Luigi Ferrajoli. Una Costituzione globale per una Federazione della Terra. Un progetto in 100 articoli

ScreenshotLuigi Ferrajoli
Una Costituzione globale per una Federazione della Terra
Un progetto in 100 articoli *

1. La corsa verso l’abisso – Questo progetto di una Costituzione della Terra può apparire un’utopia. Lo scopo di questa premessa è mostrare che la vera utopia è l’idea che il genere umano possa a lungo sopravvivere senza una rifondazione costituzionale delle relazioni internazionali. L’umanità sta infatti vivendo una situazione drammatica, prodotta da due crisi simultanee che ne minacciano il futuro e sono dovute, entrambe, alla cieca imprevidenza e all’irresponsabilità delle sue classi di governo.
La prima crisi consiste in due terribili flagelli che, per la prima volta nella storia, possono porre fine al genere umano: il flagello della guerra, che rischia di degenerare in un olocausto nucleare, e il crescente impatto umano sull’ambiente, che sta producendo la distruzione della biosfera e con essa delle condizioni di vita sul nostro pianeta.
Il primo flagello, la guerra, fu evocato più di ottanta anni fa dalle prime parole del preambolo alla Carta delle Nazioni Unite. In violazione dell’art. 2 della Carta, la guerra è tornata a normalizzarsi, in questi ultimi anni, come strumento ordinario di soluzione delle controversie internazionali, all’insegna del disprezzo del diritto, della logica del nemico e del trionfo della legge del più forte. Si sta giocando col fuoco. Nel mondo ci sono 12.187 testate nucleari, in grado di distruggere decine di volte l’intera umanità. Le guerre in atto, tutte criminali, potrebbero utilizzarle, degenerando in conflitti atomici che farebbe impallidire, per i loro effetti distruttivi, gli orrori delle due guerre mondiali del Novecento.
Il secondo flagello, ancor più grave, è la devastazione della natura prodotta dall’impatto umano sull’ambiente e, in particolare, il riscaldamento climatico che, se non arrestato, renderà inabitabile la Terra tra atroci sofferenze. La progettata transizione ecologica non è mai iniziata, essendo costantemente aumentato, anche se in questi ultimi anni più lentamente che in passato, l’impiego di energie fossili che ne è la causa principale. La quantità di anidride carbonica nell’atmosfera, che alla fine del Settecento era di 280 parti per milione e, ancora nel 1979, quando la prima conferenza sul clima lanciò il primo allarme, era di 340 parti, ha raggiunto nel giugno 2025 il livello di 430 parti per milione, con un incremento di 3,8 parti in
un solo anno. Ci sono poi molte altre aggressioni all’ambiente: la crescita dei rifiuti tossici, la riduzione della biodiversità, l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e dei suoli, gli incendi devastanti e gli uragani estremi.
Si aggiunga un terzo flagello: la crescita, nel mondo, delle disuguaglianze, delle violazioni dei diritti umani e dello sfruttamento del lavoro. Secondo il rapporto Oxfam del 2024, le cinque persone più ricche del pianeta hanno più che raddoppiato in quattro anni la loro ricchezza, passata dai 405 miliardi di dollari del 2020 agli 869 miliardi del 2024, e si prevede che faranno altrettanto nei quattro anni successivi. Al tempo stesso è in atto una guerra feroce contro i poveri, che ha le sue forme più crudeli nella persecuzione dei migranti, contro i quali i nostri governanti sono stati capaci di aizzare l’odio, la paura e il razzismo dei poveri e degli sfruttati, gratificandoli con la superiorità che proverrebbe dalla loro identità
nazionale, quali concittadini dei ricchi e dei potenti. E’ così ricomparsa, in Europa, la figura delle persona illegale per nascita, cioè per il solo fatto di esistere: ieri gli ebrei, oggi i migranti irregolari.
C’è poi la seconda crisi, consistente in un collasso delle democrazie e del ruolo di garanzia del diritto proprio nel momento in cui la politica e il diritto sarebbero essenziali per fronteggiare la prima crisi. Sta venendo meno la forza normativa delle carte costituzionali all’interno degli ordinamenti nazionali ed è letteralmente crollata, nell’ordinamento internazionale, quella della carta dell’Onu e delle tante
carte dei diritti umani. Si sono così sviluppate due forme di assolutismo: l’assolutismo politico, per effetto della concentrazione e della personalizzazione dei poteri di governo, in forza della concezione della democrazia come onnipotenza della maggioranza identificata a sua volta con il suo capo, e l’assolutismo economico, per effetto della concentrazione della ricchezza e dell’assenza di limiti ai poteri del mercato concepiti come libertà, in forza di una storica mistificazione concettuale sulla quale tornerò più oltre. Il mondo è oggi dominato da ristretti gruppi di autocrati e di multimiliardari, i quali non ammettono limiti ai loro poteri. Il presidente della massima potenza militare, Donald Trump,
ha dichiarato di non conoscere limiti se non quelli posti da se stesso.
Ѐ un paradosso terribile. In tempi nei quali i pericoli di un conflitto atomico e di una catastrofe ecologica richiederebbero, per essere impediti, un aumento della complessità istituzionale e del ruolo garantista del diritto quale sistema di regole imposte ai poteri altrimenti selvaggi della politica e dell’economia, si è prodotto il fenomeno esattamente opposto: la globalizzazione dei poteri più potenti, l’involuzione autoritaria dei sistemi democratici, la concentrazione della ricchezza e l’affermazione generalizzata della legge del più forte.

2. Due fattori dei processi distruttivi e decostituenti – Come si spiega questa deriva? Si spiega con la sostanziale subalternità dei pubblici poteri a quei nuovi padroni del mondo che sono i grandi poteri economici e finanziari. E’ una subalternità prodotta da una sostanziale decostituzionalizzazione della sfera pubblica, il cui ruolo si è ridotto a poco più della periodica legittimazione elettorale dell’esistente e della repressione del dissenso, soprattutto se espresso dalle manifestazioni di piazza. Possiamo identificare due fattori, tra loro connessi, di questo processo decostituente.
Il primo fattore, strutturale, è stato la globalizzazione dell’economia, ma non anche della politica e del diritto. Negli anni Novanta del secolo scorso sono state liberalizzate la circolazione dei capitali e le operazioni speculative ad opera, paradossalmente, di governi progressisti: Bill Clinton negli Stati Uniti, Gerhard Schröder in Germania, Tony Blair e Gordon Brown in Inghilterra, Laurent Fabius, e Michel Rocard in Francia e i governi dell’Ulivo in Italia. Di qui, l’asimmetria tra il carattere globale dell’economia e della finanza e il carattere locale della politica e del diritto, accompagnata da un vuoto totale di diritto pubblico internazionale colmato da un pieno di diritto privato prodotto autonomamente, per via negoziale, dagli stessi attori del mercato. E’ chiaro che i poteri economici e finanziari, in assenza di una sfera pubblica globale, si sono sviluppati come poteri selvaggi, non più regolati dagli ordinamenti statali ma in grado, al contrario, di regolare a loro vantaggio le politiche degli Stati. Il rapporto tra Stato e mercato si è ribaltato: non sono più gli Stati che garantiscono la concorrenza tra le imprese, ma sono le grandi imprese che mettono gli Stati in una concorrenza al ribasso, spostando i loro investimenti nei paesi nei quali possono più facilmente sfruttare il lavoro, devastare l’ambiente, non pagare le imposte e corrompere i governi.
Di qui il secondo fattore, politico e culturale, del processo decostituente. Il primato dell’economia richiede la “governabilità”, cioè che la società sia governata e ancor prima governabile: una governabilità conseguita con tendenziali mutamenti delle forme di governo, sempre meno parlamentari e sempre più basate sul rafforzamento degli esecutivi e sulla personalizzazione delle funzioni governative.
Il dominio dell’economia non tollera parlamenti pluralisti, né tanto meno partiti politici radicati nella società e promotori di lotte sociali. Predilige e impone forme di governo verticalizzate, tanto potenti nei confronti della società quanto impotenti nei confronti dei mercati. E’ quanto è accaduto in questi ultimi trenta anni: la sterilizzazione delle basi sociali della politica prodotta dallo scioglimento dei partiti quali luoghi di formazione della volontà popolare; la spoliticizzazione della società generata dal senso di impotenza delle persone, dalla loro sfiducia e talora
dal loro disprezzo per il ceto politico, per la sfera pubblica e per le stesse istituzioni democratiche; il crollo nei governanti dell’impegno civile e politico, sostituito dall’asservimento ai loro capi e ai loro finanziatori e dalla cura del loro principale interesse, che è l’autoconservazione; i fenomeni diffusi dell’illegalità e della corruzione; lo sviluppo della paura, dell’aggressività e degli egoismi sociali che formano il terreno di coltura di tutti i populismi. E poi il fenomeno più perverso, cioè il ribaltamento della direzione del conflitto sociale: non più la lotta di classe di
chi sta in basso contro chi sta in alto, ma al contrario la lotta di chi sta in basso contro chi sta ancora più in basso, come i migranti, a totale beneficio di chi sta in alto. Ne è seguito un ribaltamento delle identità collettive: non più le vecchie soggettività politiche di carattere sociale, generate da lotte inclusive e solidali contro le disuguaglianze, bensì le soggettività di tipo identitario – razzista, o nazionalista, o religioso, o maschilista o apertamente classista – basate al contrario sulle lotte escludenti contro le differenze di etnia, di nazionalità, di religione, di
sesso, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Che è esattamente il capovolgimento di entrambi i principi – il valore delle differenze e il disvalore delle disuguaglianze – enunciati dall’articolo 3 della Costituzione italiana.
Si è così prodotto un autentico capovolgimento della gerarchia democratica dei poteri disegnata dal paradigma costituzionale. Crollata la partecipazione popolare alla politica, non sono più le forze sociali organizzate nei partiti che indirizzano dal basso la politica delle istituzioni rappresentative, ma è il ceto politico che gestisce i partiti, trasformati in gruppi di potere e in appendici dei loro dirigenti. Non sono più i parlamenti rappresentativi che controllano i governi ancorandoli alla loro fiducia, ma sono i governi che controllano i parlamenti, dando vita a maggioranze
di parlamentari nominati, rigidamente subordinate alla volontà dei capi. Non sono più le istituzioni di governo che disciplinano l’economia e la finanza, ma sono i poteri economici e finanziari globali che impongono ai governi regole e politiche antisociali, incompatibili con i limiti e i vincoli costituzionali.
E’ stato il trionfo dell’ideologia liberista, cui ha fatto riscontro una duplice crisi della ragione: della ragione politica, consistente nella cura degli interessi generali, e della ragione giuridica, informata ai principi costituzionali della pace, dell’uguaglianza e della garanzia dei diritti fondamentali, sostituite entrambe da una sola ragione, la ragione economica, il cui unico criterio è la crescita della ricchezza, ovviamente di quanti sono già ricchi. Le leggi dell’economia hanno così soppiantato quelle del diritto. Le vere norme fondamentali dell’odierna globalizzazione non sono più le carte costituzionali e internazionali dei diritti, con i loro principi di uguaglianza, solidarietà e dignità delle persone, ma le regole
inflessibili del mercato. Il lessico dell’economia, che ignora totalmente concetti come costituzionalismo, pace, uguaglianza e diritti fondamentali, ha ormai sostituito totalmente il lessico del diritto nel linguaggio politico con cui vengono formulati i problemi e le loro soluzioni. “Sostenibilità economica”, ben più della sostenibilità costituzionale, o democratica, o sociale o semplicemente umana, è il vincolo imposto dai mercati ai pubblici bilanci. “Non ci sono alternative” è la tesi pseudo-realistica ripetuta da tutti i governanti, a sostegno della loro abdicazione alle loro funzioni e della loro soggezione al dominio dei mercati. E’ una tesi che naturalizza ciò che è artificiale – la politica, il diritto e l’economia – e al tempo
stesso nega le catastrofi naturali, a cominciare da quella ecologica chiamata da Donald Trump la più grande truffa del secolo. Dunque, è una tesi che equivale al suicidio della ragione, oltre che della democrazia e della politica, ridotta a funzione parassitaria subalterna agli interessi dei grandi poteri economici e finanziari.

