FONDAZIONE BENI COMUNI. Documentazione

Regolamento beni comuni del Comune di Torino
Articolo 17 – Fondazione Beni Comuni
1. La Città, verificata l’esistenza e la disponibilità di una Comunità di Riferimento, ovvero su iniziativa della Comunità stessa, può affidare, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, inizialmente per un tempo concordato con la Comunità di Riferimento stessa, in usufrutto di breve durata i beni comuni urbani, già riconosciuti come tali da una Comunità di Riferimento, ad una speciale “Fondazione Beni Comuni”. Il bene resta patrimonio della Città, che si impegna per questo stesso periodo a non alienarlo, non cartolarizzarlo oppure a non darlo in garanzia per assolvere ai suoi eventuali debiti. Al termine del periodo di affidamento in usufrutto di breve durata il bene, in accordo con la Comunità di Riferimento e verificato il rispetto dei fini statutari, può essere conferito in via definitiva alla Fondazione.
2. Il Consiglio Comunale avvia la procedura per costituire la Fondazione definendone le linee di indirizzo e costituendo un apposito gruppo di lavoro.
3. Il gruppo di lavoro è composto da una rappresentanza della Città, che comprenda rappresentanti della Circoscrizione competente, una rappresentanza delle comunità di riferimento e una rappresentanza di esperte/i scelte/i tra quelle/i incluse/i nell’albo di cui all’articolo 6.
4. Il gruppo di lavoro, esplorata la fattibilità e la sostenibilità dell’operazione, predispone la bozza dell’atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione. Articolo 17 – Fondazione Beni Comuni 1. La Città, verificata l’esistenza e la disponibilità di una Comunità di Riferimento, ovvero su iniziativa della Comunità stessa, può affidare, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, inizialmente per un tempo concordato con la Comunità di Riferimento stessa, in usufrutto di breve durata i beni comuni urbani, già riconosciuti come tali da una Comunità di Riferimento, ad una speciale “Fondazione Beni Comuni”. Il bene resta patrimonio della Città, che si impegna per questo stesso periodo a non alienarlo, non cartolarizzarlo oppure a non darlo in garanzia per assolvere ai suoi eventuali debiti. Al termine del periodo di affidamento in usufrutto di breve durata il bene, in accordo con la Comunità di Riferimento e verificato il rispetto dei fini statutari, può essere conferito in via definitiva alla Fondazione.
5. La redazione dello Statuto della Fondazione Beni Comuni dovrà prevedere il rispetto dei seguenti principi generali:——-
6. l’attività di indirizzo e controllo della Fondazione sarà garantita da un’Assemblea, aperta a tutte/i le/gli abitanti interessate/i le cui attività dovranno svolgersi secondo principi di accessibilità, trasparenza e democraticità; gli organi decisionali dovranno essere strutturati democraticamente. Dovrà essere, inoltre, garantita la rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti. Le modalità di rinnovo delle cariche dovranno comunque garantire adeguato ricambio e continuità di gestione; siano garantite adeguate regole per garantire l’accesso agli spazi e alle attività alle/agli abitanti in forma libera e gratuita, o comunque secondo condizioni economiche agevolate e tariffazioni sociali; sia previsto un limite alle contribuzioni economiche alla Fondazione da parte di soggetti privati, in ogni caso, siano previste forme di controllo e garanzia da parte dell’Assemblea sulle eventuali contribuzioni economiche alla Fondazione di entità superiore al massimo stabilito; sia prevista una funzione di garanzia da parte della Consulta Permanente dei beni comuni urbani della Città di Torino; siano previste periodiche forme di verifica dello Statuto al fine di adeguarlo alle dinamiche alle e alle necessità emergenti; in caso di estinzione della Fondazione, il bene viene devoluto alla Città di Torino che ne mantiene la destinazione d’uso. Le comunità di riferimento, al fine di costituire la Fondazione, individuano, con metodo democratico al proprio interno una/o o più rappresentanti delegate/i alla sottoscrizione degli atti necessari alla costituzione.
7. Il Consiglio Comunale, acquisito il parere della Circoscrizione competente, approva la costituzione della Fondazione.
8. Alla formazione del patrimonio della Fondazione possono contribuire con apporti di varia natura, anche successivamente, soggetti privati o enti pubblici.
9. La Città può aderire a fondazioni per il governo dei beni comuni costituite da parte di soggetti privati ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice Civile.

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