il regolamento ai programmi di innovazione sociale e all’urbanistica partecipata (es. piazze aperte).
Trento: ha sviluppato un regolamento agile e inclusivo, molto attento alla governance di quartiere.
Bari: ha integrato il regolamento con il piano strategico “Open Space”, valorizzando le scuole come beni comuni.

ANNOTAZIONI
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli articoli 2, 3, 9, 97, 114, 117 e 118
2
3
9
97
114
117

118
Articolo 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

VISTO lo Statuto del Comune di Cagliari

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive modifiche e integrazioni;

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/testo-unico-delle-leggi-sullordinamento-degli-enti-locali

Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà
https://www.labsus.org/

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Articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017;117~art56!vig=

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