3. L’alternativa: un costituzionalismo dell’uguaglianza e della sopravvivenza – La domanda cui dobbiamo rispondere, se vogliamo far fronte a queste catastrofi, è allora semplice e drammatica: esiste un’alternativa a questa deriva? Io penso che l’unica alternativa razionale e realistica sia una rifondazione costituzionale dell’Onu. Non basta una semplice restaurazione delle vecchie strutture istituzionali, quali furono disegnate a livello statale con le costituzioni rigide del secondo dopoguerra e, a livello internazionale, con la carta dell’Onu e le tante carte sui diritti umani. Queste carte furono il frutto di un risveglio della ragione, all’indomani delle catastrofi del nazifascismo e delle guerre mondiali. La loro
insufficienza e la loro inadeguatezza sono oggi mostrate dalle nuove e ancor più gravi catastrofi generate dall’assenza di una sfera pubblica all’altezza dei poteri globali e illimitati della politica e dell’economia. E’ perciò necessario, se vogliamo salvare l’umanità da un’assurda autodistruzione, un nuovo risveglio della ragione in grado di produrre, insieme a una nuova temperie costituente, un mutamento di paradigma dell’attuale ordine/disordine internazionale. Questo mutamento non può che consistere nella costituzionalizzazione dell’Onu, cioè nella trasformazione
della sua carta statutaria in una Costituzione della Terra rigidamente sopraordinata a tutte le altre fonti – statali e sovrastatali, pubbliche e private – e soprattutto in grado di garantire tutti i principi in essa stabiliti.
Non si tratta di un’utopia, bensì dell’attuazione del diritto internazionale vigente. I principi della pace, della tutela dell’ambiente, dell’uguaglianza e dei diritti fondamentali sono già stabiliti nella carta dell’Onu e nelle tante carte internazionali esistenti. Ma sono principi totalmente ineffettivi. Sono infatti aspettative passive di non lesione o di prestazione, destinate a rimanere sulla carta come semplici enunciazioni di principio se non vengono introdotte le loro garanzie: le garanzie primarie, consistenti nelle figure attive dei divieti e degli obblighi ad esse corrispondenti, e le garanzie secondarie consistenti nei controlli e nelle sanzioni giurisdizionali delle loro violazioni. E’ l’assenza totale di queste
garanzie che ha determinato la crescente ineffettività del diritto internazionale.
Manca una Corte costituzionale planetaria. Mancano giurisdizioni internazionali obbligatorie. Mancano, soprattutto, garanzie e istituzioni globali di garanzia primaria dell’uguaglianza, dei diritti umani, della pace e dell’ambiente.
Sono precisamente queste garanzie, a cominciare da quelle dell’uguaglianza e dei diritti umani, che sono state introdotte nel progetto di una Costituzione della Terra: una semplice bozza, ovviamente, proposta come base di un dibattito pubblico mondiale. In primo luogo, la tutela delle libertà fondamentali, affidata all’introduzione delle loro garanzie secondarie o giurisdizionali: da un lato una Corte costituzionale planetaria, dotata del potere di censurare e rimuovere tutte le norme liberticide prodotte dagli Stati e, in generale, tutte le violazioni della Costituzione della Terra (art. 88); dall’altro le giurisdizioni, rese obbligatorie, della Corte internazionale di giustizia e della Corte penale internazionale (artt. 87 e 89). In secondo luogo una lunga serie di istituzioni di garanzia primaria dei diritti sociali alla salute, all’istruzione e alla sussistenza: un servizio sanitario globale (art. 78), un’istituzione mondiale di garanzia dell’alimentazione di base (art. 79), un sistema scolastico parimenti planetario (art. 80), un reddito-base universale (art. 29). In terzo luogo, a garanzia del lavoro contro lo sfruttamento selvaggio, è stato previsto, in aggiunta al reddito di base, un salario minimo dei lavoratori di almeno il doppio di tale reddito (art. 43, comma 4). I lavoratori, il cui reddito complessivo
sarebbe in questo modo il triplo del reddito di base, verrebbero finalmente liberati dal ricatto della fame. La sopravvivenza, in un mondo in cui la disoccupazione è destinata a diventare sistematica e strutturale (si pensi agli effetti dell’intelligenza artificiale), va garantita autonomamente, quale corollario del diritto alla vita, e non concepita quale necessità imposta e soddisfatta con il lavoro salariato. Infine, onde finanziare questo complesso sistema di garanzie, il progetto prevede un fisco globale progressivo sui grandi patrimoni e gli altissimi redditi, unitamente a un loro catasto o registro planetario, anche per porre un freno alle loro attuali accumulazioni sterminate (artt. 93-97).
Ma il costituzionalismo e il garantismo del futuro non dovrà essere soltanto un costituzionalismo e un garantismo dell’uguaglianza, affidato alle garanzie universali dei diritti fondamentali. Dovrà essere anche, e soprattutto, un costituzionalismo e un garantismo della sopravvivenza, riguardante i beni e non solo i diritti: da un lato i beni micidiali, che la Costituzione della Terra deve mettere al bando come beni illeciti, tramite norme penali che proibiscano e puniscano severamente come crimini contro l’umanità la loro produzione e il loro commercio (artt. 52-58); dall’altro i beni vitali della natura, che la Costituzione deve tutelare quali beni fondamentali, tramite garanzie che ne assicurino la conservazione e l’integrità e li rendano accessibili a tutti (artt. 48-51). Sono le garanzie più importanti, giacché dirette a tutelare due valori vitali per la sopravvivenza dell’umanità: la pace, che va garantita dalle guerre e dal pericolo della loro degenerazione in conflitti nucleari; l’ambiente naturale, che va garantito
dal riscaldamento climatico, che può provocare, se non si farà nulla contro di esso, la progressiva inabitabilità del pianeta.
Quale deve essere una vera garanzia della pace? Non certo la deterrenza armata, o peggio nucleare, che al contrario, come l’esperienza insegna, è semmai
un fattore di guerra. La sola, effettiva garanzia della pace è il disarmo globale e totale, attraverso la proibizione e la severa punizione, come crimini contro l’umanità, della produzione e del commercio di tutte le armi: non solo delle armi nucleari, ma di tutte le armi da fuoco. E’ la norma introdotta nel progetto di una Costituzione della Terra quale norma fondamentale del futuro ordine mondiale (artt. 52-53). Si tratta del vecchio principio, sostenuto da Thomas Hobbes e poi da Immanuel Kant, secondo cui il passaggio dallo stato di natura – oggi per di più nucleare – allo stato civile, si produce con il disarmo dei consociati.
E’ necessaria a tal fine una battaglia culturale diretta a promuovere la percezione, in ogni guerra e in ogni assassinio, della corresponsabilità morale, al confine con il concorso penale per dolo eventuale, della produzione e del commercio delle armi, che vanno perciò previsti come i crimini più gravi: più di questa o quella guerra o di questo o quell’omicidio, dato che formano il presupposto di tutte le guerre e di tutti gli assassinii. Le armi sono il simbolo della forza, e anche della viltà, giacché generano l’asimmetria, nelle relazioni sia tra gli Stati che tra le persone, tra chi è armato e chi è disarmato. La loro difesa è in realtà la difesa della legge del più forte, che a sua volta equivale alla difesa dello stato di natura, nel quale stanno sprofondando le relazioni internazionali e che ancora sopravvive nei paesi nei quali è lecito armarsi e tutti si armano per paura. Laddove il disarmo globale, lo scioglimento degli eserciti e il monopolio della forza in capo all’Onu e alle polizie locali, equivarrebbero a un salto di civiltà nella cultura e nella morale a livello di massa. Garantirebbero, oltre alla pace, la pubblica sicurezza, essendo con armi da fuoco la massima parte dei 460.000 omicidi commessi ogni anno. Segnerebbero il passaggio della società internazionale dallo stato di natura allo stato civile. Sul piano giuridico il disarmo sarebbe, tra l’altro, la garanzia più semplice. Consisterebbe in un severo divieto che potrebbe essere introdotto anche da una specifica convenzione internazionale, analoga alle convenzioni contro il genocidio, contro la tortura e contro la schiavitù. Sarebbe una soluzione semplice
anche sul piano politico. Basterebbe l’accordo tra Stati Uniti, Russia e Cina, se solo riconoscessero che non ha senso continuare a rischiare di sterminarsi a vicenda. Forse basterebbe la semplice iniziativa degli Stati Uniti, che sono la massima potenza militare. Tutti gli altri Stati aderirebbero.
Più difficile è la garanzia dell’ambiente. Il principio basilare del garantismo dei beni vitali della natura è espresso dai primi articoli del progetto di Costituzione della Terra. La Terra, dice l’articolo 1, è un “pianeta vivente” e “appartiene, come casa comune”, non solo agli esseri umani esistenti, ma anche “agli animali e alle piante” e “alle generazioni future”. Inoltre “l’umanità fa parte della natura”, dalla cui vitalità e dalla cui salute dipendono “la sua sopravvivenza e la sua salute”. Il primo fine della Federazione della Terra, aggiunge l’articolo 2, è “garantire la vita presente e futura in tutte le sue forme e, a questo fine, porre termine alle emissioni di anidride carbonica e al riscaldamento climatico, agli inquinamenti dell’acqua, del mare e del suolo, alle deforestazioni, alle aggressioni alla biodiversità e alle sofferenze crudeli inflitte agli animali”.
La prima garanzia dell’ambiente prospettata nel progetto di una Costituzione della Terra è pertanto la creazione di un demanio planetario (artt. 48 e 49), cioè la sottrazione al mercato, e perciò all’appropriazione privata e alla dissipazione, dei beni vitali della natura, come l’acqua potabile, le grandi foreste e i grandi ghiacciai dai quali dipende la vita sul nostro pianeta. E’ la vecchia figura romanistica, menzionata da Gaio, delle res communes omnium, siccome tali extra commercium.
In Italia, come in molti altri ordinamenti, i beni demaniali sono istituiti dal codice civile, e questo ha consentito alla politica di privatizzarli con leggi ordinarie. Solo la loro previsione in una costituzione, rigidamente sopraordinata a qualunque altra fonte normativa, fa del demanio una sicura garanzia.
Il secondo insieme di garanzie è costituito dai divieti, dagli incentivi e dalle politiche pubbliche: in primo luogo la drastica, pur se graduale proibizione dell’impiego di energie fossili, non solo nella produzione industriale ma anche nelle attività domestiche, dall’uso di automobili inquinanti a quello di caldaie a gas (artt. 54-56); in secondo luogo i premi e gli incentivi, come i contributi all’acquisto di auto elettriche o di pannelli solari; in terzo luogo gli investimenti pubblici, per esempio, nella riforestazione o nell’istallazione di pale eoliche e di centrali solari.
Il tutto andrebbe finanziato da imposte fortemente progressive, in questo caso ancor più giustificate dal fatto che i ricchi inquinano assai più dei poveri.
Lo scopo di questo progetto, in breve, è mostrare che un’alternativa all’attuale caos globale è in primo luogo possibile, se vengono superate la miopia politica, il razzismo e la difesa ottusa dei poteri globali selvaggi; è in secondo luogo obbligatoria, se prendiamo sul serio i principi costituzionali di cui esso propone l’attuazione; è in terzo luogo necessaria e urgente, se vogliamo che l’umanità sopravviva. La centralità delle garanzie e delle istituzioni di garanzia su cui si basa il progetto consente peraltro due innovazioni profonde, relative l’una al modello di federalismo, l’altra al modello di garantismo da tale progetto prefigurati.

4. Per un federalismo globale e garantista – L’innovazione in tema di federalismo consiste in quattro tratti distintivi di quello che ho chiamato federalismo globale garantista. La prima e più importante novità è appunto il ruolo centrale associato, dal progetto costituzionale di una Federazione della Terra, alle garanzie e alle istituzioni di garanzia di tre principi intrinsecamente universali perché nell’interesse di tutti: la pace, la tutela della natura e l’uguaglianza nei diritti fondamentali delle persone. Senza queste garanzie tali principi, come è accaduto finora, sono solo parole, promesse non mantenute. Ciò di cui l’umanità ha bisogno non è quindi uno Stato federale universale, come è stato proposto da Hans Kelsen e da Norberto Bobbio e in generale dalla tradizione federalista. Ciò di cui abbiamo bisogno e che occorre istituire sono le garanzie e le funzioni globali di garanzia di ciò che, ripeto, è universale: la pace, la natura e l’uguaglianza nei diritti fondamentali, che nessun singolo Stato può da solo realizzare.
Il secondo tratto caratteristico del federalismo globale e garantista è la permanenza delle funzioni politiche di governo in capo agli Stati contraenti,
essendo sufficienti, a livello globale, le funzioni di coordinamento affidate agli attuali organi dell’Onu (artt. 64-70), naturalmente democratizzati, oltre che potenziati con l’affermazione in capo ad essi del monopolio della forza armata. Le funzioni di governo infatti, essendo legittimate dalla rappresentanza politica, è bene che rimangano soprattutto in capo agli Stati nazionali e alle istituzioni infra-statali, a garanzia della loro autonomia e della loro rappresentatività. L’autonomia politica degli Stati nazionali e quella economica dei mercati sono per di più assicurate dal fatto che le garanzie e le relative funzioni di garanzia globali, al tempo stesso vitali e universali, non interferiscono nei legittimi spazi delle funzioni
di governo degli Stati e dei poteri economici dei mercati, ma solo nei loro spazi illegittimi, risultanti dal loro possibile esercizio in violazione dei principi e dei diritti costituzionalmente garantiti.
Il terzo tratto distintivo è la compatibilità della Costituzione della Terrà con
qualunque forma di Stato o di governo, sia essa liberale o illiberale, democratica o
autocratica, grazie alla possibilità che ad essa si aderisca sottoscrivendo soltanto
sue singole parti. E’ quanto prevede l’articolo 100 del progetto, al fine di favorire
l’adesione alla Costituzione della Terra anche degli Stati illiberali. C’è una sola
norma che deve essere sottoscritta da tutti: la messa al bando e la previsione come
crimini contro l’umanità della produzione, del commercio e della detenzione di
tutte le armi, incluse le comuni armi da fuoco.
La quarta caratteristica innovativa consiste infine nel fatto già segnalato che il modello di federalismo globale qui teorizzato si fonda non solo sul tradizionale
costituzionalismo dei diritti umani diretto a garantire l’uguaglianza, ma anche su
un costituzionalismo dei beni, diretto a garantire la sopravvivenza dell’umanità: dei
beni vitali naturali più sopra ricordati, che vanno tutelati come fondamentali, e dei
beni micidiali artificiali, primi tra tutti le armi, che vanno al contrario messi al
bando come illeciti. Si tratta, chiaramente, di un costituzionalismo di diritto
privato, consistente in limiti e in controlli imposti al mercato in ordine a cosa e a
come non è lecito produrre o commerciare: da un lato nella proibizione della
produzione e del commercio dei beni artificiali illeciti, come le armi, perché
micidiali; dall’altro nella tutela, tramite la sottrazione al mercato e il divieto di
emissioni tossiche, dei beni naturali fondamentali perché vitali.

