Bologna, per esempio

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REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA
E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I – Disposizioni generali
Art. 1 – (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 2 – (Definizioni)
Art. 3 – (Principi generali)
Art. 4 – (I cittadini attivi)
Art. 5 – (Patto di collaborazione)
Art. 6 – (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)
Art. 7 – (Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi)
Art. 8 – (Promozione della creatività urbana)
Art. 9 – (Innovazione digitale)
CAPO II – Disposizioni di carattere procedurale
Art. 10 – (Disposizioni generali)
Art. 11 – (Proposte di collaborazione)
CAPO III – Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici
Art. 12 – (Interventi di cura occasionale)
Art. 13 – (Gestione condivisa di spazi pubblici)
Art. 14 – (Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico) Art. 15 – (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)
CAPO IV – Interventi di cura e rigenerazione di edifici
Art. 16 – (Individuazione degli edifici)
Art. 17 – (Gestione condivisa di edifici)
CAPO V – Formazione
Art. 18 – (Finalità della formazione)
Art. 19 – (Il ruolo delle scuole)
CAPO VI – Forme di sostegno
Art. 20 – (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)
Art. 21 – (Accesso agli spazi comunali)
Art. 22 – (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)
Art. 23 – (Affiancamento nella progettazione)
Art. 24 – (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)
Art. 25 – (Autofinanziamento)
Art. 26 – (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)
Art. 27 – (Agevolazioni amministrative)
CAPO VII – Comunicazione, trasparenza e valutazione
Art. 28 – (Comunicazione collaborativa)
Art. 29 – (Strumenti per favorire l’accessibilità delle opportunità di collaborazione)
Art. 30 – (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)
CAPO VIII – Responsabilità e vigilanza
Art. 31 – (Prevenzione dei rischi)
Art. 32 – (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)
Art. 33 – (Tentativo di conciliazione)
CAPO IX – Disposizioni finali e transitorie
Art. 34 – (Clausole interpretative)
Art. 35 – (Entrata in vigore e Sperimentazione)
Art. 36 – (Disposizioni transitorie)

CAPO I – Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l’ammini- strazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l’intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla solleci- tazione dell’amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell’adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previ- sioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Am- ministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorar- ne la fruizione collettiva.
b) Comune o Amministrazione: il Comune di Bologna nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi defini- scono l’ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manuten- zione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamen- te dai cittadini e dall’amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, eco- nomici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
l) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi inte- rattivi di condivisione.
m) Medium civico: il canale di comunicazione – collegato alla rete civica – per la rac- colta, la valutazione, la votazione e il commento di proposte avanzate dall’Ammini- strazione e dai cittadini.
Art. 3 (Principi generali)
1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e prin- cipi generali:
a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collabora- zione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
b) Pubblicità e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità del- le opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati otte- nuti.
c) Responsabilità: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadi- ni, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini inte- ressati possano aggregarsi alle attività.
e) Sostenibilità: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
f) Proporzionalità: l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e ammini- strazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
h) Informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispet- to dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
i) Autonomia civica: l’amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.
Art. 4 (I cittadini attivi)
1. L’intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni co- muni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria perso- nalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento rap- presentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
4. L’efficacia dei patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della forma- zione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o ri- generazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell’ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
7. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.
Art. 5 (Patto di collaborazione)
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi con- cordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al va- lore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni re- alizzate, di monitoraggio periodico dell’andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
i) l’affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insor- gere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’in- gegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell’intervento realizzato, l’uso dei diritti di immagine, l’organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.
Art. 6 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)
1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell’intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continua- tivo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall’amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L’intervento è finaliz- zato a:
- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.
Art. 7 (Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi)
1. Il Comune promuove l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse ri- sorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attra- verso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.
2. Il Comune promuove l’innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell’u- tente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa fun- zionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l’innovazione socia- le o la produzione di servizi collaborativi.
Art. 8 (Promozione della creatività urbana)
1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione arti- stica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione tem- poranea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d’uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.
Art. 9 (Innovazione digitale)
1. Il Comune favorisce l’innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all’ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all’uso di dati e infrastrutture aperti, in un’ottica di beni comuni digitali.
2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all’evoluzio- ne della rete civica e che mettono a disposizione dell’ambiente collaborativo e del me- dium civico competenze per la coprogettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali, quali la rete e il medium civici.
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Tutto il regolamento di Bologna.
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