6. Per un liberalsocialismo globale. L’utopia costituzionale – Il secondo ordine di innovazioni introdotto dal progetto del costituzionalismo e del federalismo globale e garantista consiste nel superamento da esso promosso del tradizionale conflitto tra liberalismo e socialismo, tra libertà e uguaglianza, tra diritti di libertà e diritti sociali, che ha pesato su oltre due secoli di storia. Questo conflitto, come ho sostenuto più volte, è stato sorretto da un vistoso equivoco teorico risalente al pensiero di John Locke e aggravatosi nelle attuali culture politiche liberiste: da un
lato l’associazione nella medesima categoria, la libertà, sia dei diritti fondamentali
di libertà – dalla libertà personale alla libertà di stampa e alle libertà di riunione e
associazione – sia della proprietà privata e dell’autonomia negoziale; dall’altro la
contrapposizione della libertà così concepita all’uguaglianza nei diritti sociali alla
salute, all’istruzione e alla sussistenza. Si tratta di un’associazione e di una
contrapposizione che accomunano sia il pensiero liberale che quello marxista, sotto
questo aspetto subalterno alla confusione lockiana. Con due effetti opposti e
simmetrici: la valorizzazione liberale della proprietà e del mercato con lo stesso
valore associato ai diritti di libertà; la svalutazione comunista delle libertà con il
medesimo disvalore associato ai diritti proprietari.
L’analisi concettuale mostra invece che sia la proprietà privata che l’autonomia
negoziale consistono non solo in diritti, ma anche in poteri – inteso con ‘potere’
qualunque facoltà il cui esercizio produca effetti nella sfera giuridica altrui – e
vanno perciò sottoposti, nella logica dello stato di diritto, a limiti e a vincoli non
meno dei poteri pubblici, a garanzia dei diritti di libertà e dei diritti sociali sul cui
godimento il loro esercizio possa interferire. Precisamente, essa mostra che vanno
ribaltate sia l’assurda associazione tra libertà e proprietà, tra diritti di libertà e
diritti-potere del mercato, sia la non meno assurda opposizione tra diritti di libertà
e diritti sociali, tra libertà e uguaglianza, tra liberalismo e socialismo.
Si possono dimostrare, su queste basi, due ordini di tesi: in primo luogo la
sinergia che il paradigma garantista è in grado di realizzare, sia a livello nazionale
che a livello globale, tra liberalismo e socialismo, tra libertà e uguaglianza, tra
diritti di libertà e diritti sociali, che sono la ragion d’essere, i fini e la sostanza della
democrazia costituzionale; in secondo luogo, la contrapposizione di entrambe le
classi di diritti – i diritti di libertà e i diritti sociali – quali altrettanti limiti e vincoli
sia ai poteri pubblici di governo, prodotti in democrazia dall’esercizio dei diritti
politici, ossia di autonomia politica, sia ai poteri privati del mercato, prodotti
dall’esercizio dei diritti civili, ossia di autonomia privata.
Il federalismo globale garantista ne risulta fondato su una felice e non casuale
coincidenza tra due essenziali distinzioni: la prima è la distinzione tra principi
come la pace, la tutela della natura e l’uguaglianza nei diritti fondamentali,
accomunati dal loro carattere universale, e i diversi interessi e problemi particolari,
contingenti e congiunturali che formano invece l’oggetto dei poteri politici e dei
poteri economici; la seconda è la distinzione tra le funzioni di garanzia dei primi,
che vanno introdotte al livello globale della Federazione della Terra, e le funzioni
di governo dei secondi, che devono essere lasciate al livello locale degli Stati
federati. Ne consegue il ribaltamento sia dell’assurda associazione che dell’assurda
contrapposizione più sopra ricordate. L’associazione va riconosciuta in realtà tra
diritti di libertà e diritti sociali e, per altro verso, tra poteri politici e poteri economici; mentre l’opposizione è tra l’insieme dei diritti, che forma quella che ho
più volte chiamato la sfera del non decidibile (che o che non), e l’insieme dei
poteri appartenenti invece a quella che possiamo chiamare la sfera del decidibile.
Insisto sulla connessione tra federalismo globale e garantismo, sia liberale che
sociale: in una parola sul liberalsocialismo quale condizione della popolarità
democratica di qualunque progetto federalista. Solo se fondato sulle garanzie dei
diritti fondamentali, sia di libertà che sociali, di tutti gli esseri umani, nonché della
pace e dell’ambiente naturale, il federalismo è in grado di conquistare il consenso
di tutti i popoli del mondo. Nessun progetto federale – dall’Unione Europea alla
Federazione della Terra – è infatti credibile e popolare se si limita all’introduzione
delle sole norme organizzative della dimensione politica o di governo della
Federazione, senza accompagnarle con concrete garanzie di contenuti vitali.
Qualunque progetto di questo tipo sarà sempre inteso – e sarà facile ai tanti
populisti farlo intendere – come una semplice limitazione, di per sé priva di
interesse, delle sovranità nazionali. Laddove è l’introduzione dei divieti e degli
obblighi, cioè delle garanzie e delle istituzioni di garanzia dei diritti e dei beni
costituzionalmente proclamati – la pace, l’ambiente, la salute, l’istruzione e la
sussistenza – che può procurare consenso all’Unione Europea e a una futura
Federazione della Terra e sconfiggere tutti sovranismi e i nazionalismi. Si pensi,
per esempio, alla popolarità che a tali federazioni proverrebbe, contro tutti gli
scetticismi statalisti, dall’introduzione di un reddito di base universale.
Si tratta, del resto, di divieti e di obblighi inderogabili, dato che le sfide
globali, soprattutto quella ecologica, ci impongono una drammatica responsabilità
nei confronti delle generazioni future. Dobbiamo infatti rispondere a una domanda
elementare e tremenda: come ci giudicheranno, in un futuro non lontano, i nostri
posteri? Cosa diranno i nostri nipoti della nostra economia rapace e mortifera, volta
a devastare i beni vitali della natura e a produrre armi micidiali in grado di
distruggere l’umanità e di rendere inabitabile la Terra? Come potranno giustificare
o anche solo comprendere la nostra cecità, la nostra irresponsabilità e la nostra
stupidità, alle quali si dovranno la devastazione del nostro pianeta, la sua riduzione
a una massa infuocata e inabitabile e le terribili sofferenze cui li abbiamo
condannati prima della loro estinzione?

7. Una nota di ottimismo – Voglio tuttavia concludere con una nota di ottimismo.
Le grandi sfide globali qui ricordate, prima tra tutte quella ecologica, possono
provocare un risveglio della ragione, giacché i limiti, i vincoli e i controlli
costituzionali da esse imposti garantiscono la sopravvivenza dell’intera umanità
nell’unico pianeta che abbiamo. Esse possono quindi dar vita a una mobilitazione
universale, internazionale e intergenerazionale – vera lotta di liberazione dai nuovi
padroni del mondo – all’insegna dell’unità, della cooperazione e della solidarietà dell’intero genere umano. Giacché il salvataggio delle condizioni di vita sul nostro
pianeta è nell’interesse di tutti – poveri e ricchi, deboli e potenti – e siamo tutti,
letteralmente, sulla stessa barca. Oggi la polis è il mondo e la Terra è realmente la
nostra casa comune. Il pericolo è che ci si lasci paralizzare da tre diversi
atteggiamenti: la cecità e la cieca fiducia nelle capacità salvifiche del progresso
tecnologico; il panico ecologico, il pessimismo assoluto e la rassegnazione, fino al
fatalismo; infine la beata incoscienza negazionista.
Contro queste forme di abdicazione della ragione dobbiamo mostrare che
l’alternativa è difficile, ma esiste. Essa è offerta dal diritto, che è il solo strumento
per imporre, a quella che ho chiamato la sfera del decidibile, cioè del potere, ciò
che si deve decidere e ciò che si deve cessare di decidere e di fare se vogliamo
evitare l’autodistruzione. Consiste nell’allargare al diritto internazionale il ruolo
del costituzionalismo quale garante di quella che ho chiamato la sfera del non
decidibile che e che non: cioè la sfera di ciò che a nessuno è consentito fare, e che
è perciò obbligatorio smettere di fare, come la produzione di armi, l’emissione di
carbonio nell’atmosfera e la lesione dei diritti di libertà, e di ciò che a nessuno è
consentito non fare, cioè è obbligatorio ed urgente cominciare a fare, come
l’istituzione di un demanio planetario, l’introduzione delle funzioni globali di
garanzia dei diritti sociali e anche il mutamento di molte nostre abitudini di vita.
Sono questi i contenuti del nostro progetto di una Costituzione della Terra. Non
è, ripeto, un’utopia. A meno che per “utopia” s’intenda il costituzionalismo preso
sul serio, cioè l’insieme dei principi della pace, della tutela della natura, dei diritti
di libertà e dei diritti sociali, che forma la sostanza di tutte le costituzioni avanzate.
Chiamiamola perciò utopia costituzionale: sono infatti le nostre costituzioni, frutto
di altrettante liberazioni, che l’hanno proclamata, stabilendo tutti i principi
dell’ottima repubblica. Metterla in atto, introducendo le sue garanzie, equivale
all’ultimo passo nel progresso della civiltà: la realizzazione della pace perpetua; la
conservazione e la restaurazione delle condizioni di vita sul nostro pianeta; la
liberazione del genere umano dagli attuali padroni del mondo; l’uguale dignità di
tutti gli esseri umani e la nostra comune umanità. L’alternativa, in breve, è tra il
sogno e l’incubo: tra il sogno di un mondo pacificato e di una civile convivenza tra
i popoli della Terra e l’incubo di un’umanità costantemente in guerra e destinata a
un insensato suicidio

Progetto di Costituzione della Terra

Preambolo

Noi popoli della Terra, che nel corso delle ultime generazioni abbiamo
accumulato armi micidiali in grado di distruggere più volte l’umanità, abbiamo
devastato l’ambiente naturale e messo in pericolo, con le nostre attività industriali,
l’abitabilità del nostro pianeta;
consapevoli della catastrofe ecologica che incombe sulla Terra, del nesso che
lega la sopravvivenza dell’umanità e la salvaguardia dell’ambiente e del pericolo
che, per la prima volta nella storia, il genere umano, a causa delle sue aggressioni
alla natura, possa avviarsi all’estinzione;
decisi a salvare la Terra e le generazioni future dai flagelli dello sviluppo
insostenibile, delle guerre, dei dispotismi, della crescita della povertà e della fame,
che hanno già provocato devastazioni irreversibili al nostro ambiente naturale,
milioni di morti ogni anno, lesioni gravissime della dignità delle persone e
un’infinità di indicibili privazioni e sofferenze;
decisi a vivere insieme, nessuno escluso, in pace, senza armi mortali, né fame
né muri ostili, a garantire un futuro all’umanità e alle altre specie viventi e a
realizzare l’uguaglianza nei diritti fondamentali e la solidarietà tra tutti gli esseri
umani, assicurando loro le garanzie della vita, della dignità, delle libertà, della
salute, dell’istruzione e dei minimi vitali,
promuoviamo un processo costituente della
Federazione della Terra, aperto all’adesione
di tutti i popoli e di tutti gli Stati esistenti e
finalizzato alla stipulazione di questo patto
di convivenza pacifica e di solidarietà:

Parte prima
I principi. Le finalità
Titolo primo
Principi supremi
Articolo 1

La Terra, casa comune degli esseri viventi

La Terra è un pianeta vivente. Essa appartiene, come casa comune, a tutti gli
esseri viventi: agli esseri umani, agli animali e alle piante. Appartiene anche alle
generazioni future, alle quali la nostra generazione ha il dovere di garantire, con la
continuazione della storia, che esse vengano al mondo e possano sopravvivere.
L’umanità fa parte della natura. La sua sopravvivenza e la sua salute dipendono
dalla vitalità e dalla salute del mondo naturale e degli altri esseri viventi, animali e
vegetali, che insieme agli esseri umani formano una famiglia accomunata da una
medesima origine e da una globale interdipendenza.
Articolo 2

Le finalità della Federazione della Terra

I fini della Federazione della Terra sono:
garantire la vita presente e futura sul nostro pianeta in tutte le sue forme e, a
questo fine, porre termine alle emissioni di anidride carbonica e al riscaldamento
climatico, agli inquinamenti dell’aria, dell’acqua e del suolo, alle deforestazioni,
alle aggressioni alla biodiversità e alle sofferenze crudeli inflitte agli animali;
mantenere la pace e la sicurezza internazionale e, a questo fine, mettere al
bando tutte le armi – nucleari, chimiche, microbiologiche e convenzionali – ,
sopprimere gli eserciti nazionali e così realizzare il disarmo degli Stati e delle
persone e il monopolio della forza in capo alle sole istituzioni di sicurezza
pubblica;
promuovere fra i popoli rapporti amichevoli di solidarietà e di cooperazione
nella soluzione dei problemi globali di carattere ecologico, politico, economico e
sociale e, a questo fine, garantire l’uguale dignità di tutti i popoli e di tutte le
persone e la conservazione e la tutela di tutti i beni vitali;
realizzare l’uguaglianza di tutti gli esseri umani nei diritti fondamentali e, a
questo fine, introdurre i divieti di lesione e, in capo ad adeguate istituzioni e
funzioni globali di garanzia, gli obblighi di prestazione che a tali diritti
corrispondono come loro garanzie.

Articolo 3
Dignità della persona

La dignità della persona umana è inviolabile. Ѐ dovere di tutti rispettare e
tutelare gli esseri umani sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la loro personalità.
Nella ricchezza delle loro molteplici differenze, che questa Costituzione ha il
compito di tutelare, gli esseri umani costituiscono il popolo della Terra, quali
soggetti uguali in dignità e diritti, usufruttuari di beni comuni, responsabili in
solido della vita sul pianeta e tenuti a conservarla e a trasmetterla da una
generazione all’altra.
Modificazioni genetiche su esseri umani sono consentite soltanto a fini
strettamente terapeutici.

Articolo 4
Principio di uguaglianza

Tutti gli esseri umani sono uguali di fronte alle leggi.
L’uguaglianza di fronte alle leggi richiede che le norme di legge non siano
oscure né vaghe, ma quanto più possibile chiare, univoche e precise.
Tutti gli esseri umani sono uguali nei diritti fondamentali.
L’uguaglianza nei diritti fondamentali comporta il diritto di ciascuno al rispetto
e all’affermazione di tutte le proprie differenze personali di identità e alla massima
riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali.
Le garanzie di questi diritti, qualora difettino o siano inadeguate negli
ordinamenti statali, sono assicurate dalle istituzioni globali di garanzia previste nel
titolo terzo della parte seconda di questa Costituzione.

Articolo 5
Cittadinanza della Terra

Tutti gli esseri umani sono cittadini della Terra. Tutti sono dotati, dal momento
della nascita, di personalità e di capacità giuridica. Nessuno può essere privato
della personalità, della capacità giuridica o del nome.
Tutti gli esseri umani acquistano la capacità d’agire con la maggiore età.

Articolo 6
La pace

La Federazione della Terra ripudia la guerra come massimo crimine contro
l’umanità
Il diritto alla pace è un diritto fondamentale del popolo della Terra, di tutti i
popoli del mondo e di tutti gli esseri umani. La sua garanzia è un dovere assoluto
di tutte le istituzioni pubbliche, sia statali che globali.
La fraternità è la forma primaria dei rapporti tra tutte le persone che fanno parte
del popolo della Terra.
Tutti gli esseri umani e tutte le pubbliche istituzioni sono tenuti ai doveri di
solidarietà politica, economica e sociale.

Titolo secondo
I diritti fondamentali
Articolo 7

Universalità, indivisibilità e indisponibilità dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali alla vita, all’integrità fisica e psichica, alle libertà, alla
salute, all’istruzione, alla sussistenza, alla sicurezza e al libero sviluppo della
persona sono diritti universali, spettanti a tutti gli esseri umani e perciò indivisibili
e indisponibili.
Essi sono nell’interesse di ciascuno dei loro titolari e nell’interesse pubblico
dell’intera umanità. Non sono suscettibili di negoziazioni, né di rinuncia da parte dei loro titolari.

Articolo 8

I diritti fondamentali e le loro garanzie

I diritti fondamentali stabiliti in questa Costituzione sono aspettative negative o
positive di carattere universale, cui corrispondono, come garanzie, i divieti delle
loro lesioni e gli obblighi delle prestazioni idonee a soddisfarli.
Essi impongono alle istituzioni globali di governo l’obbligo di creare le
istituzioni e le funzioni globali di garanzia deputate, ove difettino le istituzioni
statali di garanzia, alla loro tutela e alla loro attuazione.
Le garanzie di tali diritti sono limiti e vincoli all’esercizio di tutti i poteri, sia
pubblici che privati, nei cui confronti stabiliscono ciò che non deve essere deciso e
ciò che non deve essere non deciso.
Sono diritti fondamentali i diritti di libertà, i diritti sociali, i diritti politici e i
diritti civili.

Sezione prima
I diritti di libertà
Articolo 9

Le garanzie dei diritti di libertà

I diritti di immunità e di libertà comportano il divieto, in capo a tutti e a
ciascuno, di lederli e di impedirne o limitarne l’esercizio.

Articolo 10

Il diritto alla vita e all’integrità personale
Ogni persona umana ha il diritto inviolabile alla vita.
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a punizioni o a trattamenti crudeli, o
disumani o degradanti, né a trattamenti psichici che ledano la sua personalità.
Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

Articolo 11
La libertà di pensiero

La libertà di pensiero, di coscienza e di religione è inviolabile.
Nessuno può limitarla o coartarla.

Articolo 12
La libertà religiosa

Ciascuno ha diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, nel
rispetto dei diritti di libertà degli altri. Nessuno può essere costretto a praticare una religione contro la sua volontà.
Tutte le confessioni religiose sono libere di ordinare e praticare i loro culti e di
diffondere le loro concezioni, nel rispetto delle altre confessioni religiose e dei
diritti di libertà di tutti e di ciascuno.
Le istituzioni pubbliche e le istituzioni religiose sono autonome e tra loro
indipendenti.

Articolo 13

La libertà di manifestazione del pensiero

Tutti gli esseri umani hanno diritto alla libera manifestazione del proprio
pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione.
La libertà di manifestazione del pensiero incontra i limiti consistenti nei divieti
di ingiurie, di diffamazioni e di lesioni dell’altrui riservatezza.
La libertà dei mezzi di informazione è garantita dal diritto dei giornalisti di
concorrere a deciderne gli orientamenti e, insieme, da finanziamenti pubblici
condizionati all’assenza di censure e di controlli padronali ed erogati in misura
inversamente proporzionale agli introiti pubblicitari. La proprietà dei media non
può essere alienata senza il consenso della maggioranza delle loro redazioni.
Tutti gli esseri umani hanno diritto di comunicare, di cercare, di ricevere e di
ottenere informazioni, senza riguardo a frontiere e a barriere politiche, e di
accedere a Internet e alle tecnologie informatiche in condizioni di uguaglianza.
Tutti hanno diritto di ottenere le informazioni relative ai contenuti e alle
motivazioni degli atti delle pubbliche istituzioni che incidano sui loro diritti
fondamentali.

Articolo 14

La libertà di circolazione sulla Terra

Tutti gli esseri umani hanno diritto di circolare liberamente sulla Terra, salvo le
limitazioni stabilite dalle leggi per motivi di sanità.
Ogni individuo ha diritto di emigrare da qualunque paese, incluso il proprio, e
di tornare nel proprio paese. Questo diritto è garantito dal divieto di qualunque
violenza o costrizione diretta a impedirne l’esercizio e dall’obbligo della
Federazione della Terra di consentire e disciplinare la conseguente immigrazione.

Articolo 15
La libertà di riunione

Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, senza alcuna
autorizzazione, salvo le limitazioni imposte dalle pubbliche autorità per motivi di
sanità o di incolumità pubblica.

Articolo 16
La libertà di associazione

Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, con i limiti determinati dai divieti
di associazioni con finalità delittuose oppure di carattere militare.

Articolo 17

Le libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
Tutti hanno diritto di accedere alla scienza e alla conoscenza.
La libertà di pensiero e di ricerca dei docenti di ogni ordine e tipo implica e
impone la loro uguaglianza di status, e perciò l’esclusione della precarietà dei loro
rapporti di lavoro e di qualunque tipo di gerarchia.
Al ruolo docente si accede mediante concorso. Gi aumenti salariali dei docenti
avvengono sulla base dell’anzianità-

Articolo 18
La libertà personale

La libertà personale non può essere limitata se non per atto motivato
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalle leggi.
Limitazioni della libertà personale sono consentite alle autorità di polizia in casi
eccezionali di necessità e di urgenza, tassativamente previsti dalle leggi, e vengono
meno se entro il giorno successivo non sono convalidate dall’autorità giudiziaria.
Nessuno può essere privato della libertà personale per il solo fatto di non essere
in grado di adempiere a un’obbligazione contrattuale.
Chiunque sia privato della libertà personale deve essere trattato con umanità e
con il rispetto dovuto alla sua dignità di persona. Ѐ punita ogni violenza fisica o
morale su persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale.

Articolo 19

L’immunità da imposizioni tecnologiche

Ѐ vietata e punita qualunque applicazione dell’intelligenza artificiale o della
robotica in grado di violare la dignità, la riservatezza o la libertà delle persone.
Nessuno può essere sottoposto a decisioni automatizzate, basate unicamente su
algoritmi, che riguardino la sua persona o comunque incidano sulla sua vita.
Ѐ vietata qualunque applicazione tecnologica sulla persona umana idonea a
provocare mutazioni dannose e permanenti della sua identità.

Articolo 20
Il diritto alla riservatezza

Ogni individuo ha diritto al rispetto e alla non violazione della sua vita privata,
del suo domicilio e della segretezza della sua corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione.
Nessuno può essere obbligato a rivelare le proprie opinioni politiche, o religiose
o di altro genere.
Ispezioni, perquisizioni, limitazioni, sequestri e altre interferenze nella vita
privata delle persone sono consentite nei soli casi, nei soli modi e con le medesime
garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Articolo 21

Il principio di legalità penale

Nessuno può essere punito per un’azione o un’omissione che non siano state in
precedenza previste dalla legge come reati, né con pene più severe di quelle in
vigore al momento della commissione del reato.
La legge può punire come reati soltanto comportamenti da essa tassativamente
determinati, imputabili alla responsabilità personale dei loro autori e lesivi di beni
o di diritti altrui oppure di interessi costituzionalmente rilevanti.
Tutte le norme in materia di reati, di pene e di processi penali devono essere
contenute nei codici penali e nei codici di procedura penale.
Nessun essere umano può essere trattato o punito come nemico, o comunque
penalizzato a causa della sua identità politica, o religiosa, o sessuale, o etnica o
nazionale.

Articolo 22

I principi del giusto processo

Chiunque sia accusato di un reato è presunto innocente fino a che la sua
colpevolezza non sia stata accertata in via definitiva da una sentenza motivata di
condanna, emessa in tempi ragionevoli e sulla base di prove acquisite in un
pubblico dibattimento, nel quale l’accusato abbia goduto del diritto di contraddire
capi d’accusa motivati e chiaramente formulati e di difendersi personalmente o con
l’assistenza di un difensore di sua scelta o di un pubblico ministero di difesa.
Chiunque sia stato dichiarato da un tribunale colpevole di un reato, ha diritto a
un ulteriore esame della sua responsabilità da parte di una giurisdizione superiore.

Articolo 23
L’umanità delle pene

Le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
Non sono ammesse la pena di morte, quella dell’ergastolo, le pene corporali, le
pene infamanti e la pena della reclusione per una durata superiore a venti anni.

Articolo 24
La libertà naturale

La libertà naturale consiste nella facoltà di fare tutto ciò che non nuoce agli
altri. Essa può essere limitata solo dalle leggi. Le leggi non possono vietare le
azioni non nocive ad altri o alla società.
I comportamenti non formalmente vietati da norme legittime non possono, da
nessuno, essere impediti.
Nessuno può essere costretto a fare ciò che da norme legittime non è prescritto
come obbligatorio.
Tutti hanno il diritto di disobbedire a un ordine ingiusto che comporti il ricorso illegittimo alla violenza o la violazione di diritti altrui.

Sezione seconda
I diritti sociali
Articolo 25
Le garanzie dei diritti sociali

I diritti sociali comportano l’obbligo a carico delle istituzioni nazionali di
garanzia e, qualora tale obbligo non sia adeguatamente soddisfatto o soddisfacibile,
a carico delle istituzioni globali di garanzia, di fornire gratuitamente a tutti gli
esseri umani le prestazioni che ne formano l’oggetto.
Articolo 26
Il diritto alla salute
Tutti gli esseri umani hanno diritto alla salute.
Il diritto alla salute comporta l’obbligo, a carico delle istituzioni sanitarie di
garanzia, sia nazionali che globali, di prevenire le malattie e di fornire a tutti gli
esseri umani, gratuitamente, le cure e i farmaci necessari.
Nessuno può essere obbligato a subire trattamenti sanitari contro la sua volontà,
se non per disposizioni di legge consentite unicamente a garanzia dell’incolumità e
della salute pubblica.

Articolo 27
Il diritto all’istruzione

Tutti gli esseri umani hanno diritto all’istruzione, impartita obbligatoriamente e
gratuitamente dalla scuola pubblica per almeno 13 anni.
Scuole private possono essere istituite senza oneri diretti o indiretti per le
pubbliche istituzioni.
L’istruzione, sia nelle scuole pubbliche che nelle scuole private, è finalizzata
alla promozione del libero sviluppo della personalità e all’educazione al rispetto
dei principi della pace, della dignità e dell’uguaglianza delle persone, dei loro
diritti fondamentali e dei beni comuni.
I capaci e i meritevoli hanno diritto ad essere forniti dei mezzi necessari a
raggiungere i gradi più alti degli studi.
Le istituzioni pubbliche di garanzia dell’istruzione, locali e globali,
garantiscono la massima diffusione in rete delle conoscenze scientifiche quali
saperi accessibili a tutti.

Articolo 28
Il diritto al cibo

Tutti hanno diritto a un’alimentazione appropriata, mediante alimenti sani e nutrienti, sufficienti ad assicurare un sano sviluppo fisico e psichico della persona.

Articolo 29

Il diritto a un reddito minimo di base

Tutti hanno diritto a un reddito di base sufficiente a garantire a ciascuno una
degna sopravvivenza.
In caso di infortunio, o di malattia, o di invalidità o di vecchiaia, tutti hanno
diritto che siano loro assicurati mezzi sufficienti a garantire un’esistenza libera e
dignitosa.

Articolo 30
Il diritto all’abitazione

Tutti hanno diritto all’uso di un’abitazione decorosa e sicura.

Sezione terza
I diritti politici
Articolo 31

L’uguaglianza dei popoli in dignità e diritti

Tutti i popoli sono uguali in dignità e diritti.
Ogni popolo ha diritto all’esistenza e alla sussistenza, al rispetto della propria
identità nazionale e culturale, all’uso della propria lingua, alla conservazione e alla
protezione del proprio ambiente naturale, delle proprie tradizioni storiche e delle
proprie ricchezze artistiche.

Articolo 32
I diritti delle minoranze

Coloro che appartengono a minoranze linguistiche, culturali, religiose, nazionali
o politiche hanno diritto alla tutela e all’affermazione delle identità determinate da
tali appartenenze, all’uso della loro lingua e al rispetto delle loro culture e delle
loro tradizioni, salvo che queste comportino violazioni di diritti fondamentali.

Articolo 33
La sovranità popolare

La sovranità appartiene al popolo della Terra e a nessun altro. Nessun potere
costituito può appropriarsene o usurparla.
Essa consiste nella somma di quei frammenti di sovranità che sono i poteri e i
contropoteri nei quali consistono i diritti fondamentali di cui tutti gli esseri umani
sono titolari.

Articolo 34

Il diritto dei popoli all’autodeterminazione

Ogni popolo ha diritto all’autodeterminazione, sia interna che esterna, onde
possa decidere liberamente il suo sviluppo civile, politico, economico e culturale.
L’autodeterminazione interna consiste nella democrazia, grazie alla quale tutti
sono garantiti nei loro diritti e possono concorrere a orientare le politiche nei loro
paesi mediante libere elezioni, svolte a scrutinio segreto e a intervalli ragionevoli e
idonee ad assicurare la massima rappresentatività delle istituzioni di governo.
L’autodeterminazione esterna consiste nell’immunità dei popoli da ogni forma,
diretta o indiretta, di dominazione e da ogni altro tipo di violazione dei diritti
fondamentali, o di oppressione o di discriminazione che sia determinato dalla loro
identità etnica, o nazionale, o religiosa, o linguistica o politica.

Articolo 35

Partecipazione politica e diritto di voto

Tutti hanno diritto di partecipare alla vita pubblica e di concorrere a determinare
le decisioni politiche delle istituzioni di governo.
Sono elettori ed hanno diritto di voto, nei territori nei quali risiedono
stabilmente, tutti gli esseri umani che abbiano raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale, uguale, libero e segreto.
Articolo 36
I partiti politici

Tutti hanno diritto di associarsi in partiti politici, o in libere associazioni o in
movimenti sociali, anche di carattere globale, onde concorrere collettivamente a
determinare le politiche locali, nazionali e globali.
I partiti sono organi della società, entro i quali si forma la volontà popolare.
Sono titolari di autonome funzioni di indirizzo politico nei confronti delle
istituzioni rappresentative di governo. La loro organizzazione è libera quanto ai
programmi e vincolata quanto al metodo democratico e al dovere di rispettare il
principio della pace e i diritti fondamentali.
I dirigenti dei partiti politici, al momento della loro elezione in istituzioni
pubbliche rappresentative, cessano di essere titolari delle funzioni direttive da essi
esercitate all’interno del loro partito.
I bilanci dei partiti, formati dai contributi degli iscritti o dei simpatizzanti e dai
finanziamenti pubblici, sono vincolati alla trasparenza. I partiti e i candidati alle
elezioni nelle istituzioni pubbliche rappresentative non possono ricevere contributi
privati occulti oppure in grado, per la loro entità, di condizionare le loro scelte
politiche.

Articolo 37

Il diritto di accesso alle funzioni pubbliche

Tutte le persone dotate di capacità d’agire hanno diritto di accedere alle
funzioni pubbliche e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

Sezione quarta
I diritti civili

Articolo 38

I diritti civili e la soggezione alla legge del loro esercizio

I diritti civili di autonomia negoziale e imprenditoriale sono poteri spettanti a
tutti i soggetti dotati della capacitò d’agire.
Il loro esercizio è sottoposto alla legge, che ne detta i limiti consistenti nei
divieti di provocare danni ingiusti ai diritti e ai beni altrui.

Articolo 39

La proprietà privata e gli altri diritti patrimoniali

La proprietà privata e gli altri diritti patrimoniali sono riconosciuti e garantiti
quanto ai modi di acquisto e di godimento e quanto ai limiti che, a tutela dei diritti
altrui e dei pubblici interessi, sono imposti al loro esercizio dalla loro natura di
poteri.
La proprietà privata, inclusa la proprietà intellettuale sottostante ai brevetti, può
essere espropriata, salvo indennizzo, dalle pubbliche istituzioni, locali o globali,
per motivi di interesse generale.

Articolo 40

L’iniziativa economica privata e i suoi limiti

I diritti civili di autonomia negoziale e di iniziativa economica privata non
possono essere esercitati in modo da recare danno alla sicurezza, alla salute, alla
libertà e alla dignità delle persone.
Le imprese hanno la sede legale nei luoghi nei quali prevalentemente si
svolgono le loro attività.
Funzioni pubbliche e diritti civili di autonomia imprenditoriale e di proprietà
privata sono incompatibili in capo ai medesimi soggetti, qualora l’esercizio delle
prime possa essere condizionato dagli interessi che informano l’esercizio dei
secondi.
La crescita economica non può essere illimitata. Essa è condizionata dalla sua
sostenibilità ecologica e dal carattere limitato delle risorse e delle difese naturali.

Articolo 41

I diritti e i doveri nella famiglia

Uomini e donne in età idonea e liberamente consenzienti hanno il diritto di
stabilire tra loro forme diverse di comunione di vita, senza limitazioni legate alle
loro identità, e di costituirsi come famiglie.
I coniugi hanno uguali diritti e uguali doveri nei rapporti fra loro e con i loro
figli. Hanno il compito di mantenere, curare ed educare i figli minori, nel rispetto
dei loro diritti e della loro dignità di persone.
Hanno inoltre il diritto di ottenere, su richiesta anche soltanto di uno di loro, lo
scioglimento giuridico del vincolo coniugale, con il conseguente dovere di
assistenza nei confronti del coniuge economicamente più bisognoso.
Sono vietati e giuridicamente nulli i matrimoni con minori in età infantile.
La maternità è il frutto di una libera e responsabile autodeterminazione della
donna. Embrioni e feti non sono persone se non sono concepiti e voluti come tali
dalle madri che li mettono al mondo.
I bambini hanno diritto a essere trattati come persone e a partecipare, secondo il
loro grado di maturità, alle decisioni che li riguardano.
I membri della famiglia sono tenuti ai doveri della reciproca assistenza.

Articolo 42
La dignità del lavoro

Il lavoro non è una merce. Esso è un fattore della dignità della persona e del suo
ruolo nella società e deve essere tutelato in tutte le sue forme.
Tutti hanno diritto, in condizioni di uguali opportunità, alla libera scelta del
proprio lavoro.
Ѐ compito delle istituzioni pubbliche, nazionali e globali, promuovere la piena
occupazione.

Articolo 43
I diritti dei lavoratori

Ogni lavoratore ha diritto ad ambienti e a condizioni di lavoro sane, igieniche,
sicure e dignitose, in grado di impedire infortuni, malattie professionali e lesioni
della sua salute e della sua incolumità fisica o psichica. Sono vietati i lavori che
mettano in pericolo la vita o la salute dei lavoratori.
Ѐ vietato il lavoro infantile.
A parità di mansioni, i lavoratori hanno diritto a uguali condizioni di lavoro e di
retribuzione sufficienti a garantire un’esistenza libera e dignitosa, senza
discriminazioni determinate da ragioni di sesso, o di nazionalità, o di religione, o di
opinioni politiche, o di appartenenza a partiti o a sindacati.
Ogni lavoratore ha diritto a un’equa retribuzione, la cui misura minima,
stabilita normativamente a livello globale, deve essere almeno il doppio del reddito minimo di base stabilito dall’articolo 29.
Tutti i lavoratori hanno diritto al riposo settimanale, a una durata della giornata
lavorativa non superiore a otto ore e a ferie annuali retribuite.
Ogni lavoratore ha diritto al miglioramento delle sue capacità lavorative
attraverso la partecipazione a corsi di apprendistato o di formazione professionale.
Nessun lavoratore dipendente può essere licenziato senza che ricorra una giusta
causa prestabilita dalla legge e adeguatamente motivata e comprovata.
Ai contratti di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata solo
se si tratti di lavori stagionali, oppure ricorrano eccezionali e comprovate esigenze
oggettive o significativi incrementi temporanei dell’ordinaria attività dell’impresa.
Tutti i lavoratori hanno diritto a un trattamento pensionistico in grado di
assicurare loro mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
Ѐ vietato l’uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per finalità di
controllo a distanza delle attività dei lavoratori.
Sono vietate le discriminazioni, nell’avanzamento professionale e nelle carriere,
basate sul sesso.
Tutte le lavoratrici hanno diritto alla tutela del loro stato di maternità e, prima e
dopo il parto, ad adeguati periodi di riposo nella forma di congedi di maternità
retribuiti. Sono illegittimi e nulli i licenziamenti o le discriminazioni nel lavoro
determinati dalla maternità.
I lavoratori non possono essere soggetti a decisioni automatizzate assunte da
algoritmi, ma solo all’organizzazione del lavoro deliberata e gestita da esseri
umani.

Articolo 44

La partecipazione dei lavoratori alle decisioni che incidono sulla loro vita
I lavoratori hanno diritto, anche attraverso le organizzazioni sindacali alle quali
aderiscono, a essere informati e consultati su tutte le vicende dei datori di lavoro
che possano avere effetti sul loro rapporto di lavoro.
Nelle imprese gestite da organi societari, i lavoratori hanno diritto ad essere in
questi rappresentati onde partecipare, in maniera determinante, a tutte le decisioni
che, senza comprovate necessità di salvaguardare la sopravvivenza dell’impresa,
incidano sulle loro vite e sul loro futuro, incluse quelle sulla vendita o sulla
dislocazione in altri luoghi delle attività produttive.
Articolo 45
Il diritto di sciopero

Tutti i lavoratori hanno il diritto di sciopero, il cui esercizio può essere limitato
dalla legge soltanto a garanzia di diritti fondamentali altrui o di servizi essenziali
alla vita collettiva.

Articolo 46
Le libertà sindacali

Tutti i lavoratori hanno diritto di dar vita o di aderire ad associazioni sindacali,
anche di carattere globale, e di svolgere attività sindacali all’interno dei luoghi di
lavoro, anche mediante la creazione di rappresentanze sindacali aziendali e
l’esercizio del diritto di assemblea.
I sindacati si danno un ordinamento interno di carattere democratico.
Essi hanno il diritto di stipulare, con i rappresentanti degli imprenditori,
contratti collettivi, anche globali, dotati di efficacia obbligatoria per tutti i rapporti
di lavoro che riguardino le categorie dei lavoratori da essi rappresentate.
Le organizzazioni sindacali locali o nazionali possono dar vita o aderire a
organizzazioni sindacali sovra-nazionali, sia di carattere generale che di categoria,
dirette a ottenere garanzie dei diritti quanto più possibili uguali per tutti i lavoratori
della Terra.

Articolo 47

Il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti

Tutti hanno diritto di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento e la tutela
dei loro diritti, in processi equi e pubblici, svolti in tempi ragionevoli, davanti a
tribunali imparziali, indipendenti e pre-costituiti per legge.
Tutti hanno diritto di promuovere azioni collettive in difesa di diritti e di
interessi comuni.
Contro le violazioni dei diritti stabiliti da questa Costituzione, le persone e,
mediante loro rappresentanti, i popoli lesi, hanno diritto di ricorrere, in caso di
mancata o denegata giustizia nei territori degli Stati, davanti alle giurisdizioni
globali previste da questa Costituzione nella sezione seconda del titolo terzo della
sua parte seconda.

Titolo terzo
I beni fondamentali
Articolo 48

Le garanzie dei beni fondamentali

I beni fondamentali sono i beni vitali la cui tutela e la cui accessibilità devono
essere garantite a tutti.
Sono beni fondamentali i beni comuni, i beni sociali e i beni personalissimi.
Sono beni comuni, sottratti al mercato, i beni vitali naturali: l’aria, l’acqua
potabile e le sue fonti, i fiumi, i laghi, i mari, le grandi foreste, i grandi ghiacciai, la
biodiversità, i fondi marini, l’Antartide, gli spazi aerei, le onde elettro-magnetiche,
gli spazi extra-atmosferici, la Luna e gli altri corpi celesti.
Sono beni sociali i beni vitali artificiali: i farmaci salva-vita, i vaccini, il cibo
sano e non contaminato necessario all’alimentazione di base, l’intelligenza
artificiale e la rete Internet. Sono beni al tempo stesso comuni e sociali: a) il
patrimonio di conoscenze scientifiche accumulato dalle generazioni e i modelli di
intelligenza artificiale addestrati su tale patrimonio collettivo; b) le reti di
comunicazioni, le infrastrutture di connessione, gli archivi di dati attrverso il cui
calcolo funzionano i sistemi di intelligenza artificiale
Sono beni personalissimi le parti vitali del corpo umano, delle quali è vietata
qualunque forma di disposizione a fini di lucro, e i dati relativi all’identità
personale, dei quali è vietato l’uso non consentito dalla persona che ne è titolare o
per esclusive finalità di lucro.

Articolo 49

I beni comuni. Un demanio planetario

I beni comuni, l’accesso ai quali deve essere garantito a tutti, sono patrimonio
comune dell’umanità e di tutti gli altri esseri viventi. Essi fanno parte del demanio
planetario. Sono perciò sottratti all’appropriazione privata, alla mercificazione e a
qualunque attività che possa danneggiarli in maniera irreversibile.
I beni al tempo stesso comuni e sociali di cui al 4° comma dell’art. 48
appartengono anch’essi al demanio planetario, quali beni indisponibili, sottratti al
mercato e all’appropriazione privata, il cui godimento e l’accesso ai quali sono
garantiti a tutti gli esseri umani in condizione di eguaglianza.
La garanzia di tali beni è affidata al Comitato mondiale per le comunicazioni
digitali e per l’intelligenza artificiale previsto dall’art. 85.
Sono vietate l’agricoltura e gli allevamenti intensivi in grado di danneggiare
gravemente i beni comuni o di infliggere sofferenze crudeli agli animali.
Tutti hanno diritto di vivere in un ambiente salubre e di influire sull’adozione di
decisioni concernenti i beni comuni e l’ambiente in cui vivono.

Articolo 50
I beni sociali

I beni sociali sono beni la cui disponibilità e accessibilità devono essere
garantite gratuitamente a tutti.
La produzione dei beni sociali e la ricerca scientifica a tal fine necessaria sono
adeguatamente finanziate dalle istituzioni, nazionali e globali, di garanzia primaria.
Le istituzioni di governo, sia nazionali che globali, ove ricorrano un’emergenza
nazionale o altre circostanze di estrema urgenza, possono utilizzare i beni sociali
oggetto di brevetti, dietro equo compenso, dopo aver cercato ma non ottenuto il
consenso dei loro titolari.
L’accesso a Internet è un diritto fondamentale di tutte le persone, in condizioni
di parità.

Articolo 51
I beni personalissimi

I beni personalissimi appartengono a ciascuno con esclusione di chiunque altro.
Ѐ vietato qualunque atto che cagioni una diminuzione permanente dei beni
personalissimi consistenti in parti del corpo umano, ad eccezione degli atti di
destinazione solidaristica consentiti dalla legge.
Ѐ vietata l’acquisizione di dati personali non necessaria all’esercizio di
pubbliche funzioni, all’offerta di prestazioni o all’esecuzione di un contratto.
I dati personali idonei a rivelare l’identità di una persona fisica – come le sue
convinzioni politiche o religiose, le sue condizioni di salute, il suo dna, la sua
situazione economica, la sua ubicazione, i suoi spostamenti, i suoi interessi, la sua
vita sessuale e la sua iscrizione a partiti o ad altre associazioni – non possono
essere fatti oggetto di trattamento mediante l’intelligenza artificiale e neppure
essere conservati per un tempo superiore al conseguimento delle finalità lecite per
le quali sono stati acquisiti.
Tutti hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di esigerne e
ottenerne la rettifica e l’aggiornamento, di conoscere le finalità cui sono destinati e,
qualora queste non siano giustificate sulla base dei principi di questa Costituzione,
di imporne la cancellazione. Per l’esercizio dei suddetti diritti l’interessato può
conferire mandato ad associazioni o altri enti senza scopi di lucro.
Ѐ vietata qualunque compravendita dei dati personali.

Titolo quarto
I beni illeciti
Articolo 52

Divieto di produzione, di commercio e di detenzione dei beni micidiali
I beni illeciti sono i beni micidiali, dei quali sono vietate e punite la produzione,
il commercio e la detenzione.
Sono beni illeciti le armi nucleari, le armi da fuoco, le altre armi d’offesa e di
morte, i droni omicidi, le droghe pesanti, le scorie radioattive, le emissioni di
anidride carbonica e tutti i rifiuti tossici o pericolosi.
Articolo 53

La messa al bando delle armi
e il monopolio pubblico della forza

Sono vietate e punite, come crimini contro l’umanità, la produzione, la
sperimentazione, il commercio, la detenzione e la diffusione di armi nucleari, di
armi chimiche, di armi batteriologiche o di altri tipi di armi a queste simili per
natura o per effetti, nonché delle comuni armi da fuoco.
La produzione e la detenzione di armi sono riservate al monopolio pubblico in
capo al Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale e alle forze di polizia
statali e locali.

Articolo 54

Divieto di attività che provochino danni irreversibili alla Terra

Sono vietate le attività in grado di cagionare alla natura danni irreversibili, o di
alterare processi ecologici essenziali o di distruggere o ridurre le enormi e
molteplici diversità delle forme di vita.
Articolo 55

I limiti imposti alla produzione di energie non rinnovabili

La produzione e l’uso di energie non rinnovabili sono sottoposti ai limiti
imposti dalla tutela dell’ambiente e della salute delle persone.
L’estrazione, il commercio e l’utilizzazione di fonti energetiche fossili non
rinnovabili sono sottoposte a un’imposta globale di almeno il 15% del loro valore
di mercato fino all’anno 2030 e di almeno il 30% di tale valore fino al 2040. Sono
proibite e punite dopo il 2040.

Articolo 56

Rifiuti radioattivi e rifiuti tossici

Ѐ vietata la produzione, per effetto di attività industriali o domestiche, di rifiuti
radioattivi o comunque tossici che possano provocare la morte o danni rilevanti
alla salute degli esseri umani.

Articolo 57
Le droghe pesanti

La produzione di droghe pesanti è consentita soltanto all’industria farmaceutica
pubblica, oppure a imprese private sulla base di specifiche autorizzazioni da parte
delle istituzioni di garanzia della salute.
La loro vendita è riservata alle farmacie dietro prescrizione medica.
Le istituzioni di governo adottano misure dirette a ridurre i danni provocati alle
persone dalla dipendenza e dall’abuso di sostanze stupefacenti.

Articolo 58
I diritti dei consumatori

Tutti gli esseri umani hanno diritto, in quanto consumatori, all’offerta sul
mercato di beni non avariati e comunque non dannosi per la loro salute e per la
loro incolumità.

Parte seconda
Le istituzioni. Gli strumenti
Titolo primo
La Federazione della Terra
Articolo 59

L’adesione degli Stati alla Federazione della Terra

La Federazione della Terra è aperta all’adesione di tutti gli Stati membri
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e degli altri Stati esistenti.

Articolo 60
I doveri degli Stati

Gli Stati hanno il dovere di intrattenere tra loro rapporti di pace, di amicizia, di
solidarietà e di cooperazione e di garantire, nei loro territori, i diritti fondamentali
di tutti gli esseri umani, la tutela dei beni fondamentali e la loro universale
accessibilità.

Articolo 61
Le controversie tra Stati

Le controversie tra Stati sono risolte mediante negoziati o attraverso procedure
di conciliazione, oppure tramite la loro sottoposizione ad arbitrati, o al giudizio
della Corte internazionale di giustizia o ad altre procedure idonee ad assicurare la
loro pacifica soluzione.

Articolo 62

Le competenze delle istituzioni globali
e le separazioni dei poteri

Appartengono alla competenza delle istituzioni globali la tutela dell’ambiente
naturale e dei beni comuni, la garanzia della pace e della sicurezza, la garanzia dei
diritti fondamentali non garantiti nei territori in cui vivono i loro titolari, la messa
al bando dei beni illeciti, la riduzione degli squilibri economici, la promozione
dello sviluppo dei paesi poveri e tutte le misure dirette a realizzare le finalità
indicate nell’articolo 2.
La sfera pubblica della Federazione della Terra è caratterizzata da quattro
separazioni dei poteri. Non possono essere titolari di pubbliche funzioni né i
dirigenti dei partiti politici (art. 36, 3° comma), né i titolari o i dirigenti di rilevanti
imprese economiche o finanziarie, cui è fatto divieto di offrire finanziamenti
occulti o eccessivi alle pubbliche istituzioni (art. 36, 4° comma). Tra i pubblici
poteri, inoltre, esiste una duplice separazione: da un lato la separazione tra funzioni
di governo e funzioni di garanzia (art. 74); dall’altro la separazione tra funzioni
federali e funzioni degli Stati federati.

Articolo 63

Istituzioni di governo, istituzioni di garanzia,
istituzioni di carattere economico

Sono istituzioni e funzioni globali della Federazione della Terra: a) le istituzioni
e le funzioni globali di governo, b) le istituzioni e le funzioni globali di garanzia, c)
le istituzioni e le funzioni globali di carattere economico e finanziario.
Le funzioni di governo sono legittimate dalla rappresentatività politica dei loro
titolari, tanto più effettiva quanto più locale.
Le funzioni di garanzia sono legittimate dall’uguaglianza da esse garantita nei
diritti fondamentali, tanto più effettiva quanto più globale.
Le funzioni globali di carattere economico o finanziario sono legittimate dalla
loro capacità di promuovere la stabilità economica, la tutela dell’ambiente e la
massima uguaglianza nelle condizioni di vita dei popoli della Terra.

Titolo secondo

Le istituzioni e le funzioni globali di governo

Articolo 64

Le istituzioni globali di governo

Sono istituzioni globali di governo della Federazione della Terra: a)
l’Assemblea generale, b) il Consiglio di sicurezza, c) Il Consiglio economico e
sociale, d) il Segretariato; e) il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale.

Articolo 65

L’Assemblea generale e la sua composizione

L’Assemblea generale è formata dai rappresentanti di tutti i popoli e di tutti gli
Stati della Federazione della Terra, designati ogni cinque anni tramite libere
elezioni.
Ogni Stato federato ha, nell’Assemblea generale, un numero di rappresentanti
proporzionale al numero dei suoi abitanti, nella misura di un rappresentante ogni
10 milioni di persone o frazione di 10 milioni.
Gli Stati federati con una popolazione superiore ai 50 milioni di abitanti
hanno, nell’Assemblea generale, cinque rappresentanti più un rappresentante per
ogni 50 milioni di ulteriori abitanti o frazioni di 50 milioni.
Ogni membro dell’Assemblea generale rappresenta l’umanità senza vincolo di
mandato.

Articolo 66

L’Assemblea generale e le sue competenze

L’Assemblea generale discute e approva provvedimenti in ordine a tutte le

finalità della Federazione della Terra indicate nell’articolo 2.
Oltre alle competenze indicate nel capitolo IV della Carta delle Nazioni Unite,
l’Assemblea generale ha il compito, d’ufficio o su proposta del Consiglio di
sicurezza, di costituire, mediante norme di attuazione di questa Costituzione, tutte
le istituzioni globali di garanzia previste nel titolo terzo di questa seconda parte.
L’Assemblea generale approva ogni anno il bilancio della Federazione della
Terra proposto dal Consiglio economico e sociale.
L’Assemblea generale decade di diritto, unitamente al Consiglio di Sicurezza, e
si procede a nuove elezioni e designazioni, se entro due anni dal loro insediamento
non abbia creato e implementato almeno due delle 13 istituzioni di garanzia
previste in questa Costituzione.

Articolo 67

Il Consiglio di sicurezza e la sua composizione

Il Consiglio di sicurezza è composto dai rappresentanti dei 15 Stati federati
designati, ogni cinque anni, dall’Assemblea generale.
I rappresentanti degli Stati nel Consiglio di sicurezza sono volta a volta
nominati dai governi nazionali.
La designazione di uno Stato a nominare un rappresentante nel Consiglio di
sicurezza esclude la possibilità di una sua nuova designazione prima di 20 anni
dalla scadenza del suo mandato.
Il Consiglio di sicurezza decide a maggioranza dei suoi membri. Ѐ escluso
qualunque potere di veto.

Articolo 68

Il Consiglio di sicurezza e le sue competenze

Il Consiglio di sicurezza, oltre alle competenze indicate dai capitoli V-VIII della
Carta delle Nazioni Unite,
a) propone all’Assemblea generale le norme di attuazione della presente
Costituzione e, in particolare, la creazione o il rafforzamento delle istituzioni
globali di garanzia previste dal titolo terzo di questa seconda parte;
b) promuove rapporti pacifici tra gli Stati;
c) garantisce la pubblica sicurezza internazionale, grazie al monopolio della
forza detenuto, alle sue dipendenze, dal Comitato di stato maggiore e di sicurezza
globale, oltre che dalle istituzioni nazionali di polizia.
Articolo 69

Il Consiglio economico e sociale, la sua composizione e le sue competenze
Il Consiglio economico e sociale si compone di 54 membri eletti, per un periodo
di tre anni, dall’Assemblea generale tra studiosi di economia o di scienze
giuridiche o sociali di fama internazionale e di alta levatura morale.
Oltre alle competenze indicate nel capitolo X della Carta delle Nazioni Unite e
nella parte IV del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti economici,
sociali e culturali, il Consiglio economico e sociale
a) coordina le attività delle istituzioni globali di carattere economico o
finanziario indicate nel titolo quarto di questa seconda parte;
b) nomina i supremi dirigenti di tali istituzioni, su liste di più candidati di alta
levatura morale e di riconosciute capacità proposte da queste medesime istituzioni,
assicurandone la rappresentatività sulla base dei medesimi criteri previsti, per
l’Assemblea generale, dal 2° e dal 3° comma dell’art. 65;
c) organizza le operazioni richieste dal fisco globale;
d) formula e propone ogni anno all’Assemblea generale il bilancio della
Federazione della Terra;
e) promuove una politica economica globale quale politica industriale, sociale e
fiscale diretta a garantire la sostenibilità ecologica dello sviluppo economico, a
fronteggiare le crisi economiche planetarie, a promuovere con incentivi fiscali la
produzione di beni vitali e a vietare la produzione di beni micidiali.

Articolo 70

Il segretariato generale, la sua composizione e le sue competenze

Il Segretariato generale è coordinato da un Segretario generale ed è composto
da tutti i funzionari amministrativi della Federazione della Terra.
Il Segretario generale è nominato dall’Assemblea generale, per un periodo di
cinque anni, su proposta del Consiglio di sicurezza.
Oltre alle competenze indicate dal capitolo XV della Carta delle Nazioni Unite,
il Segretario generale è competente in ordine a tutte le funzioni amministrative ed
esecutive richieste dalle finalità della Federazione della Terra indicate nell’articolo
2.

Articolo 71

Il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale

A garanzia della pace e della sicurezza, il monopolio della forza armata,
limitatamente alle armi necessarie alle funzioni di polizia, è detenuto dal Comitato
di stato maggiore e di sicurezza globale e dalle istituzioni territoriali di polizia
dislocate negli Stati federati. Tale Comitato è composto da 15 membri, designati
dal Consiglio di Sicurezza per la durata di 5 anni.
Oltre alle competenze indicate dall’articolo 47 della Carta delle Nazioni Unite,
il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, con l’ausilio, se necessario,
delle istituzioni territoriali di polizia, svolge, alle dipendenze del Consiglio di
sicurezza, funzioni di pubblica sicurezza e, alle dipendenze delle Procure globali,
funzioni di polizia giudiziaria in ordine ai crimini sottoposti alla giurisdizione della
Corte penale internazionale e a quella della Corte internazionale per i crimini di
sistema.
Le forze aeree, navali e terrestri, previste dalla prima parte dell’art. 42 della
Carta dell’Onu e dirette a consentire le azioni necessarie a mantenere o a ristabilire
la pace e la sicurezza internazionale e a garantire l’attuazione dell’art. 72, comma
2°, appartengono soltanto al Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale.

Articolo 72

Il superamento degli eserciti nazionali

Gli eserciti nazionali sono soppressi. Qualora per le funzioni di polizia previste
nell’articolo 71 non siano sufficienti le polizie nazionali, le forze degli eserciti
nazionali a tal fine necessarie sono trasformate in articolazioni territoriali del
Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale.
Il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale promuove e controlla il
progressivo disarmo di tutti gli Stati della Federazione della Terra e l’ottemperanza
del divieto di produzione, commercio e detenzione delle armi stabilito dall’art. 53.

Titolo terzo

Le istituzioni e le funzioni globali di garanzia

Articolo 73

Le istituzioni globali di garanzia, primaria e secondaria

Sono istituzioni globali di garanzia della Federazione della Terra, create al fine
di assicurare il rispetto e l’attuazione dei principi stabiliti in questa Costituzione: a)
le istituzioni globali di garanzia primaria e b) le istituzioni globali di garanzia
secondaria.

Articolo 74

L’indipendenza delle istituzioni di garanzia

Le istituzioni e le funzioni globali di garanzia sono separate e indipendenti dalle
istituzioni e dalle funzioni globali di governo.
Al fine di garantire tale separazione, le istituzioni globali di garanzia godono
dell’autogoverno e dell’autonomia finanziaria ad esse assicurata dalle quote del
bilancio planetario loro assegnate sulla base dell’articolo 99.
I titolari delle funzioni e delle istituzioni globali di garanzia sono indipendenti e
soggetti soltanto a questa Costituzione. Durante il loro mandato non possono
esercitare alcuna attività incompatibile con la loro indipendenza e imparzialità.
Sono nominati per la durata di sette anni e non sono rieleggibili.

Articolo 75
Il principio di sussidiarietà

La competenza delle istituzioni globali di garanzia è determinata dal principio
di sussidiarietà, in forza del quale essa ricorre se mancano o sono sfornite di mezzi
economici sufficienti le corrispondenti istituzioni di garanzia di livello statale o
infra-statale, oppure se lo richiedono, a causa della comprovata inadeguatezza dei
mezzi in loro possesso, le corrispondenti istituzioni statali o infra-statali di governo
o di garanzia.

Sezione prima

Le istituzioni e le funzioni globali di garanzia primaria

Articolo 76

Le istituzioni globali di garanzia primaria

Sono istituzioni globali di garanzia primaria: a) il Consiglio internazionale per i
diritti umani, b) l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) (World Health
Organization [Who]), c) l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione
e l’Agricoltura (Food and Agriculture Organization [Fao]), d) l’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization [Unesco)], e) l’Agenzia garante
dell’ambiente, f) l’Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali, g)
l’Organizzazione internazionale del lavoro, h) l’Agenzia mondiale dell’acqua, i) il
Comitato mondiale per le comunicazioni digitali e per l’intelligenza artificiale.

Articolo 77

Il Consiglio internazionale per i diritti umani

Il Consiglio internazionale per i diritti umani è composto da 36 membri.
All’atto della sua prima istituzione, tali membri sono nominati dall’Assemblea
generale tra studiosi di sicura competenza e integrità morale. Successivamente essi
sono nominati, tra studiosi di fama internazionale e di alta levatura morale, da tutte
le altre istituzioni globali di garanzia elencate negli articoli 76 e 86, a ciascuna
delle quali compete la nomina di tre membri. Tale nomina sarà compiuta da tali
istituzioni nei primi tre anni dal loro insediamento.
Oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto, il Consiglio
internazionale per i diritti umani
a) coordina le attività di tutte le istituzioni di garanzia nell’esercizio delle
relative funzioni di garanzia, sulla base del principio di sussidiarietà;
b) nomina, negli ultimi tre anni dal suo insediamento, i titolari di tali funzioni
tra persone di alta levatura morale e di riconosciute capacità, su liste di più
candidati proposte da queste medesime istituzioni;
c) distribuisce tra tali istituzioni le quote del bilancio della Federazione della
Terra, almeno nelle misure a ciascuna di esse riservate dall’articolo 99;
d) segnala alle Procure delle Corti internazionali tutte le violazioni dei diritti
umani sottoposte alla loro competenza;
e) promuove, nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche e culturali, la
massima omogeneizzazione e semplificazione delle legislazioni di base degli Stati
federati.

Articolo 78

L’Organizzazione mondiale della Sanità

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), oltre alle competenze stabilite
nel suo attuale statuto, ha l’obbligo di garantire la salute di tutti gli esseri umani,
tramite prestazioni sanitarie e farmaci gratuiti. A tal fine,
a) promuove la ricerca medica e farmaceutica e la produzione su scala globale
di vaccini e di farmaci salva-vita;
b) previene le pandemie e coordina le misure necessarie a limitare i contagi;
c) provvede alla creazione di ospedali e di istituzioni sanitarie locali e alla
distribuzione dei farmaci salva-vita e dei vaccini in tutti i paesi della Terra che ne
siano sprovvisti.

Articolo 79

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura
(Fao), oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto, garantisce la
soddisfazione del diritto all’alimentazione di tutti gli esseri umani e promuove, in
tutti i paesi della Federazione della Terra, un’agricoltura razionale, ecologica e
biologica in grado di non danneggiare l’ambiente e di assicurare la capacità di
rigenerazione dei suoli.
A tali fini,
a) impone limiti e vincoli alle coltivazioni industriali e agli allevamenti
intensivi che danneggino l’ambiente, che consumino eccessive quantità di acqua e
che infliggano sofferenze crudeli agli animali;
b) favorisce le piccole imprese agricole, affinché conservino e riproducano la
fertilità dei suoli;
c) assicura la partecipazione degli agricoltori e delle loro rappresentanze
sindacali alla definizione delle politiche agricole;
d) distribuisce tra i paesi poveri le eccedenze agricole e le quantità di cibo
necessarie a impedire la fame e la malnutrizione delle loro popolazioni;
e) promuove la ricerca scientifica e la cooperazione tecnica tra i paesi
produttori ai fini dello sviluppo in tutto il mondo di un’agricoltura razionale.

Articolo 80

L’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura
(Unesco), oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto,
a) istituisce scuole pubbliche di ogni ordine e grado ovunque difettino scuole
pubbliche di carattere nazionale o locale;
b) promuove le garanzie del diritto alla conoscenza di tutti gli esseri umani.

Articolo 81

L’Agenzia garante dell’ambiente

L’Agenzia garante dell’ambiente promuove, con le sue articolazioni territoriali
e in accordo con le altre istituzioni internazionali già esistenti in materia di
ambiente, la protezione dell’ambiente naturale e il miglioramento della sua qualità.
Protegge i beni comuni naturali, vigilando sulla loro conservazione quali
patrimonio comune dell’umanità e garantendo la loro sottrazione alla disponibilità
sia del mercato che della politica mediante la loro qualificazione come beni che
fanno parte del demanio planetario.
Garantisce che le attività che hanno per oggetto tali beni si svolgano a beneficio
dell’intera umanità e che, dei vantaggi economici che ne derivano, sia assicurata
l’equa ripartizione su base non discriminatoria.
Cura e controlla, in attuazione degli artt. 55 e 56, l’applicazione delle tasse
sull’estrazione e sull’utilizzazione delle fonti energetiche non rinnovabili e
l’osservanza dei divieti di produrre emissioni o rifiuti tossici o comunque dannosi;
Detta norme dirette a smaltire i vari tipi di rifiuti senza effetti nocivi
sull’ambiente e a ridurre la produzione di rifiuti non biodegradabili.
Organizza e coordina attività di rimboschimento in tutti i Paesi della Terra.
Finanzia la ricerca e l’adozione, nelle attività industriali, agricole e
commerciali, di tecnologie in grado di produrre energia senza emissione di
anidride carbonica.
Delibera i finanziamenti della transizione ecologica nei paesi poveri.

Articolo 82

L’Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali

L’Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali organizza, in via
sussidiaria rispetto alle istituzioni di garanzia primaria degli Stati, l’erogazione, nei
paesi poveri, delle prestazioni sociali necessarie alla sopravvivenza delle persone.
Garantisce la sussistenza di tutti gli esseri umani tramite l’erogazione del
reddito di cittadinanza universale previsto dal primo comma dell’art. 29.

Articolo 83

L’Organizzazione internazionale del lavoro

L’Organizzazione internazionale del lavoro, oltre alle competenze e alle finalità
stabilite nella Dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944,
a) vigila, tramite i suoi organi territoriali, sull’osservanza dei diritti dei
lavoratori e delle libertà sindacali stabiliti in questa Costituzione;
b) promuove la massima uguaglianza di tutti i lavoratori della Terra nella
garanzia dei loro diritti fondamentali, incluso il diritto a un salario minimo
normativamente stabilito;
c) denuncia alla Corte penale internazionale tutti i casi di riduzione in schiavitù,
per i quali non si sia proceduto penalmente nello Stato nel cui territorio essi si sono
verificati.

Articolo 84

L’Agenzia mondiale dell’acqua

L’Agenzia mondiale dell’acqua definisce e promuove le politiche mondiali
idonee a garantire a tutti l’acqua potabile e le risorse idriche come beni comuni;
organizza la distribuzione gratuita a tutti dell’acqua potabile, nella misura del
limite minimo necessario a garantire i minimi vitali;
controlla l’osservanza del divieto delle dispersioni e degli sprechi dell’acqua
potabile oltre un limite massimo;
sottopone a tassazione i consumi di acqua potabile superiori al limite minimo e
inferiori al limite massimo sopra indicati.
Articolo 85

Il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali

e per l’intelligenza artificiale

Il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali e per l’intelligenza artificiale
ha il compito di vigilare e di controllare che tali fenomeni avvengano nel rispetto
della libertà dei mezzi d’informazione e di tutti gli altri diritti fondamentali stabiliti
in questa Costituzione.
Ha il potere di disporre la rimozione dalla rete dei messaggi e delle immagini
che contengano minacce, o ingiurie, o molestie, o incitamenti all’odio o alla
violenza o che, comunque, violino i diritti fondamentali delle persone.
Ha il dovere di controllare che la ricerca, lo sviluppo e gli impieghi
dell’intelligenza artificiale avvengano a beneficio di tutta l’umanità e di impedire
che essi violino i diritti fondamentali o il principio di uguaglianza, o che producano
danni all’ambiente naturale, o che rafforzino armamenti in violazione del principio
della pace.

Sezione seconda

Le istituzioni e le funzioni globali di garanzia secondaria

Articolo 86

Le istituzioni globali di garanzia secondaria

Sono istituzioni globali di garanzia secondaria o giurisdizionale: a) la Corte
internazionale di Giustizia, b) la Corte costituzionale internazionale, c) la Corte
penale internazionale, d) la Corte internazionale per i crimini di sistema.

Articolo 87

La Corte internazionale di Giustizia

La giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia sulle controversie tra
Stati concernenti le materie stabilite nell’articolo 36 del suo attuale statuto ha
carattere obbligatorio.
La Corte internazionale di Giustizia ha giurisdizione obbligatoria anche sulle
controversie tra le società commerciali multinazionali e gli Stati nei cui territori
esse svolgono le loro attività ma non hanno la loro sede legale.

Articolo 88

La Corte costituzionale internazionale

Ѐ istituita una Corte costituzionale internazionale competente a pronunciarsi, su
ricorso incidentale sollevato durante altri giudizi oppure su ricorso di uno Stato
federato, sull’illegittimità e sull’annullamento, per contrasto con le norme di questa
Costituzione, delle norme prodotte dalle istituzioni globali, o da trattati
internazionali o da fonti nazionali.
Presso la Corte costituzionale internazionale è istituita una Procura
costituzionale internazionale con il compito di sollevare d’ufficio le questioni di
costituzionalità di cui al primo comma.
La Corte costituzionale internazionale giudica altresì dei conflitti di attribuzione
tra le diverse istituzioni globali, nonché tra le istituzioni statali e le istituzioni
globali.

Articolo 89

La Corte penale internazionale

La giurisdizione della Corte penale internazionale ha carattere obbligatorio.
La Corte penale internazionale è competente a giudicare, quale giurisdizione
complementare alle giurisdizioni penali nazionali, oltre ai crimini previsti
dall’articolo 5 del suo attuale statuto, le seguenti ipotesi di reato:
a) le gravi lesioni, commesse o tollerate dagli organi degli Stati nazionali, dei
diritti di immunità e di libertà stabiliti in questa Costituzione;
b) la produzione, il commercio, la detenzione e l’istallazione di armi nucleari;
c) la produzione e il commercio di armi convenzionali non destinate alle
funzioni di polizia;
d) le gravi lesioni dell’ambiente naturale e dei beni comuni imputabili alla
responsabilità personale dei loro autori;
e) le violenze e le costrizioni dirette a impedire o a reprimere l’esercizio del
diritto di emigrare;
f) l’apartheid di genere, cioè qualunque atto, o politica, o pratica commissiva o
omissiva, che in modo sistematico sia diretto a stabilire o a mantenere il dominio di
un genere sull’altro, attraverso la segregazione, l’oppressione o la discriminazione
istituzionalizzate negli svariati ambiti di vita.
Per i crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale, il
Procuratore presso di essa ha l’obbligo dell’azione penale.
La Corte penale internazionale può essere adita, dopo l’esaurimento delle vie di
ricorso interne agli ordinamenti degli Stati, da ogni popolo o persona che si ritenga
vittima di uno dei crimini sottoposti alla sua giurisdizione.

Articolo 90

La Corte internazionale per i crimini di sistema
Ѐ istituita una Corte internazionale per i crimini di sistema.
Sono crimini di sistema, non punibili perché non riconducibili all’azione e alla
responsabilità di singole e determinate persone o perché comunque non trattabili
dalla Corte penale internazionale, quelle attività che producano o minaccino di
produrre danni ingenti a popoli interi o all’intera umanità, come le devastazioni
ambientali, l’omesso disarmo degli Stati, l’omessa attuazione dei diritti sociali
stabiliti da questa Costituzione e le omissioni di soccorso nei confronti di masse di
persone prive di mezzi di sussistenza o comunque in pericolo di vita.
Presso la Corte internazionale per i crimini di sistema è istituita una Procura
mondiale competente ad agire contro questi crimini. Tale Corte può essere adita
dai popoli o dalle persone che si ritengano lesi da un crimine di sistema.
Azioni e giudizi in ordine ai crimini di sistema hanno il carattere di azioni e di
giudizi di verità, diretti ad accertarne, senza emettere condanne di carattere penale,
le cause sistemiche e le responsabilità politiche.
Titolo quarto

Le istituzioni economiche e finanziarie

Articolo 91

La Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e
l’Organizzazione mondiale del commercio

Sono istituzioni economiche e finanziarie della Federazione della Terra a) la
Banca mondiale, b) il Fondo monetario internazionale, c) l’Organizzazione
mondiale del commercio.
A tali istituzioni è assegnato il compito di garantire uno sviluppo equo
dell’economia e del commercio, informato a un progetto di inclusione
internazionale.

Articolo 92

Il bilancio della Federazione della Terra

Il Consiglio economico e sociale formula ogni anno il bilancio della
Federazione della Terra e lo propone all’approvazione dell’Assemblea generale.
Il bilancio della Federazione
a) stabilisce la misura dei contribuiti degli Stati federati alla Federazione della
Terra, delle tasse globali previste dall’art. 95 e, almeno nelle misure stabilite dagli
articoli 96 e 97, delle imposte globali;
b) assegna alle istituzioni globali di garanzia, almeno nelle misure stabilite
dall’articolo 99, le quote del bilancio planetario destinate alle garanzie della pace,
dei diritti e dei beni fondamentali.

Articolo 93

Un registro globale dei grandi patrimoni

Onde assicurare la trasparenza dei grandi capitali e un’equa giustizia fiscale, è
istituito, presso la Banca Mondiale, un registro nel quale siano indicati i titolari –
persone fisiche o persone giuridiche – di tutti i patrimoni di entità superiore alla
somma equivalente all’odierno miliardo di dollari.
La sanzione prevista per coloro che si sottraggono a tale registrazione è una
multa equivalente a un terzo del capitale non registrato.
Articolo 94
Una fiscalità globale

Ѐ istituito, quale condizione necessaria dell’effettiva garanzia dei diritti
fondamentali e dei beni vitali di tutti, un fisco globale formato a) da una tassazione
sull’uso dei beni comuni e su altre attività di carattere globale e b) da
un’imposizione fiscale, informata a criteri di forte progressività, sui grandi
patrimoni e sugli altissimi redditi delle persone.
Articolo 95
Tassazioni globali

Sono istituite tasse globali a) sulle transazioni finanziarie (Tobin tax); b)
sull’uso di risorse energetiche che emettono anidride carbonica nell’atmosfera
(Carbon tax); c) sui profitti digitali delle multinazionali che operano al di fuori dei
paesi nei quali hanno la loro sede legale (Web tax); d) sull’arricchimento
proveniente dall’uso di beni comuni dell’umanità, come le orbite satellitari, le linee
aeree, le bande dell’etere, gli spazi extra-atmosferici, le risorse delle aree di alto
mare e le risorse minerarie dei fondi oceanici.
Articolo 96.

Imposte globali progressive sui patrimoni

Viene introdotta un’imposta mondiale annuale di almeno il 5% sui patrimoni
superiori a una somma equivalente all’odierno miliardo di dollari e di almeno il
10% sulla parte dei medesimi patrimoni superiore a una somma equivalente agli
odierni 5 miliardi di dollari.
Viene introdotta un’imposta mondiale sulle successioni di almeno il 15% sui
patrimoni superiori a una somma equivalente all’odierno miliardo di dollari e di
almeno il 30% sulla parte dei medesimi patrimoni superiore a una somma
equivalente agli odierni 5 miliardi di dollari.

Articolo 97

Un’imposta globale progressiva sui redditi

Viene introdotta un’imposta mondiale annuale di almeno il 5% sui redditi delle
persone fisiche superiori a una somma equivalente agli odierni 500.000 dollari
l’anno, di almeno il 10% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma
equivalente all’odierno milione di dollari l’anno, di almeno il 20% sulla parte dei
medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 2 milioni di
dollari l’anno, di almeno il 40% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una
somma equivalente agli odierni 4 milioni di dollari l’anno e dell’80% sulla parte
dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 8 milioni di
dollari l’anno.

Articolo 98
I debiti pubblici

A titolo di risarcimento dei danni finora provocati ai beni comuni dell’umanità e
alle generazioni future dallo sviluppo industriale ecologicamente insostenibile dei
paesi ricchi, il debito pubblico dei paesi poveri, nei quali il reddito medio pro
capite della popolazione sia inferiore alla somma equivalente agli odierni 20.000
dollari l’anno, viene addebitato alla Federazione della Terra.
Il debito pubblico dei restanti paesi viene garantito dalla Banca mondiale, fermo
restando l’obbligo degli Stati debitori di pagarne gli interessi, equamente
prestabiliti in misura uguale e costante.
Articolo 99

Quote del bilancio planetario a garanzia delle spese globali

La spesa pubblica globale deve favorire lo sviluppo economico dei paesi poveri
e finanziare tutte le istituzioni globali, di governo e di garanzia.
Alle istituzioni globali di garanzia sono destinate, onde consentire loro di
garantire efficacemente i diritti fondamentali e i beni comuni, almeno le seguenti
quote delle entrate planetarie annuali: il 10% alle funzioni globali di polizia, il
10% alle funzioni globali di garanzia della salute, il 10% alle funzioni globali di
garanzia dell’alimentazione di base e dello sviluppo di un’agricoltura rispettosa
della natura, il 10% alle funzioni globali di garanzia dell’istruzione, il 10% alla
tutela dell’ambiente, il 10% alle funzioni globali di garanzia secondaria o
giurisdizionale.

Disposizione finale
Articolo 100
Il processo costituente

Questo progetto di Costituzione, al termine della sua discussione e degli
emendamenti ad esso apportati da parte del maggior numero di persone, verrà
depositato presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, sottoposto
all’attenzione, al dibattito, alle modifiche e all’approvazione dell’Assemblea
generale e aperto all’adesione e alla ratifica di tutti gli Stati.
Esso può essere approvato dai diversi Stati anche non integralmente, ma solo
per sue singole parti. Le sole norme che devono essere da tutti sottoscritte sono la
garanzia primaria della pace prevista dall'art. 53 e la relativa garanzia
giurisdizionale prevista dall'art. 89, 2° comma, lett. b) e c). 
Entrerà in vigore, quale Costituzione della Terra, il trentesimo giorno
successivo alla data del deposito, presso il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, del cinquantesimo strumento di ratifica o
di adesione.
Le norme di revisione di questa Costituzione sono approvate dall’Assemblea
generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e in rappresentanza della
maggioranza assoluta della popolazione mondiale. Non sono suscettibili di
restrizioni, ma solo di ampliamenti e di rafforzamenti, le garanzie dei principi e dei
diritti stabiliti nella prima parte.
————————————————————–

* Il progetto è stato da me ampiamente illustrato e argomentato nei tre libri: Per una Costituzione della Terra. L’umanità al bivio, Feltrinelli, Milano 2022; Progettare il futuro. Per un costituzionalismo globale, Feltrinelli, Milano 2025; Per una Federazione della Terra, Feltrinelli, Milano 2026.

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